Giovani agricoltori, cosa cambia nei pagamenti

Le precisazioni di Agea sui requisiti per accedere al pagamento aggiuntivo Pac e i casi in cui si continua a percepire il diritto anche in caso di cessazione, cambiamento di forma giuridica o confluenza in un’altra realtà aziendale

Il pagamento per i giovani agricoltori, nell’ambito dei pagamenti diretti del I° pilastro della Pac, ha riscosso un notevole interesse negli ultimi anni. Ciò è avvenuto, in particolare dal 2018, quando il Regolamento Omnibus ha aumentato l’importo del pagamento dal 25% al 50% del valore medio dei titoli detenuti (in proprietà o in affitto).

Una recente Circolare Agea n. 8413 del 3 febbraio 2020 ha fornito una serie di ulteriori precisazioni in merito alle casistiche di concreta applicazione della disciplina del giovane agricoltore, rispetto a quelle già emanate dalla Circolare Agea n. 99290 del 20 dicembre 2018.

Articolo pubblicato sulla rubrica “La Pac sotto la lente” di Terra e Vita

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Angelo Frascarelli

L’importo del pagamento

Ricordiamo che il giovane agricoltore, oltre al pagamento di base e greening, percepisce un pagamento aggiuntivo pari al 50% del valore medio dei titoli all’aiuto, detenuti in proprietà e/o in affitto, per un numero massimo di 90 ettari.

Il vantaggio per i giovani agricoltori è rilevante, soprattutto se sono detentori di titoli di valore elevato. Infatti, il pagamento per i giovani agricoltori è proporzionale al valore dei titoli individuali; quindi un giovane agricoltore che possiede titoli di valore elevato, ottiene un pagamento elevato e viceversa.

Il pagamento ai giovani agricoltori è limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell’impresa, per cui esso è concesso per un periodo di cinque anni.

Tab. 1 Il pagamento per i giovani agricoltori

Criteri Decisioni comunitarie e nazionali
Beneficiari - età inferiore ai 40 anni, nell’anno di presentazione della domanda unica;- insediamento per la prima volta come capo-azienda, o che si siano già insediate nei cinque anni antecedenti al 2015.
Durata del pagamento 5 anni dalla data dell’insediamento.
Percentuale del plafond nazionale 2%. Possibilità di utilizzare la riserva nazionale per soddisfare tutte le richieste dei giovani agricoltori, fino al 2%.
Importo del pagamento Importo ottenuto moltiplicando il numero dei titoli attivati dall’agricoltore per il 50% del valore medio dei titoli all’aiuto detenuti dall’agricoltore stesso, in proprietà o in affitto.
Limite di pagamento 90 ettari

Insediati da meno di 5 anni

Per comprendere l’opportunità di accedere al pagamento “giovani agricoltori”, è molto importante la definizione di “giovane agricoltore” e i requisiti necessari quando un giovane è insediato in una società di persone o in una società di capitali.

Secondo il Reg. 1307/2013 e la Circolare Agea n. 99290 del 20 dicembre 2018 , i giovani agricoltori sono le persone fisiche che possiedono i seguenti requisiti:

  • età inferiore ai 40 anni nell’anno di presentazione della domanda unica;
  • si insedino per la prima volta come capo-azienda, o che si siano già insediate nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda per aderire al regime del pagamento di base.

Si precisa che la definizione di “giovane agricoltore” del Reg. 1307/2013 (art. 50) non coincide con quella prevista del Reg. 1305/2013 (art. 2, lettera n), che peraltro può assumere connotazioni diverse nell’ambito dei 21 PSR nazionali.

Giovane e persona fisica

Nel caso di una persona fisica, il “giovane agricoltore” deve rispettare i requisiti precedenti. La verifica della data di insediamento viene effettuata dalla data di apertura della partita Iva o, nel caso di partita Iva già presente ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell’attività al regime agricolo.

Giovane e persona giuridica

Agea ha chiarito i requisiti del “giovane agricoltore” nel caso di una persona giuridica (Circolare Agea.99290.2018 del 20 dicembre 2018).

La verifica della data di insediamento viene effettuata dalla data dell’atto pubblico con il quale il soggetto “giovane” è entrato nella società; tale data deve essere indicata nella domanda unica.

Il giovane agricoltore deve dimostrare il controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica. Agea ha fissato i requisiti del controllo in base al tipo di società: Srl, Spa, società cooperativa, società semplice, S.A.S. (tab . 2).

Tab. 2 Giovane agricoltore e persona giuridica

TIPO DI SOCIETÀ CONDIZIONI PER IL GIOVANE AGRICOLTORE
SOCIETÀ DI CAPITALI SRL, SPA Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti condizioni: a) colui che possiede oltre il 50% del capitale sociale e che esercita poteri di gestione dell’attività di ordinaria amministrazione in qualità di consigliere, come risultanti da visura camerale;b) colui che possiede una quota del capitale sociale pari o inferiore al 50% e riveste cariche di tipo gestionale per le quali è investito della rappresentanza legale, quali: - Amministratore Unico - Amministratore delegato - Presidente del CdA.
SCARL (società cooperative a responsabilità limitata) Esercita il controllo qualunque socio amministratore.
Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.) Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti condizioni:- il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, possieda la pienezza di poteri in materia di attività di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza della società (assenza di deleghe), come risultante da visura camerale.
SOCIETÀ DI PERSONE Società semplice (S.S.) Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.
Società in nome collettivo (snc) Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalle quote di capitale possedute, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.
Società in accomandita semplice (s.a.s.) Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti condizioni:- il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.

 

Le novità in caso di cambiamento di forma giuridica

La Circolare Agea n. 8413 del 3 febbraio 2020 introduce alcune novità in merito alla fattispecie di cambiamento della forma giuridica da ditta individuale a società e viceversa e di trasformazione societaria (per fusione).

Se il soggetto (cedente) che beneficia del pagamento del premio giovane agricoltore cessa totalmente di svolgere l’attività agricola per farla confluire in altro soggetto giuridico (subentrante), quest’ultimo può continuare a beneficiare - per i restanti anni del quinquennio - del premio giovane agricoltore maturato dal soggetto cedente, in presenza del trasferimento dei titoli Pac.

Alcuni esempi

Esempio1. Nella campagna 2018 Tizio richiede e ottiene il pagamento del premio giovane agricoltore. Nella campagna 2020 cessa totalmente la propria attività per farla confluire nella società Alfa all’interno del quale assume una carica che comporta il controllo della società.

La società Alfa può beneficiare del pagamento del premio giovane agricoltore per i restanti anni del quinquennio ed anche accedere alla riserva nazionale, qualora la società Alfa abbia già ottenuto l’attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale.

Esempio2. Nella campagna 2018 la società Alfa richiede e ottiene il pagamento del premio giovane agricoltore, utilizzando i requisiti della persona fisica Tizio. Nella campagna 2020 la società Alfa cessa totalmente la propria attività e Tizio continua l’attività agricola quale ditta individuale.

Tizio può beneficiare del pagamento del premio giovane agricoltore per i restanti anni del quinquennio e può anche accedere alla riserva nazionale.

Ai fini della corretta applicazione di tale casistica devono obbligatoriamente concorrere tutte le seguenti circostanze:

• il soggetto cedente in capo al quale è stato riconosciuto il pagamento del premio giovane deve cessare del tutto la propria attività agricola e non presentare più domanda di aiuto;

• il soggetto cedente in capo al quale è stato riconosciuto il pagamento del premio giovane deve esercitare il controllo sul soggetto subentrante (per le persone giuridiche);

• il soggetto subentrante deve richiedere il pagamento del premio giovane agricoltore nella domanda unica quale continuazione del quinquennio iniziato dal soggetto cedente.

In altre parole, un giovane agricoltore che ha ottenuto il pagamento “giovani agricoltori” con una ditta (individuale o societaria) può confluire in un’altra ditta senza perdere il diritto al pagamento.


Riserva nazionale come accedere

Il Reg. 1307/2013 (art. 30, par. 6) stabilisce che la riserva nazionale dovrà essere utilizzata in via prioritaria per l’assegnazione di titoli a giovani agricoltori.

La definizione di “giovane agricoltore” per l’accesso alla riserva nazionale è la stessa del “pagamento per i giovani agricoltori”. L’accesso alla riserva nazionale avviene mediante due modalità:

  • assegnazione di nuovi titoli agli agricoltori che non ne detengono;
  • aumento del valore dei titoli.

Quindi una società con un giovane agricoltore conferisce la possibilità di accedere alla riserva nazionale e di ottenere un valore dei titoli pari alla media nazionale.


Riserva nazionale giovani agricoltori, gli importi

Un giovane agricoltore che si insedia e presenta domanda alla riserva nazionale percepirà i seguenti importi dei pagamenti diretti:

  • pagamento di base: circa 216 euro/ha;
  • pagamento verde: circa 112 euro/ha;
  • pagamento per giovani agricoltori: circa 108 euro/ha.

per un totale di 436 euro/ha circa.

A ciò si aggiunge il sostegno accoppiato, se il giovane agricoltore pratica una coltura o un allevamento che rientrano in tale pagamento.

Giovani agricoltori, cosa cambia nei pagamenti - Ultima modifica: 2020-02-18T09:07:01+01:00 da K4

4 Commenti

  1. Buonasera,vorrei un informazione per cortesia:sono rappresentante legale di una società semplice,ho aperto la partita IVA il 20/12/2018.il mio patronato mi ha detto che ho accesso alla riserva nazionale e il premio per giovani agricoltori.vorrei sapere avendo compiuto i 40 anni a luglio 2019 per quanto mi spetta il premio giovani agricoltori?grazie

    • Gentile lettore,
      la ringraziamo per il suo commento e la informiamo che, da gennaio 2018, il servizio L’esperto risponde è riservato agli abbonati ad almeno una delle nostre riviste.
      Pertanto la invitiamo a registrarsi nell’area riservata.
      https://www.edagricole.it/area-riservata/
      Cordiali saluti.
      La redazione

  2. Buongiorno,
    si chiede se i termini della scadenza per la presentazione delle domande alla riserva nazionale rimangono al 15 maggio 2020, nonostante la proroga al 15 giugno p.v., oppure se tutte le fattispecie di domanda unica sono comprese nella proroga.
    Ringraziando porgo
    Cordiali saluti

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