Finalmente i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali under 40 che hanno iniziato nel 2020 una nuova attività imprenditoriale, potranno richiedere l’esonero contributivo, previsto dall’articolo 1 comma 503 della L.27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020).
Tutto questo è stato reso possibile a seguito della emanazione da parte dell’Inps della circolare n.72 del 9 giugno 2020, con cui è stato reso noto il procedimento che deve essere seguito per richiedere l’esonero contributivo.
Le caratteristiche del beneficio
Il beneficio consiste in un esonero contributivo pari al 100%, per un periodo massimo pari a 24 mesi nel limite del “de minimis”, dei contributi riferiti alla assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale, previsto dall’articolo 17 comma 1 della L.160 del 3 giugno 1975. Non devono essere considerati nell’esonero contributivo:
- il contributo di maternità;
- il contributo dovuto all’Inail, dovuto solo dai coltivatori diretti
Poiché l’esonero contributivo è strettamente legato al rispetto del “de minimis”, l’istituto previdenziale ha precisato che il coltivatore diretto potrà richiedere il beneficio per tutto il nucleo familiare, o solo per se stesso, oppure per se stesso ed alcuni componenti del nucleo familiare. Tutto questo potrà avvenire a seguito del parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee n.66 P-4 del 5 gennaio 2018.
L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dall’attuale normativa. L’Inps ha chiarito che se dovesse capitare la possibilità di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento dovrà essere applicata al contribuente il beneficio ritenuto a lui più favorevole.
Le condizioni per usufruire del beneficio
Per beneficiare dell’esonero contributivo, l’interessato dovrà trovarsi nelle condizioni di regolarità riguardanti:
- l’adempimento degli obblighi contributivi;
- il rispetto delle norme riguardanti la tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli obblighi previsti dalla legge;
- il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali od aziendali se sottoscritti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.
Le modalità per richiedere l’esonero contributivo
Per richiedere l’esonero contributivo occorre dimostrare di aver iniziato la propria attività tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, avendo presentato in tempo la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura attraverso il relativo servizio on line “Comunica”.
Le domande per essere prese in considerazione dall’Inps occorre inviarle, entro 120 dalla data di inizio attività, solo telematicamente al Cassetto previdenziale per autonomi agricoli alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione” attraverso il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2020 (CD/IAP2020)”. L’Inps ha tenuto a precisare che chi ha iniziato la propria attività il 1° gennaio 2020 avrà tempo fino al 29 luglio 2020 per presentare l’istanza, considerando che il mese di febbraio quest’anno è stato di 29 giorni. Inoltre per coloro i quali l’iscrizione alla gestione agricola autonoma dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali non risulta perfezionata, la domanda di ammissione all’esonero contributivo verrà acquisita ed elaborata solo dopo che l’iscrizione alla gestione verrà perfezionata.
L’esito della domanda, sia di accoglimento che di rigetto, potrà essere esaminata nel Cassetto previdenziale per gli autonomi agricoli. Contestualmente l’interessato verrà avvisato, tramite e-mail indicata nella domanda, di accedere al Cassetto Previdenziale. Nella comunicazione di ammissione al beneficio verrà indicata per ogni anno l’importo presumibilmente spettante. Qualora la domanda dovesse essere rigettata l’Inps è tenuta a motivare il rigetto.