Il regime di pagamento di base (Rpb) mira a fornire un sostegno di base al reddito degli agricoltori e a contribuire a ottenere una produzione di alimenti redditizia nell’Ue senza distorcere le decisioni in materia di produzione. Con una spesa annua di circa 18 miliardi di euro erogati a circa 4 milioni di agricoltori, costituisce il più grande regime di sostegno al reddito degli agricoltori dell’Ue.
Complessità aggiunta
La semplificazione era uno dei principi guida della riforma del 2013. Tuttavia, la Corte ha rilevato che la complessa normativa dell’Ue in materia di Rpb e terreni ammissibili conteneva numerose opzioni ed eccezioni. Le norme scelte dagli Stati membri hanno talvolta aggiunto complessità, aumentato l’onere gravante sulle amministrazioni nazionali e permesso ad alcuni agricoltori di realizzare guadagni insperati.
Troppo ai "grandi"
La riforma ha inoltre esteso le categorie di terreni per le quali è pagabile l’aiuto, giacché gli Stati membri applicavano approcci diversi alla definizione di termini fondamentali, quali “terreni agricoli” e “attività agricola” al fine di indirizzare meglio il sostegno agli “agricoltori attivi”. Ma ciò potrebbe anche porre significativi problemi di attuazione. Le scelte operate dagli Stati membri hanno avuto un impatto significativo anche sul grado di redistribuzione del sostegno e, in alcuni casi, gli agricoltori hanno potuto continuare a beneficiare di livelli di sostegno particolarmente alti risultanti dai precedenti livelli di sovvenzione. Secondo la Corte, l’aiuto Rpb, essendo un regime sostanzialmente legato alle superfici piuttosto che al reddito, tende a favorire le aziende agricole più grandi.
«Il regime di pagamento di base è una importante fonte di reddito per molti agricoltori, ma ha dei limiti intrinseci - ha dichiarato João Figueiredo, il membro della Corte responsabile della relazione -. Non tiene conto delle condizioni di mercato, dell’uso dei terreni agricoli o delle specifiche circostanze dell’azienda, e non è basato su un’analisi della situazione reddituale complessiva degli agricoltori».
Calcoli errati
I sistemi di controllo degli Stati membri visitati hanno in larga misura mitigato il rischio di calcolo erroneo e i pagamenti non sono stati, nel complesso, inficiati da errore in misura rilevante. Tuttavia, in alcuni casi, i valori dei diritti Rpb erano imprecisi, calcolati solo provvisoriamente o sulla base di stime. La Commissione ha fornito agli Stati membri estesi orientamenti, ma non ha sempre potuto garantire un’applicazione uniforme delle norme; non disponeva inoltre di importanti informazioni di monitoraggio.
Per l’attuale regime Rpb (applicabile fino al 2020), la Corte formula una serie di raccomandazioni rivolte alla Commissione concernenti l’assegnazione ed il calcolo dei diritti Rpb, nonché i controlli-chiave degli organismi pagatori nazionali, i sistemi della Commissione per la diffusione delle informazioni agli Stati membri ed il ruolo degli organismi di certificazione nazionali.
Per il periodo successivo al 2020, la Corte raccomanda alla Commissione di analizzare i fattori che incidono sul reddito per tutti i gruppi di agricoltori, le loro esigenze in termini di sostegno al reddito ed il valore dei beni pubblici forniti dagli stessi. Sin dal principio, dovrebbe collegare le misure proposte ad obiettivi operativi appropriati e a valori di partenza idonei rispetto ai quali sia possibile comparare la performance.
Paesi coinvolti e relazione
L’Rpb è attuato in Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. I restanti Stati membri, che hanno aderito all’Ue nel 2004 o nel 2007, applicano un regime simile ma provvisorio, il regime di pagamento unico per superficie.
La relazione speciale n. 10/2018 intitolata “Il regime di pagamento di base per gli agricoltori: dal punto di vista operativo è sulla buona strada, ma sta avendo un impatto modesto su semplificazione, indirizzamento e convergenza dei livelli di aiuto” è disponibile in 23 lingue dell’Ue sul sito Internet della Corte (http://eca.europa.eu).