L’accordo modifica il precedente testo dell’11 maggio 2005 sulle seguenti materie:
- Oggetto e sfera di applicazione del contratto (art. 1);
- Retribuzione (art. 8);
- Malattie, infortuni e tutela della maternità (art. 19)
- Aggiornamento professionale (art. 27);
- Prestazioni integrative sanitarie (art. 33);
- Prestazioni integrative pensionistiche (art. 34);
- Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione (art. 35);
- Decorrenza e durata (art. 38)
Art. 1. OGGETTO E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse – comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato – e i dirigenti da esse dipendenti. Il CCNL si applica, in particolare, oltre alle tipologie aziendali già in precedenza individuate alle aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti.
Art. 8. RETRIBUZIONE
Per retribuzione si intende l’insieme di tutte le corresponsioni di carattere fisso e continuativo godute dal dirigente.
Lo stipendio base mensile è aumentato, per il biennio 2009-2010, secondo i seguenti scaglioni:
a) con decorrenza 1° gennaio 2009 di € 120,00;
b) con decorrenza 1° gennaio 2010 di € 80,00 .
Pertanto il nuovo stipendio base mensile spettante ai dirigenti dal 1° gennaio 2009 sarà pari a € 3.435,00 e dal 1° gennaio 2010 sarà pari a € 3.515,00.
Art. 19. MALATTIE, INFORTUNI E TUTELA DELLA MATERNITA'
Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia o ad infortunio il dirigente ha diritto alla conservazione del posto e dell’alloggio per dodici mesi ed al seguente trattamento:
a) quattro mesi di stipendio intero e cinque di mezzo stipendio in caso di anzianità di servizio sino ai cinque anni;
b) sei mesi di stipendio intero e sei mesi di mezzo stipendio in caso di anzianità di servizio superiore ai cinque anni.
Le interruzioni suddette non si sommano, quando si verificano alla distanza di oltre un anno dalla fine dell’interruzione precedente.
Nel caso di infortunio contratto per ragioni di servizio la durata della conservazione del posto si protrae di altri dodici mesi.
Superati i periodi di cui sopra, il datore di lavoro ha la facoltà di procedere al licenziamento del dirigente corrispondendogli la indennità sostitutiva del preavviso ed il trattamento di fine rapporto, salvi restando tutti gli altri diritti acquisiti dal dirigente in dipendenza del presente Contratto.
Tenuto conto delle esigenze della produzione e della conseguente necessità del continuo funzionamento della direzione dell azienda, al dirigente infortunato cui sia stata riconosciuta una invalidità totale e permanente al lavoro, non spetta la conservazione del posto. In tal caso però il datore di lavoro ha diritto di sostituire il dirigente infortunato dalla data in cui ne sia riconosciuta la invalidità totale e permanente. Il dirigente ha però diritto di usufruire del trattamento economico nonché dell’alloggio per i periodi previsti dal presente articolo ed in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione del trattamento di fine rapporto e di preavviso nella misura prevista rispettivamente dagli artt. 24 e 23.
In materia di maternità e paternità si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i relativi regolamenti attuativi. A decorrere dal 1° aprile 2009 il datore di lavoro è tenuto a integrare l’indennità riconosciuta dall’INPS nel periodo di astensione obbligatoria per maternità fino al raggiungimento del 90 per cento della retribuzione netta alla quale la dirigente/il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di normale prestazione.
A seguito di quanto stabilito dal nuovo Regolamento ENPAIA delle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni, a decorrere dal 1° gennaio 1985, il trattamento economico spettante al dirigente in stato di infortunio previsto dal 1° comma del presente articolo è sostituito dal seguente:
1) dal 1° al 3° giorno di assenza, l’onere del trattamento economico è interamente a carico del datore di lavoro;
2) dal 4° al 90° giorno di assenza, l’indennità giornaliera è interamente a carico del Fondo ENPAIA nella misura dell'80% della retribuzione giornaliera; l’indennità è determinata in ragione di un ventiseiesimo della retribuzione del mese in cui si è verificato l’evento, con l’esclusione degli eventuali emolumenti corrisposti a titolo di straordinario e l’aggiunta dei ratei delle mensilità aggiuntive nonché da ogni aumento derivante dall’applicazione della contrattazione collettiva;
3) dal 91° giorno di assenza e fino alla data di cessazione del diritto alla conservazione del posto, che qualora non disciplinato contrattualmente non può superare i 24 mesi, l’indennità giornaliera è interamente a carico del Fondo ENPAIA nella misura del 100% della retribuzione giornaliera, così come previsto al punto 2);
4) dalla data di cessazione del diritto alla conservazione del posto fino alla data di guarigione clinica accertata ai fini del riconoscimento dell'invalidità permanente, l’indennità giornaliera è interamente a carico del Fondo ENPAIA nella misura dell'80% della retribuzione giornaliera, così come previsto al punto 2).
Nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) il trattamento economico spettante al dirigente, per la parte dovuta dal Fondo ENPAIA, è anticipata dal datore di lavoro.
Il dirigente, però, non appena ottenuta l’indennità dal Fondo ENPAIA è obbligato a restituire tempestivamente al datore di lavoro l'importo da questi anticipato.
Art. 27. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Al fine di aggiornare la propria preparazione tecnico – professionale in relazione all’attività aziendale, i dirigenti, previa intesa con il datore di lavoro, potranno partecipare, per il tempo necessario, a corsi di aggiornamento professionale promossi da istituti pubblici o privati legalmente riconosciuti o da organismi professionali notoriamente operanti nel settore.
Le Parti individuano nel Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, denominato For.Agri., di cui all’art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388, l’organismo di riferimento per l’attuazione e lo sviluppo della formazione continua per i dirigenti agricoli.
Art. 33. PRESTAZIONI INTEGRATIVE SANITARIE
Il FIA, fondo impiegati agricoli, dovrà essere adeguato alla normativa introdotta dal d.lgs. 21.4.1993, n. 124 e sostituito per la erogazione delle prestazioni integrative sanitarie da un nuovo fondo che opererà anche in favore della categoria impiegatizia agricola.
L’eventuale disdetta da parte del dirigente ha validità annuale e deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata al datore di lavoro e al fondo entro il 31 marzo di ciascun anno.
A decorrere dall’1.1.2010 la contribuzione a carico del datore di lavoro è determinata in € 520,00 annui.
Il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento della intera contribuzione dovuta al fondo in 2 rate di pari importo, di cui la prima entro il 10 gennaio e la seconda entro il 10 giugno di ciascun anno.
La quota contributiva anticipata dal datore di lavoro per conto del dirigente, dietro sua specifica autorizzazione, verrà trattenuta in dodici rate mensili di pari importo, che saranno evidenziate nel prospetto paga.
Art. 34. PRESTAZIONI INTEGRATIVE PENSIONISTICHE
Il Fondo di previdenza complementare per il personale delle imprese agricole e affini è Agrifondo.
Possono iscriversi ad Agrifondo tutti i dirigenti ai quali si applica il presente contratto.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, la contribuzione ad Agrifondo è fissata nella misura dell’1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro e dell’1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del lavoratore.
Per i dirigenti iscritti al Fondo pensionistico impiegati agricoli denominato FIA, la contribuzione resta fissata nella misura paritetica di € 450 annui a carico del datore di lavoro e di € 450 annui a carico del dirigente. A decorrere dal 2010, la contribuzione è quella di cui al comma precedente.
Il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dell’intera contribuzione di cui al comma precedente dovuta annualmente al FIA, in unica soluzione entro il 10 gennaio di ciascun anno.
La quota contributiva anticipata dal datore di lavoro per conto del dirigente sarà a questi trattenuta in dodici rate mensili di pari importo, che dovranno essere evidenziate nel prospetto paga.
Le modalità di erogazione delle prestazioni sono disciplinate dal regolamento redatto a cura del FIA pensionistico.
Art. 35. RESPONSABILITA' CIVILE E/O PENALE CONNESSA ALLA PRESTAZIONE
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il dirigente, con onere a proprio carico, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti a colpa nello svolgimento delle mansioni dallo stesso dirigente espletate.
A decorrere dal 1° gennaio 2010 al dirigente viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, con premi a carico del datore di lavoro e con un limite massimo di € 50,00 annui, la copertura delle spese legali sostenute in caso di procedimenti penali relativi a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni attribuite, non dipendenti da colpa grave o dolo.
Art. 38. DECORRENZA E DURATA
Il contratto decorre dal 1°.1.2009 e scade il 31.12.2012, salvo eventuali diverse decorrenze indicate nei singoli articoli.
Quanto previsto per il trattamento retributivo ha validità biennale e scade il 31.12.2010.