L’Inps con la circolare n.57 del 28 aprile 2020 ha reso note le indicazioni anche per le aziende del comparto agricolo ed i consorzi di bonifica per poter beneficiare per trentasei mesi dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani.
Questa opportunità inizialmente disciplinata dall’articolo 1comma 217 della L.205 del 27 dicembre 2017 (legge di Bilancio 2018) è stata modificata dall’articolo 1 comma 10 della L.160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020). In pratica con questa opportunità si è voluto provare a favorire l’occupazione giovanile stabile.
Ragazzi da poter assumere
Una azienda agricola per poter usufruire dell’esonero contributivo deve aver assunto a tempo indeterminato, anche part-time, negli anni 2018, 2019 e 2020 ragazzi che abbiano compiuto al massimo trentacinque anni di età; mentre dal 2021 l’età scenderà a trenta anni.
Queste persone devono avere come requisito soggettivo quello di non essere mai stati assunti a tempo indeterminato. Pertanto rientrano nell’ambito di soggetti che danno diritto ad usufruire dell’incentivo anche coloro che inizialmente sono stati assunti a tempo determinato ed a cui è stato trasformato il contratto a tempo indeterminato.
L’Inps spiega che in questi casi è possibile beneficiare dell’esonero contributivo a prescindere dal fatto che tali assunzioni costituiscano un obbligo stabilito da leggi o contratti collettivi nazionali di lavoro. Questo significa, ad esempio, che si può assumere a tempo indeterminato, entro i dodici mesi successivi, un lavoratore che ha avuto più rapporti di lavoro a tempo determinato presso la stessa azienda ed ha lavorato per un periodo superiore a sei mesi.
E’ possibile anche che un datore di lavoro assuma a tempo indeterminato un ragazzo che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato. In questo caso il nuovo datore continuerà ad usufruire del beneficio per il periodo residuo fino a raggiungere i trentasei mesi. L’Inps chiarisce che tutto questo avviene indipendentemente dal fatto che la persona assunta sia stata titolare precedentemente di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che dall’età che il lavoratore ha al momento della assunzione.
E’ possibile richiedere l’incentivo se si assume lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che presentava elementi di relazione con il datore che assume riguardo la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
Possono essere oggetto di richiesta di esonero contributivo anche i rapporti di lavoro instaurati dall’acquirente o fittuario di azienda o ramo aziendale. Per richiedere il beneficio i lavoratori, assunti a tempo indeterminato entro un anno dalla data di trasferimento aziendale, non devono essere passati immediatamente alle dipendenze del nuovo datore di lavoro.
Il datore di lavoro potrà beneficare dell’esonero contributivo anche nel caso di assunzione di disabili per dover ottemperare al collocamento obbligatorio, previsto dall’articolo 3 della L.68 del 12 marzo 1999.
Altra tipologia di lavoratore che potrà essere assunto è una persona beneficiaria della NASpI.
Misura e durata dell’esonero
L’incentivo previsto è pari al 50% del totale dei contributi previdenziali per la parte a carico del datore di lavoro, escludendo i premi e contributi da pagare all’Inail, entro il limite massimo di €3.000,00 su base annua, che devono essere riparametrati su base mensile. La durata del beneficio è di trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.
L’esonero contributivo viene elevato al 100% del totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, rimanendo inalterati gli altri vincoli, nel caso in cui le assunzioni vengono effettuate entro sei mesi da quando il ragazzo ha acquisito il titolo di studio ed il ragazzo abbia svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro, oppure periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato di alta formazione.
Condizioni che permettono di usufruire dell’esonero
Una azienda per poter accedere al beneficio deve trovarsi nelle seguenti condizioni:
- essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale;
- non aver violato le norme fondamentali di tutela delle condizioni di lavoro oltre ad aver rispettato gli obblighi di legge;
- non aver effettuato, nei sei mesi all’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. Se trattasi di assunzioni effettuate tramite agenzie di somministrazione questo requisito deve essere posto in capo all’agenzia, che risulterà beneficiaria dell’esonero contributivo.
- aver rispettato gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali od aziendali, se sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Occorre precisare che se il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione per la quale ha chiesto l’esonero contributivo, licenzia il lavoratore per giustificato motivo oggettivo del beneficio od un altro lavoratore della stessa unità produttiva ed inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore per cui si è chiesto il beneficio, l’esonero contributivo verrà revocato e l’Inps procederà al recupero dell’importo già fruito.
Cumulabilità con altre forme di incentivo
L’esonero contributivo è cumulabile con gli incentivi di natura economica, ovvero:
- incentivo per l’assunzione di disabili, previsto dall’articolo 13 della L.68/1999, modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo 151 del 14 settembre 2015;
- incentivo per assumere lavoratori titolari di NAsPI;
- per le assunzioni effettuate nel 2019 è cumulabile con l’incentivo “Occupazione con il Sud” nel limite massimo di €8.600,00 su base annua per lavoratore assunto, riparametrato su base mensile;
- per le assunzioni effettuate negli anni 2018 e 2019 è cumulabile con l’incentivo “Occupazione NEET” , previsto dai decreti direttoriali n.3/2018 e n.581/2018 dell’ANPAL,;
- incentivo “Incentivo Lavoro (IO lavoro), previsto dal decreto direttoriale dell’ANPAL n.52 dell’11 febbraio 2020.
Come indicare i dati riguardanti l’esonero nell’Uniemens
Partendo dal flusso Uniemens di competenza del mese di aprile 2020, per i lavoratori di aziende del comparto agricolo oggetto dell’esonero contributivo, nella sezione <PosAgri>, bisognerà valorizzare oltre ai dati occupazionali e retributivi utile alla tariffazione, anche altri elementi
ESONERO CONTRIBUTIVO 50% DEI CONTRIBUTI QUOTA DATORI DI LAVORO
Elemento <Codice Retribuzione> | Elemento <CodaAgio> |
Y |
“E7”
che significa “Esonero contributivo art.1 commi 100 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n.205” |
ESONERO CONTRIBUTIVO 100% DEI CONTRIBUTI QUOTA DATORI DI LAVORO
Elemento <Codice Retribuzione> | Elemento <CodaAgio> |
Y |
“E9”
che significa “Esonero contributivo art.1 commi 108 della Legge 27 dicembre 2017 n.205” |
E’ opportuno ricordare che l’esonero del 100% spetta nei casi di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato di ragazzi che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.