Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale serie generale n.223 dell’8 settembre 2020 del Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali datato 7 luglio 2020 è possibile stabilire con esattezza quanto costerebbe ad un imprenditore agricolo regolarizzare dei rapporti di lavoro previsto con il Decreto Rilancio.
Sintesi dell'articolo pubblicato sul numero 28 di Terra e Vita
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È opportuno ricordare che la finalità che il legislatore si è prefissato attraverso la regolarizzazione dei rapporti di lavoro è quella di far emergere rapporti di lavoro irregolari in corso sia con cittadini stranieri ed italiani stipulando un contratto di lavoro subordinato.
Le modalità per procedere alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro sono state riportate nel decreto emanato dal ministero degli Interni del 27 maggio 2020.
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I datori interessati
I datori di lavoro agricoli interessati alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro sono coloro che svolgono attività nel settore agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura ed attività connesse riportate nell’Allegato 1 del Decreto emanato dal Ministero degli Interno del 27 maggio 2020.
Altro aspetto importante è legato al reddito imponibile. Per cui considerando quanto disposto dall’articolo 9 comma 1 del decreto del ministero dell’Interno del 29 maggio 2020 un datore di lavoro agricolo, sia esso persona fisica o ente o società, può procedere alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro se il reddito imponibile risulti non inferiore a 30mila €/anno.
Tale importo dovrà essere desunto dall’ultima dichiarazione dei redditi oppure dal bilancio di esercizio riferito all’anno precedente. Inoltre per quanto riguarda gli imprenditori agricoli la valutazione della capacità economica avviene valutando anche gli indici di capacità economica analitici risultanti dalla dichiarazione Iva, considerando il volume di affari al netto degli acquisiti effettuati o dalla dichiarazione Irap oltre ai contribuiti comunitari percepiti che sono stati opportunamente documentati dagli enti erogatori.
È opportuno precisare che se il datore di lavoro decidesse di impiegare in nero come lavoratori subordinati cittadini stranieri che hanno presentato domanda per l’ottenimento del permesso di soggiorno temporaneo, verrà condannato al doppio delle sanzioni previste per la maxi sanzione di lavoro nero. Se poi venisse commesso un reato di caporalato, disciplinato dall’articolo 603 bis del codice penale, nei confronti di cittadini stranieri che hanno presentato la domanda per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo, la pena prevista viene aumentata da un terzo alla metà.
Quanto si spende
Con la pubblicazione del decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 luglio è stato reso noto finalmente anche l’importo relativo al contributo forfettario che il datore di lavoro agricolo dovrà versare a titolo retributivo, contributivo e fiscale per procedere alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, così come stabilito dall’articolo 103 comma 7 del dl. 34/2020.
In pratica all’importo di 500 € già stabilito per ogni singolo lavoratore da regolarizzare, il datore di lavoro agricolo dovrà pagare per ogni singolo lavoratore che intende regolarizzare un importo pari a 300 € attraverso il modello l’F24 utilizzando i codici tributo che l’Agenzia delle Entrate diramerà insieme alle istruzioni per la compilazione del modello.
Il contributo forfettario, così come gli altri importi da pagare per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro, non potrà essere pagato utilizzando l’istituto della compensazione. Il legislatore ha anche chiarito che il contributo forfettario di 300 € verrà destinato dall’Agenzia delle Entrate nel seguente modo:
- un terzo all’entrata del bilancio dello Stato a titolo fiscale;
- un terzo all’Inps a titolo contributivo;
- un terzo all’Inps per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.
Un’importante precisazione è stata fornita dal legislatore al datore di lavoro che intende regolarizzare i rapporti di lavoro: in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione i 300 € a titolo di contributo forfettario non verranno restituiti.
È opportuno ricordare che accanto ai costi che il datore di lavoro dovrà sostenere per regolarizzare i rapporti di lavoro ci sono anche i costi che è chiamato a sostenere il lavoratore per la richiesta del permesso di soggiorno temporaneo che dovranno essere pagati anche questi utilizzando il modello F24.
Tali costi sono così suddivisi:
- 130 € come contributo forfettario;
- 30 € per il servizio reso dal gestore esterno.
Per il pagamento di questi importi attraverso il modello F24 occorrerà attenersi alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate attraverso la Risoluzione N.27/E del 29 maggio 2020. Anche i costi relativi all’ottenimento del permesso di soggiorno temporaneo non possono essere compensati né possono essere deducibili ai fini dell’imposta sul reddito, così come non verranno restituiti gli importi pagati se la dichiarazione di emersione non dovesse andare a buon fine. I dati analitici relativi ai versamenti effettuati verranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate, al ministero dell’Interno e all’Inps.
Ecco chi non può regolarizzare le posizioni
Non possono richiedere la regolarizzazione dei rapporti di lavoro i datori che hanno ricevuto negli ultimi cinque anni una condanna anche con sentenza non definitiva, anche adottata ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:
- favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia o dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, oltre al reato di mantenimento o riduzione in schiavitù previsto dall’articolo 600 del codice penale;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale;
- assunzione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con permesso scaduto e di cui non è stato richiesto in tempo il rinnovo, oppure con permesso di soggiorno revocato od annullato, così come previsto dall’articolo 22 comma 12 del decreto legislativo n.286 del 25 luglio 1998.
Lavoratori stranieri non regolarizzabili
È stato stabilito che non è possibile richiedere la regolarizzazione di cittadini quando trattasi di:
- lavoratori nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione;
- lavoratori che risultano segnalati per non poter essere ammessi nel territorio italiano, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali attualmente in vigore in Italia;
- lavoratori che sono stati condannati anche con una condanna non definitiva compresa quella prevista ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, o per delitti contro la libertà personale, o per reati riguardanti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti a reclutare persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione o di minori da dover impiegare in attività illecite;
- lavoratori ritenuti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con cui l’Itala ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.