Parte la vendemmia, prosegue la dematerializzazione dei documenti e del registro Sian

Online il vademecum ICQRF per la vendemmia. Possibilità di digitalizzazione dei documenti di accompagnamento del vino e delle dichiarazioni di giacenza

Online il vademecum ICQRF che riepiloga le principali regole e le direttive per cantine e stabilimenti enologici. Si tratta di linee guida che ormai annualmente anticipano il periodo vendemmiale, quest’anno contraddistinto, con lo strumento telematico a regime, dalla piena operatività del registro Sian e dalle regole previste dalla legge 12 dicembre 2017, n. 238, il cd. Testo Unico del vino.

Avanza la telematica

Tra i punti segnalati dal vademecum, che ripercorre gli adempimenti connessi ai principali step del processo di produzione e di commercio dei prodotti vitivinicoli, vi sono anche le dichiarazioni obbligatorie. In particolare, le linee guida segnalano una novità, recentemente introdotta dal DM 25 luglio 2018, rispetto alla modalità di presentazione della dichiarazione di giacenza dei prodotti vitivinicoli, obbligo che, entro il 10 settembre 2018, potrà essere assolto – così precisa la circolare Agea del 30 luglio 2018 – anche mediante le funzionalità ed i saldi contabili del registro telematico Sian per le cantine che hanno effettuato la chiusura telematica al 31 luglio. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni di vendemmia e produzione vinicola, rimangono inalterate le regole ed i termini di presentazione (v. tabella) che, a decorrere dal 1° agosto 2016 è esclusivamente telematica.

Trasporti documentati

Conferme e novità anche per quanto riguarda il trasporto delle uve da vino e del vino: per quanto riguarda le prime, è confermata la facoltà (non l’obbligo) di emissione del documento di accompagnamento vitivinicolo nel caso in cui si tratti di un trasporto dal vigneto ai locali di vinificazione, propri o del cliente in casi di vendita delle uve, purché la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km ed il trasporto sia effettuato esclusivamente all’interno del territorio nazionale. Novità invece per quanto riguarda l’emissione, anche in questo caso mediante il portale Sian, del documento MVV (acronimo di Movimenti VitiVinicoli, il documento che ne accompagna trasporti e movimentazioni) in formato elettronico (MVV-E) che facoltativamente può essere emesso sia per i prodotti sfusi che confezionati (v. in fondo all'articolo).

Fecce e vinacce

Per quanto riguarda i centri di raccolta temporanei dei sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce) – che non possono coincidere con una cantina/stabilimento enologico – il Testo unico del vino, oltre a prevedere una  comunicazione preventiva una tantum all’Ufficio ICQRF, non obbliga alla tenuta dei registri vitivinicoli. Allo stato attuale i registri C/41 trovano però impiego sia per il regime di vigilanza fiscale dell’Agenzia delle Dogane che per i controlli dell’ICQRF.

Aggiunte da comunicare

Sul fronte degli stabilimenti nei quali si effettuano lavorazioni promiscue, rimane in piedi la facoltà – introdotta dal Testo unico del vino – di poter elaborare prodotti ottenuti con l’impiego di mosti e vini nonché di saccarosio, acquavite di vino, alcool e sostanze consentite dal Reg. (UE) n. 251/2014, a condizione che siano inviate apposite comunicazioni preventive all’ICQRF territoriale. Così come è possibile preparare bevande spiritose ottenute solo mediante semplice miscelazione delle materie prime.

Rispetto alla produzione ed alla detenzione di alcuni prodotti rimangono in deroga le imprese agricole che, nell’ambito delle attività connesse di cui all’articolo 2135 c.c., possono produrre e detenere, oltre a mosti d’uva e vini, alcuni alimenti e bevande (specificate all’articolo 15 del Testo unico del vino) tra cui sciroppi e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall’uva fresca, uve passite o secche così come è possibile detenere, e in ogni caso senza l’obbligo di comunicazione all’ICQRF, aromi, additivi e coloranti.

Il vademecum ICQRF è disponibile a questo link

La documentazione tecnica e le FAQ relative al registro telematico a questo link

 

Tabella – Quadri da compilare e termini di presentazione della dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola in base al soggetto dichiarante (allegato 1 DM 26 ottobre 2015)

 

Soggetti dichiaranti Quadri della dichiarazione

da compilare

Termine di presentazione
a)     produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell’uva prodotta A-C-R-F 15 novembre
b)     produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie A-C-G-R 15 novembre, con ev. rettifica del solo quadro G (produzione vini e mosti9 entro il 15 dicembre
c)     produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie A-C-G-R-F 15 novembre, con ev. rettifica del solo quadro G (produzione vini e mosti9 entro il 15 dicembre
d)     produttori che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati A-C-R 15 novembre
G-I-V 15 dicembre
e)     produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati A-C-R-F 15 novembre
G-I-V 15 dicembre
f)      produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati A-G-I-V 15 dicembre
g)     i soggetti che effettuano l’intermediazione delle uve A-F-I 15 novembre
h)     le associazioni e le cantine cooperative A-C-R

(ev. terreni condotti in proprio)

F2 e R

(per ciascun socio conferente in toto)

15 novembre
G-I-V 15 dicembre

 

MVV-E anche su smartphone

Dal 13 aprile 2018 è possibile emettere, mediante le funzionalità del portale Sian, il documento MVV in formato elettronico (MVV-E), strumento ancora facoltativo che, ancora per questa vendemmia, lascia spazio a tutte le altre tipologie di documenti vitivinicoli abitualmente utilizzati da cantine e stabilimenti enologici.

Tra le novità introdotte, l’assenza di una tempistica per l’emissione e la validazione del documento MVV-E, pur rimanendo tuttavia obbligatoria l’indicazione della data e dell’ora di partenza, che evidentemente non può essere antecedente alla data e all’orario di validazione e che deve avvenire entro un’ora da quella indicata sul documento validato.

C’è da dire che il trasporto dei prodotti vitivinicoli può essere scortato dalla stampa del documento MVV-E oppure un documento commerciale che riporta i riferimenti dell’MVV-E o ancora da un MVV-E visualizzabile su supporto elettronico mobile, come ad esempio lo smartphone, strumenti che – limitatamente agli ultimi due casi – possono essere utilizzati soltanto per scortare i prodotti vitivinicoli che circolano esclusivamente sul territorio nazionale. Inoltre, nel caso di MVV-E su smartphone (o su altri supporti elettronici mobili), il documento deve essere reso disponibile al conducente del mezzo, mediante posta elettronica o direttamente sul cellulare, ed al destinatario, mediante posta elettronica o tramite la funzionalità telematica presente sul registro telematico Sian.

Si tratta poi di uno strumento che, se compilato con tutte le informazioni minime – in particolare la casella 17I – vale anche come certificazione dell’origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo così come dell’annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto nonché, se del caso, della Dop o della Igp e come certificazione valida per l’esportazione, quest’ultima non è obbligatoria ma che può essere richiesta dal Paese di destinazione.

Parte la vendemmia, prosegue la dematerializzazione dei documenti e del registro Sian - Ultima modifica: 2018-08-08T09:16:38+02:00 da Lorenzo Tosi

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome