Dal 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la “mini-riforma” della Pac 2014-2020; le novità più rilevanti riguardano il greening.
Tra queste novità, la più impattante è il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari nelle colture azotofissatrici, inserite nella Domanda Pac come aree ecologiche (art. 45, Reg. 639/2014, modificato dal Reg. 2017/1155). La Commissione ha fornito recentemente dei chiarimenti su alcuni aspetti applicativi che interessano gli agricoltori.
Colture azotofissatrici: divieto di prodotti fitosanitari
Il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari ha un impatto è rilevante soprattutto per la soia al Nord Italia, largamente utilizzata dagli agricoltori per rispondere agli obblighi del greening e, in misura minore, per le leguminose da granella al centro-sud Italia.
L’agricoltore dovrà adattarsi al divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari. Per gli agricoltori che utilizzano l’erba medica come Efa, il problema è facilmente risolvibile, in quanto l’erba medica può essere coltivata anche senza necessità di trattamenti.
Il problema è difficilmente superabile per la soia e le leguminose da granella, visto che il divieto dei trattamenti, in particolare il diserbo, compromette la resa produttiva e l’economicità di tali colture.
L’agricoltore dovrà adattarsi al divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari. Le soluzioni per affrontare questo vincolo del greening sono diverse:
- diserbo in presemina;
- utilizzo dei miscugli di azotofissatrici con altre specie;
- uso degli elementi caratteristici del paesaggio.
Diserbo in presemina
Il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari vige per il periodo di durata delle “colture azotofissatrici-Efa”. Il Reg. 639/2014 (art. 45, par. 10) prevede che “Tali colture sono presenti durante il periodo vegetativo”.
Una nota del Ministero delle politiche agricole del 6/09/2017 ha chiarito che la durata del divieto di prodotti fitosanitari “coincide con il naturale ciclo vegetativo, che, nel caso delle specie annuali, va dalla semina alla raccolta”.
Le suddette norme hanno due implicazioni:
1) il periodo vegetativo va dalla semina alla raccolta, quindi una “coltura azotofissatrice-Efa” sovesciata non completa il periodo vegetativo, mentre se è insilata completa il periodo vegetativo;
2) l’utilizzo prodotti fitosanitari è vietato dalla semina alla raccolta delle “colture azotofissatrici-Efa”, mentre è consentito negli altri periodi.
In sintesi, un quindi un diserbo in presemina di una coltura azotofissatrice (Efa) è consentito.
Si ricorda, inoltre, che la nuova normativa sul divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018; pertanto un eventuale diserbo effettuato su una coltura azotofissatrice nel 2017 non costituisce un problema.
Ad esempio, un’erba medica coltivata a partire dal 30 settembre 2017 può essere oggetto di un diserbo in ottobre 2017. Dal 1° gennaio 2018, sul medicaio non devono essere più utilizzati prodotti fitosanitari.
Utilizzo di miscugli di azotofissatrici
Il Reg. 2017/1155 ha introdotto la possibilità che i miscugli di colture azotofissatrici e altre piante possano essere qualificate come Efa-azotofissatrici a condizione che sia assicurata la predominanza delle colture azotofissatrici nei miscugli.
Il decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 recepisce questa modifica anche per l’Italia; si tratta di una modifica importante che consente agli agricoltori di ampliare il ventaglio delle colture utilizzabili come Efa.
Ad esempio, un erbaio di veccia e orzo, con il 51% di piante di veccia, è qualificato come Efa-azotofissatrice; l’erbaio sviluppa una grande massa vegetativa che tiene sotto controllo le infestanti e la coltura non richiede normalmente il diserbo o altri trattamenti.
Inoltre, il miscuglio si semina in autunno e viene raccolto a maggio. Ciò consente all’agricoltore di soddisfare l’impegno del 5% di area ecologica, ma offre anche un’altra opportunità; dopo la raccolta dell’erbaio, si può seminare un’altra coltura (mais, soia, girasole), che si può diserbare e trattare con prodotti fitosanitari. Infatti il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari riguarda il periodo vegetativo della coltura azotofissatrice che va da semina a raccolta.
Uso degli elementi caratteristici del paesaggio
In Italia, gli elementi caratteristici del paesaggio sono stati pochissimo utilizzati (meno del 2,5% delle Efa), a causa della difficoltà informatica nella loro individuazione. Eppure l’Italia è ricca di elementi caratteristici del paesaggio: siepi, alberi in filari, fasce tampone, bordi di campi, fossati, vegetazione ripariale, muretti tradizionali.
Ad esempio, la pianura padana è ricca di fossati, che possono essere individuati come Efa, mentre attualmente gli agricoltori non utilizzano questa opportunità.
Dal 2018, i sistemi informatici di Agea e degli Organismi Pagatori hanno cercato di facilitare l’utilizzo degli elementi caratteristici del paesaggio, in modo da evitare il ricorso alle colture azotofissatrici “non diserbate” o al set aside come Efa. Tuttavia questo percorso, ancora oggi, presenta alcune difficoltà, legate all’inefficacia dei sistemi informatici e alle incertezze dei controlli.
Divieto di concia del seme
Il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle Efa-azotofissatrici porta con sé anche il divieto di seme conciato in tali colture.
Questo divieto è sorto da una recente interpretazione della Commissione europea che richiama l’art. 45 del Reg. 639/2014 che vieta l’uso di prodotti fitosanitari; il divieto si applica durante tutta la durata del periodo obbligatorio dell’elemento Efa.
La Commissione fa presente che i prodotti di protezione delle piante nelle sementi trattate diventano attivi sul terreno una volta che i semi sono stati seminati.
Perciò il trattamento delle sementi non è compatibile con l’art. 45 del Reg. 639/2014. In sintesi, la semente di Efa-azotofissatrici non può essere conciata con prodotti fitosanitari. Non c’è invece alcun problema al trattamento con Rhizobium, in quanto non si tratta di un prodotto fitosanitario.
Si ricorda che la nuova normativa sul divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018; pertanto, l’utilizzo di un’eventuale semente conciata, seminata nell’autunno 2017, non è soggetta al divieto, anche se la coltura azotofissatrice si sviluppa nel periodo invernale e primaverile del 2018.
Colture azotofissatrici: fattore di ponderazione elevato ad 1
Una facilitazione all’utilizzo delle azotofissatrici-Efa deriva dal Regolamento Omnibus (Reg. 2017/2393) che ha innalzato il fattore di conversione per le Efa-azotofissatrici da 0,7 a 1.
Questa modifica ha una grande rilevanza: sarà più semplice assolvere l’impegno delle Efa. Ad esempio, fino al 2018, per soddisfare 10 ettari di Efa sono sufficienti 10 ettari di colture azotofissatrici, mentre fino al 2017 erano necessari 14,3 ettari di colture azotofissatrici.
Pagamenti dei saldi della Domanda Unica 2017
La Circolare Agea n. 6059 del 26 gennaio 2018 ha fornito chiarimenti ai fini del pagamento dei saldi della domanda unica 2017.. Gli Organismi Pagatori possono procedere al pagamento dei saldi, con una riduzione cautelativa e prudenziale del 7%.
Ciò deriva dal fatto che Agea deve ancora procedere al ricalcolo dei titoli e all’assegnazione dei titoli della riserva nazionale.
La normativa Ue stabilisce, infatti, che Agea deve garantire l’attribuzione dei titoli da riserva per le fattispecie obbligatorie di “giovane” e “nuovo” agricoltore.
Al termine dell’istruttoria delle domande della riserva nazionale, previsto per aprile 2018, si potrebbe rendere necessaria una riduzione percentuale lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro titoli nell’anno di campagna 2017 per alimentare la riserva nazionale.
Occorre, inoltre, eseguire un’ulteriore riduzione lineare derivante da quanto stabilito dall’art. 1 del DM 11 ottobre 2016 n. 5602, secondo il quale la percentuale del pagamento di base è passata dal 58% al 57%, mentre parallelamente il pagamento accoppiato è passato dall’11% al 12%.
Considerato ciò, poiché i titoli attuali subiranno delle modifiche del loro valore, Agea ritiene opportuno, in via prudenziale e cautelativa, che i pagamenti di saldo della domanda unica 2017, disposti prima dell’effettuazione delle operazioni di ricalcolo sopra indicate, vengano erogati con un tasso di riduzione del 7%. Tuttavia la riduzione del valore dei titoli sarà largamente inferiore al 7%, tenendo conto che nel 2016 è stata del 1,45%.
Entro il 30 giugno 2018, gli agricoltori riceveranno il saldo vero e proprio, in base ai valori definitivi dei titoli, nonché gli importi dei pagamenti accoppiati.