Ancora una condanna del silenzio dell’Agea

Il caso si riferisce alla sospensione dei fondi concessi a Unavini per la misura di promozione all’estero dei vini. Un provvedimento che doveva essere revocato e invece, nonostante le ripetute richieste senza risposta, testardamente reiterato. Il Tar di Roma condanna l’agenzia governativa al pagamento di spese maggiorate con una sentenza destinata a fare giurisprudenza: il silenzio è d’oro solo per la controparte

Il silenzio dell’Agea alle richieste degli operatori di fornire, quantomeno, un chiarimento dei provvedimenti di sospensione dei pagamenti degli aiuti ha trovato una nuova condanna da parte del Tribunale amministrativo di Roma in una sentenza emessa il 14 gennaio 2019 (qui il link all'ultimo caso di cui abbiamo scritto).

Il silenzio ingiustificato dell’Agea, che non ritiene di dare chiarimenti su un provvedimento di sospensione del pagamento degli aiuti a seguito della presentazione di una nuova istanza di revoca del provvedimento sospensivo corredata da specifiche motivazioni, ha trovato una puntuale condanna nella sentenza emessa dal Tar del Lazio.

Il provvedimento dei giudici amministrativi ha trovato ulteriore conferma del disposto della sentenza che ha condannato l’Agea al pagamento delle spese di giudizio per un importo di € 1.500 che è superiore alle rituali spese addebitate alla parte perdente in analoghi giudizi.

Un caso che fa giurisprudenza

Il giudizio del Tar del Lazio ha preso avvio il 20 settembre 2013 allorquando l’Agea adottò il provvedimento di sospensione dell’erogazione di tutti gli aiuti comunitari dovuti alla Unavini fino alla concorrenza di € 684.987,79 oltre agli interessi a seguito di una indagine della Guardia di Finanza con conseguente denuncia all’autorità giudiziaria, relativa ad alcune opacità riscontrate nelle  procedure di assegnazione delle risorse in favore di tutti i destinatari dei fondi della campagna Ocm Vino promozione nei paesi terzi 2010 / 2011.

Il Tar del Lazio decise all’epoca, su ricorso dell’Unavini di sospendere il provvedimento di blocco dei pagamenti di qualsiasi altro aiuto fino alla concorrenza dell’importo corrisposto alla stessa Unavini, dietro presentazione di apposita fideiussione bancaria che fu regolarmente presentata.

Ma negli anni successivi i procedimenti giudiziaria avviati a seguito degli accertamenti effettuati dall’Autorità giudiziaria si sono conclusi con sentenze del Tribunale penale di Roma con assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto. Al riguardo occorre precisare che l’Unavini non figurava neppure come imputato in tali procedimenti ma solo coinvolta in quanto le procedure di selezione messe in atto dai funzionari ministeriali coinvolti direttamente riguardavano anche i programmi Ocm vino presentati dall’Unavini.

Un silenzio che può essere confuso con l’arroganza

Le risultanze dibattimentali sono state ripetutamente comunicate all’Agea con l’invito a svincolare le fideiussioni presentate tenuto conto che non vi era alcun motivo per costringere l’Unavini a continuare a pagare le provvigioni alle banche che le avevano emesse.

Ma le ripetute e documentate richieste non hanno dato luogo a nessuna risposta da parte dell’Agea, manifestando solo un implicito fastidio che non può trovare alcun riscontro giuridico ed amministrativo.

L’Agea infatti, non ha mai fornito alcun chiarimento nè sui motivi per i quali riteneva legittimo non svincolare le fideiussioni e neppure procedere al loro svincolo come legittimamente richiesto dalla parte.

La sentenza del Tar del Lazio

Il Tar del Lazio con la sua sentenza ha messo fine al silenzio dell’Agea che non è stato ritenuto legittimo in quanto a fronte di nuovi elementi è necessario fornire una risposta alle istanze degli operatori. Il caso è di particolare rilevanza sotto il profilo giurisprudenziale in quanto sancisce il legittimo diritto dell’operatore di ricevere una risposta ad una richiesta di modifica di un precedente provvedimento sanzionatorio a seguito della presentazione di nuovi elementi di valutazione.

In particolare i giudici nella loro sentenza affermano che sussiste pertanto, laddove vengano evidenziate nell’istanza circostanze sopravvenute idonee a modificare il quadro fattuale iniziale, un obbligo di provvedere.

Non si tratta infatti, in questo caso, di una vera e propria richiesta di revoca in autotutela, a fronte della quale non sussisterebbe – secondo consolidata giurisprudenza – alcun obbligo di autotutela, ma di una richiesta, circostanziata e fondata su circostanze sopravvenute, di verifica della permanenza delle condizioni che avevano dato origine al provvedimento di sospensione.

Nel corso del giudizio, l’Agea aveva tentato una tardiva difesa sostenendo che le sentenze penali di assoluzione erano state appellate e quindi non essendo definitive potevano giustificare il mantenimento dei provvedimenti cautelativi di sospensione dei pagamenti e, in alternativa, di presentazione di una fideiussione. Ma anche questa giustificazione è stata respinta dal Tar in quanto, secondo i giudici, non esimono l’Agea dal fornire, comunque una risposta alle richieste dell’Unavini.

 

Ancora una condanna del silenzio dell’Agea - Ultima modifica: 2019-01-16T01:00:52+01:00 da Lorenzo Tosi

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