Si avvicina il termine per il pagamento del saldo Irpef dell’anno 2019 e per il versamento del primo acconto per il 2020. La scadenza (salvo proroghe per l’emergenza Covid-19) è fissata al 30 giugno.
Con riferimento allo svolgimento di attività agricole svolte da persone fisiche, nei limiti del reddito agrario, i redditi che vanno dichiarati sono quelli dei terreni, vale a dire reddito dominicale e reddito agrario. Il reddito dominicale è relativo al possesso del terreno, quindi va dichiarato da chi lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale; il reddito agrario è invece quello che deriva dallo svolgimento dell’attività agricola sul terreno e che, quindi, va dichiarato da chi svolge effettivamente l’attività.
Rientrano nel reddito agrario le attività di coltivazione, selvicoltura, gli allevamenti non eccedentari e le attività connesse svolte con riferimento a prodotti, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione dei fondo o del bosco, dall’allevamento, contenuti nel DM 13 febbraio 2015. Le attività eccedenti, invece, comportano l’emersione di un reddito di impresa da dichiarare nel quadro RD del modello.
Termini e modalità
Come anticipato, il prossimo 30 giugno è prevista la scadenza per il versamento del saldo Irpef 2019 e del primo acconto 2020. Il secondo acconto si versa, invece, il 30 novembre prossimo.
I contribuenti hanno 2 possibilità:
- pagare le somme dovute entro il 30 giugno, in un’unica rata, senza maggiorazioni;
- differire il pagamento di 30 giorni (quindi al 30 luglio), maggiorando le somme dovute dello 0,40% e pagare tutto in un’unica soluzione.
In entrambi i casi, è possibile scegliere di rateizzare quanto dovuto. Nella prima ipotesi, la prima rata va versata, senza né maggiorazione e interessi, entro il prossimo 30 giugno mentre le successive vanno versate entro il 16 di ogni mese, per un massimo di 6 rate, ciascuna maggiorata degli interessi.
Nel caso di differimento del pagamento al 30 luglio, la prima rata va versata entro questa date ma la somma dovuta va prima maggiorata dello 0,40%. Anche in questo caso le rate successive alla prima vanno maggiorate degli interessi e versate entro il 16 di ciascun mese successivo per un massimo di 5 rate.
Se dalla dichiarazione emerge, invece, un imposta a credito, questo può essere utilizzato liberamente in compensazione fino a 5.000 euro; per utilizzare importi superiori è, invece, necessario apporre sulla dichiarazione il visto di conformità da parte di un professionista abilitato. E’ sempre possibile riportare l’eccedenza nella dichiarazione successiva e utilizzarla a scomputo dell’imposta dovuta nell’anno successivo.
Iap e coltivatori diretti
I soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, se iscritti all’Inps, possono beneficiare dell’esenzione da Irpef sui redditi dominicali e agrari dei terreni che possiedono per l’anno 2019.
Ciò significa che questi soggetti, pur essendo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, non pagano l’Irpef perché il reddito dominicale e il reddito agrario non concorrono a formare la base imponibile. Resta inteso che, qualora siano in possesso di altri redditi (ad esempio, redditi di fabbricati) l’Irpef è dovuta, ma solo con riferimento a questi redditi.
L’Irap non è per tutti
Il decreto rilancio ha previsto l’abolizione del saldo Irap 2019 e del versamento del primo acconto. La novità interessa solo parte del mondo agricolo. Si ricorda, infatti, che già dal 2016 non è più dovuta l’Irap dai soggetti che svolgono le attività agricole rientranti potenzialmente nel reddito agrario, ovvero attività di coltivazione dei terreni, silvicoltura, allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni e attività connesse di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli compresi nel dm 13 febbraio 2015. Per tutte le altre attività che invece sono soggette ad Irap, non è quindi dovuto alcun versamento il prossimo 30 giugno.