Legge di rilancio, crediti di imposta e contributi a fondo perduto

Le agevolazioni concesse agli imprenditori agricoli dalla conversione in legge del decreto rilancio sono di due tipi. Il contributo a fondo perduto spetta a chi può dimostrare una riduzione di almeno un terzo di fatturato. Il credito d’imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro e per locazioni è invece uno strumento più immediato e flessibile. A ciascuno il suo

Contributo a fondo perduto e crediti di imposta: sono le due principali misure che il legislatore concede alle imprese per favorire la ripresa a seguito dell’emergenza epidemiologica.

In data 15 luglio 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Rilancio (Dl 34/2020) con la quale il legislatore ha in parte confermato le misure già previste nel testo originario e ne ha modificate altre.

Di seguito un’analisi di queste opportunità.

Contributo a fondo perduto

Una prima misura di interesse è il contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 25 del decreto. Si tratta di una misura finalizzata al reintegro dei ricavi perduti a causa incidenza della pac sui redditidell’emergenza e che, essendo appunto “a fondo perduto”, non è soggetta a restituzione.

Il contributo spetta agli esercenti attività di impresa e ai titolari di reddito agrario con ricavi / compensi non superiori a 5 milioni di euro nell’anno 2019, a condizione che il fatturato di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019.

Si legge nella relazione tecnica al decreto che la platea di beneficiari è stata quantificata partendo dai dati della fatturazione elettronica, prendendo in considerazione circa 2,6 milioni di soggetti (su un totale di 4,4 milioni di partite Iva).

Utilizzando i dati delle dichiarazioni Iva del 2018 e i dati statistici riportati nelle tabelle pubblicate dal Dipartimento finanze sul proprio sito istituzionale, sono stati individuati i soggetti con ricavi e compensi fino 5 milioni di euro, che hanno registrato un calo dell’ammontare delle fatture dei primi quindici giorni del mese di aprile 2020, rispetto all’analogo periodo del 2019, maggiore o uguale al 33%. Alla luce di questi dati, l’ammontare del contributo che il governo si prepara ad erogare è di circa 6.192 milioni di euro. A ciascuna imprese in possesso dei requisiti, il contributo spetta in misura pari al 20, 15 o 10% della riduzione di fatturato, a seconda della fascia di ricavi conseguiti nell’anno precedente (rispettivamente, fino a 400.000, tra 400.000 e 1 milione, fino a 5 milioni).

I chiarimenti dell’agenzia delle entrate

La Legge di conversione al decreto rilancio, di fatto, non prevede alcuna novità per il contributo, ma qualche interessante chiarimento lo fornisce l’Agenzia delle Entrate con la circolare 22E/2020, pubblicata lo scorso 21 luglio.

Una prima precisazione riguarda gli agricoltori che applicano il regime di esonero e che, cioè, hanno avuto un volume d’affari inferiore a 7.000 euro costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A parte I allegata al Dpr 633/1972; la circolare chiarisce che hanno diritto al contributo.

In considerazione dei fatto che questi contribuenti sono esonerati dagli adempimenti Iva (compresa la fatturazione) ma sono solo obbligati a conservare le autofatture emesse dai propri acquirenti soggetti passivi Iva, nella circolare si precisa che, ai fini del calcolo della riduzione del fatturato, devono essere considerate esclusivamente le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari/committenti che acquistano nell’esercizio di impresa e che, quindi, hanno emesso una apposita autofattura, ignorando, quindi eventuali proventi conseguiti da vendite effettuate nei confronti di soggetti privati.

Tuttavia, nel caso in cui, l’agricoltore esonerato effettui operazioni esclusivamente nei confronti di privati, occorre far riferimento alla documentazione tenuta al fine di dimostrare l’ammontare del volume d’affari (si tratta generalmente delle ricevute emesse).

Operazioni non soggette a fatturazione

Altro chiarimento interessante riguarda le operazioni fuori campo Iva, già trattate in una precedente circolare (la n. 15E/2020). Si tratta di operazione che, in quanto non rilevanti ai fini Iva, non sono soggette ad obbligo di fatturazione. Tuttavia, chiarisce l’Agenzia, nel caso in cui queste operazioni siano soggette volontariamente a fatturazione, concorrono alla formazione del fatturato ai fini del calcolo della spettanza del contributo, sempre che l’operazione consista in un ricavo.

Il caso (raro, a dire il vero) potrebbe essere quello del soccidario che ha optato per la monetizzazione (realizzando quindi una operazione fuori campo Iva) e che, in luogo della ricevuta, ha emesso una fattura. In questo caso, il soccidario potrebbe aver diritto al contributo.

Infine, l’Agenzia conferma anche che, nel calcolo del fatturato, occorre tener conto dei passaggi interni in presenza di attività separate ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/72 che devono essere obbligatoriamente fatturati. Si pensi all’ipotesi di un soggetto che esercita una attività in regime speciale Iva (ad esempio, coltivazione) e una in regime normale (ad esempio, la produzione di energia elettrica).

Credito di imposta

Nel decreto rilancio, il legislatore inserisce poi numerose agevolazioni sotto forma di credito di imposta. Il vantaggio di questa forma di agevolazione è che non è legato al risultato di precompilatiesercizio (come, invece, accade per le agevolazioni che consistono in “deduzioni” e che, quindi, presuppongono un risultato positivo da cui essere sottratte) e non è nemmeno legato alla natura del soggetto che ne beneficia né al regime fiscale adottato.

I crediti di imposta possono essere utilizzati anche in compensazione orizzontale (vale a dire a riduzione di altri tributi dovuti quali l’Iva o l’Imu), con la conseguenza che diventano uno strumento più interessante in quanto più facilmente utilizzabile.

Tra i crediti di imposta previsti nel decreto, se ne segnalano due.

Locazione immobili

Il primo è il credito di imposta relativo ai canoni di locazione di immobili, diversi da quelli abitativi, utilizzati nell’esercizio dell’attività, compresa quella agricola.

I soggetti interessati da questa misura sono circa 750.000 (dato quantificato nella relazione tecnica del governo).

Il credito di imposta è riconosciuto per i mesi di marzo, aprile e maggio e spetta se, in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito spetta in misura pari al 60% del canone di locazione degli immobili e può essere utilizzato a condizione che il canone sia stato pagato. Il credito di imposta come prima quantificato può essere: a) utilizzato in compensazione orizzontale; b) utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; c) ceduto al locatore o ad ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Il medesimo credito è riconosciuto, ai medesimi soggetti, anche nel caso di affitto di azienda ma la misura del credito è ridotta al 30%.

Sebbene la norma sia chiara nel precisare che il credito spetta anche agli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, sul punto occorre fare attenzione.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 14E/2020, precisa che il credito di imposta spetta sui canoni relativi ai contratti di locazione stipulati ai sensi degli articoli 1571 del Codice civile, che contiene la «disciplina delle locazioni degli immobili urbani». Nel settore agricolo, infatti, gli immobili urbani sono quelli magari utilizzati per la vendita diretta, mentre generalmente si fa riferimento ai fondi rustici.

E’ probabile si tratti di un richiamo errato e che comunque la volontà sia quella di includere le imprese agricole (visto che sono espressamente richiamate nel testo di legge); sarebbe comunque auspicabile un chiarimento dell’Agenzia sul punto.

Sanificazione ambienti di lavoro

Il secondo credito di imposta è quello previsto per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, gel disinfettanti, termoscanner, ecc.). Lo stanziamento previsto dal Governo per questa misura è di 200 milioni di euro.

Le novità previste dalla conversione in legge del dl rilancio sono poche (il contributo viene esteso alle strutture ricettive non imprenditoriali e viene precisato che l’ammontare percepito non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi); tuttavia, anche in questo caso è l’Agenzia delle Entrate a dare chiarimenti (la circolare di riferimento è la n. 20E/2020).

Il chiarimento di interesse è che il credito, che secondo la normativa spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute, ma l’ammontare massimo fruibile è quello comunicato tramite l’emanazione di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro l’11/09/2020. Fino al 7/09/2020, i soggetti interessati che hanno sostenuto le spese devono trasmettere una apposita comunicazione utilizzando il sito dell’Agenzia delle Entrate; tuttavia, la misura effettiva del credito di utilizzabile verrà determinata in base al rapporto tra i soggetti richiedenti e le somme stanziate (in sostanza, le risorse sono limitate e potrebbero non coprire il 100% delle richieste). Il credito d’imposta può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi oppure in compensazione orizzontale; in alternativa è possibile cederlo a terzi soggetti.

Legge di rilancio, crediti di imposta e contributi a fondo perduto - Ultima modifica: 2020-07-29T01:33:03+02:00 da Lorenzo Tosi

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome