La soia è una coltura che ha sempre beneficiato di una considerazione positiva nella Pac, per due ragioni. In primo luogo perché è una coltura azotofissatrice, con i conseguenti vantaggi in termini ambientali; in secondo luogo è produttrice di proteine vegetali, di cui l’Ue e l’Italia sono ampiamente deficitari.
La soia presenta molte specificità nella Pac rispetto ad altri settori agricoli, in particolare per quanto riguarda il greening e il pagamento accoppiato.
I pagamenti diretti per la soia
La soia può beneficiare di tre pagamenti diretti:
- pagamento di base, erogato sulla base dei titoli all’aiuto;
- pagamento ecologico (pari al 50,12% del pagamento di base), se l’agricoltore rispetta gli impegni del greening;
- pagamento accoppiato.
Se il produttore di soia è un giovane agricoltore, potrà beneficiare anche del pagamento per i giovani agricoltori (pari al 25% del pagamento di base).
Il pagamento greening
Per accedere a tale pagamento, il produttore di soia deve rispettare sui suoi ettari ammissibili due pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente:
- diversificazione delle colture;
- presenza un’area di interesse ecologico (Efa).
Il primo impegno del greening è la diversificazione delle colture che prevede la presenza di:
- almeno due colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è compresa tra 10 e 30 ha, nessuna delle quali copra più del 75% della superficie a seminativo;
- almeno tre colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è superiore a 30 ha, con la coltura principale che copre al massimo il 75% della superficie a seminativo e le due colture principali al massimo il 95%.
Il secondo impegno del greening è la presenza del 5% di aree di Efa; la soia, in quanto coltura azotofissatrice, è un’area ecologica (Efa), con un coefficiente di ponderazione di 0,7.
La coltivazione della soia si è affermata e potenziata in pianura padana, dal 2015, dopo l’avvio della nuova Pac, in virtù dei vantaggi che offre al rispetto degli impegni del greening. Infatti molti agricoltori hanno utilizzato la soia per la diversificazione (seconda o terza coltura) e, congiuntamente, per il rispetto dell’impegno del 5% di Efa.
Questi sono i motivi per cui la soia, nel 2015 e 2016, ha raggiunto in Italia la superficie di 300mila ettari rispetto ai 150 ettari degli anni precedenti (fig. 1).
Il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari
La Commissione ha presentato, a settembre 2016, una serie di disposizioni di semplificazione della Pac, soprattutto del greening, che vanno a modificare il regolamento delegato n. 639/2014.
Il testo di modifica è tuttora nel pieno del dibattito presso le Istituzioni comunitarie e dovrebbe essere approvato entro luglio 2017.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda le colture azotofissatrici utilizzate come Efa.
La modifica del Reg. 639/2014 prevede due novità:
- la possibilità di coltivare miscele di azotofissatrici e altre piante purché le azotofissatrici restino predominanti;
- il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari per le Efa produttive (maggese, fasce lungo le foreste, colture intercalari e azotofissatrici).
Questa disposizione è stata molto criticata dagli Stati membri e dal Parlamento europeo, perché difficilmente controllabile e perché andrebbe oltre i principi stabiliti nel regolamento di base.
In particolare, la Comagri (Commissione Agricoltura del Parlamento europeo) ha già bocciato, a larga maggioranza, la proposta di vietare l’uso di prodotti fitosanitari sulle Efa; la Comagri ha chiesto di mantenere la possibilità di utilizzare i prodotti fitosanitari, in quanto:
- essenziale per ottimizzare la produttività agronomica e ambientale delle aree di interesse ecologico;
- una coltura di leguminose malata non garantisce la disponibilità di azoto né la copertura del suolo nello stesso modo e la riduzione delle produzione contribuisce ulteriormente al deficit proteico nell’Ue;
- il divieto di protezione fitosanitaria delle colture di leguminose nelle aree di interesse ecologico minaccia la sostenibilità della produzione interna di proteine in linea con la strategia dell’Ue in materia di proteine, in un momento in cui l’Europa è già fortemente dipendente dalle importazioni di proteine;
- la restrizione riguardo all’utilizzo di prodotti fitosanitari nelle colture leguminose ignora il motivo per cui queste colture sono incluse nelle aree di interesse ecologico, vale a dire il loro valore non per la diversità biologica delle superfici coltivate ma per il suolo, in quanto fissano e catturano l’azoto per la coltura successiva e permettono una più ampia rotazione dei seminativi.
Tuttavia l’ultima parola spetta al Parlamento europeo in seduta plenaria, prevista per luglio 2017.
Comunque vada la discussione in ambito comunitario, l’entrata in vigore delle modifiche è prevista per il 1° gennaio 2018; quindi gli agricoltori che utilizzano la soia come Efa possono essere tranquilli per il 2017, visto che le regole non cambiano per quest’anno.
Il pagamento accoppiato
I produttori di soia usufruiscono di un aiuto accoppiato pari al 2,11% del plafond annuo nazionale destinato al sostegno accoppiato, pari a 9,61 milioni di € per il 2017.
Il premio è concesso per ettaro di superficie coltivata a soia nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.
L’importo unitario del premio, per il 2015 (ultimo anno in cui sono disponibili i dati), è stato pari a 55,17 €/ha.
L’importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l’importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili al sostegno nell’anno considerato; nel 2016 e negli anni successivi l’importo potrebbe essere anche inferiore o superiore se le superfici a soia fossero diverse rispetto al 2015.
I limiti sul pagamento
La soia deve essere seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti di ammissibilità:
a) intero importo unitario per i primi cinque ettari aziendali;
b) importo pari al 10% dell’importo unitario per la superficie eccedente i primi cinque ettari aziendali.
Quindi, le aziende agricole la cui superficie coltivata a soia è inferiore o uguale a 5 ettari ricevono l’intero importo unitario del premio. Oltre a tale soglia, l’aiuto è pari al 10% dell’importo unitario. Così, ad esempio, per un’azienda la cui estensione complessiva a soia sia di 15 ettari, l’importo è di 55,17 €/ha per i primi 5 ettari e di 5,51 €/ha per gli altri 10 ettari.
Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all’aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
Ai fini dell’accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all’Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali.
La crescita del settore
La superficie coltivata a soia nel 2015 e 2016 è notevolmente aumentata, arrivando a 300mila ettari (fig. 1), per due ragioni.
La prima è da attribuire ai vantaggi della soia nella nuova Pac, soprattutto quale coltura azotofissatrice, quindi Efa. Poco incidente è stato invece il pagamento accoppiato, che ha avuto un impatto puramente simbolico, senza incidenza effettiva sulla redditività e sullo sviluppo della coltura.
L’unica minaccia è rappresentata dalla proposta della Commissione europea – a partire dal 2018 – di vietare l’uso dei prodotti fitosanitari nelle Efa; aspettiamo l’esito finale della discussione a Bruxelles.
La seconda ragione è legata alla crisi del mais, sia sotto il profilo del deludente prezzo di mercato che delle difficoltà legate alle micotossine.
Il prezzo della soia si è mantenuto stabile negli ultimi due anni sui 350-400 €/t, offrendo una possibilità di redditività economica simile o addirittura superiore a quella del mais (fig. 2).
Finché permane questo scenario, la coltivazione della soia in Italia rimarrà stabile sui livelli attuali e potrà anche leggermente aumentare.
I NUMERI DELLA SOIA
- 300mila ettari nel 2016
- 9,61 milioni di € aiuto accoppiato 2017
- 55,17 €/ha importo unitario del premio (2015)
- 350-400 €/t prezzo 2015-2016
UN CASO AZIENDALE
Un’azienda coltiva 100 ettari di seminativo, di cui:
- 70 ettari coltivati a mais;
- 20 ettari a frumento tenero;
- 10 ettari a soia.
Rispetta gli impegni del greening? Sì.
L’agricoltore, per rispettare il greening, deve applicare la diversificazione (con le tre colture) e deve garantire la presenza delle Efa:
- la coltura principale non deve coprire più del 75% dei seminativi; in questo caso il mais copre il 70% dei seminativi, quindi rispetta l’impegno;
- le due colture principali non devono coprire più del 95% dei seminativi; in questo caso il mais e il frumento tenero coprono il 90% dei seminativi, quindi rispettano l’impegno;
- la soia è la terza coltura;
- le Efa devono essere almeno il 5% dei seminativi; la soia assolve l’impegno delle Efa. Infatti la soia è una coltura azotofissatrice con un coefficiente di ponderazione di 0,7; quindi i 10 ettari di soia generano 7 ettari di Efa.
Inoltre i 10 ettari di soia percepiscono il pagamento accoppiato, di cui 5 ettari per l’intero importo e gli altri 5 ettari pari al 10% dell’importo unitario.
Leggi l’articolo su Terra e Vita 19/2017 L’Edicola di Terra e Vita