Ecco come si applicano le rotazioni della Bcaa 7

Le buone condizioni agronomiche e ambientali sono lo strumento per attuare la condizionalità rafforzata della nuova Pac. L'impatto della Bcaa 7 (rotazione delle colture nei seminativi) può essere decisivo sui seminativi. Ma è ancora incerta la definizione di coltura secondaria. Deroghe per aridocoltura e zone montane

La nuova Pac 2023-2027 prevede una condizionalità rafforzata, come corrispettivo per il percepimento del nuovo pagamento di base.

Il Piano Strategico per la Pac (Psp) e il Decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 (decreto sulla condizionalità) esplicitano le scelte dell’Italia in merito agli impegni di condizionalità con molte novità rispetto alla Pac precedente; in particolare è importante segnalare l’impatto della Bcaa 6 (copertura minima del suolo), della Bcaa 7 (rotazione delle colture nei seminativi) e della Bcaa 8 (obbligo del 4% di aree ed elementi non produttivi).

Questo articolo è dedicato alla Bcaa 7 (rotazione delle colture nei seminativi), che è la più importante poiché rappresenta la novità molto impattante dei nuovi impegni della Pac 2023-2027.

Anteprima di Terra e Vita 28/2023

Abbonati e accedi all’edicola digitale

Bcaa 7, rotazione

La Bcaa 7 è denominata “Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse”. Si applica alle superfici a seminativo in pieno campo, eccetto le colture con protezioni. Quindi, non si applica alle colture permanenti (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.), ai prati e pascoli permanenti e alle colture in serra e tunnel.

La Bcaa 7 sostituisce e modifica l’impegno del greening sulla diversificazione, che era presente nella Pac 2015-2022, che era stato fortemente criticato dagli agricoltori, in quanto obbligava a praticare 2-3 colture nei loro seminativi. Ma gli agricoltori stanno rilevando che la Bcaa 7 è molto più impegnativa della diversificazione del greening.

Gli obiettivi della Bcaa 7, ossia della rotazione, sono di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati.

Seppure gli obiettivi siano condivisibili, gli impegni per gli agricoltori sono rilevantissimi soprattutto per gli areali produttivi dove è frequente la monosuccessione di mais, grano duro o tabacco.

Gli impegni della Bcaa 7

La Bcaa 7 obbliga una rotazione che consiste in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella.

Tale obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.

Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali, in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro (Triticum durum), frumento tenero (Triticum aestivum), triticale, spelta (Triticum spelta), farro (Triticum monococcum o Triticum dicoccum).

In altre parole, la successione di due colture (ad esempio mais-mais o grano-grano o tabacco-tabacco) non rispetta la Bcaa 7. Altri esempi sono riportati nella tabella 1.

Le aziende esentate dalla Bcaa 7

Le seguenti tipologie di aziende o di terreni sono esentate dalla Bcaa 7:

  1. a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
  2. b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
  3. c) con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
  4. d) i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
  5. e) relativamente alle superfici certificate a norma del Reg. (Ue) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (Sqnpi).

Quindi, i seminativi a riso, le superfici certificate bio e certificate Sqnpi sono esentate dal rispetto della Bcaa 7 (tab. 1). Così anche le aziende fino a dieci ettari di seminativi (piccole aziende).

Per le superfici certificate bio, a norma del Reg. (Ue) 2018/848 e quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al Sqnpi, più precisamente, non sono esenti ma propriamente conformi alla Bcaa 7.

La coltura secondaria

Ai fini del rispetto della Bcaa 7, come recita il Decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 “sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni”.

Ad esempio, il loietto che viene seminato in autunno e presente in campo fino a primavera, è una classica coltura secondaria; pertanto, la rotazione “loietto-mais” a cui segue “loietto-mais” nell’anno successivo ed anche tutti gli anni successivi, rispetta la Bcaa 7.

Una coltura secondaria consente di interrompere la successione di colture principali, purché:

- sia caratterizzata da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, con la permanenza in campo per almeno 90 giorni;

- adeguatamente gestita, cioè portata a completamento del ciclo produttivo.

Le deroghe

Il Decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 prevede due deroghe alla Bcaa 7 per due situazioni particolari:

- le parcelle condotte in regime di aridocoltura;

- le parcelle ricadenti in zone montane.

Tali deroghe consentono la monosuccessione in queste situazioni particolari.

Anteprima di Terra e Vita 28/2023

Abbonati e accedi all’edicola digitale

Aridocoltura

Nelle parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell’azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.

L’individuazione delle aree in regime di aridocoltura compete alle Regioni.

Ad esempio, la Regione Puglia, con delibera della Giunta regionale dell’8 agosto 2023 n. 1179, sulla base dell’elaborazione della relazione scientifica elaborata dal Crea di Foggia, ha individuato l’intera Regione a clima caldo arido; pertanto, è ammessa la deroga per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura.

Nelle Regioni in regime di aridocoltura, è ammessa la coltivazione per due anni consecutivi (ad esempio il ringrano), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- una rotazione almeno triennale, ovvero dopo due anni occorre cambiare coltura;

- almeno il 35% della superficie delle parcelle dell’azienda deve essere destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.

Nella figura 1 è riportato uno schema di attuazione della deroga dell’aridocoltura.

Zone montane

Una deroga riguarda anche le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l’anno data l’esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse.

Nelle zone montane, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell’anno successivo (fig. 2);

- oppure, ogni anno, l’agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale (fig. 2). Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.

La deroga alla Bcaa 7 per il 2023

Per il 2023, il Reg. Ue 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 e il Decreto Ministeriale n. 362512 del 23 agosto 2022 avevano previsto una deroga all’applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme Bcaa) numero 7 e 8. Pertanto, per l’anno di domanda 2023, non si applica l’obbligo della rotazione sui seminativi (Bcaa 7) e quindi è consentita la monosuccessione della coltura sulla stessa parcella.

Tuttavia, i beneficiari che aderiscono all’Ecoschema 4 e agli impegni agro-climatico-ambientali, rispetto ai quali la Bcaa 7 risulti pertinente, non possono usufruire della deroga, quindi sono obbligati alla rotazione.

In altre parole, nel 2023, la Bcaa 7 si applica solo ai beneficiari dell’Ecoschema 4 e degli impegni agro-climatico-ambientali pertinenti.

Quindi, ai fini della Bcaa 7, occorre distinguere tra due tipologie di agricoltori (tab. 2):

- coloro che nel 2023 aderiscono all’Ecoschema 4 e, pertanto, iniziano ad applicare la rotazione nel 2023 e devono evitare la monosuccessione nel 2024;

- coloro che nel 2023 non aderiscono all’Ecoschema 4 e, pertanto, iniziano ad applicare la rotazione nel 2024 e devono evitare la monosuccessione nel 2025.

Anteprima di Terra e Vita 28/2023

Abbonati e accedi all’edicola digitale


1La coltura secondaria può essere sovesciata?

La coltura secondaria non può essere sovesciata in quanto, come previsto nella Bcaa 7 (cfr. sezione 3.10.3.3 del Piano strategico relativa alla Bcaa 7 e in particolare il paragrafo 3.10.3.3.1), deve essere adeguatamente gestita, cioè portata a completamento del ciclo produttivo (Faq n. 11 Eco 4). Quindi una cover crop o coltura intercalare non rientra nella coltura secondaria.


2La coltura secondaria deve essere raccolta?

Il Piano Strategico per la Pac, il Decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 (decreto sulla condizionalità) e la Circolare Agea n. 64177 del 30 agosto 2023 (Circolare Agea sui controlli della condizionalità), ovvero le normative attuali, non citano che la coltura secondaria debba essere raccolta.

Ai fini dei controlli della Bcaa 7, Agea prevede i seguenti elementi di verifica:

− un cambio di coltura, come sopra definito, almeno una volta all’anno a livello di parcella; oppure in alternativa

− verifica della coltivazione di colture secondarie portate a completamento del ciclo produttivo e caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, che assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni”.

In sintesi, la coltivazione di colture secondarie, portate a completamento del ciclo produttivo per 90 giorni, soddisfa la Bcaa 7. Il ministero deve ancora chiarire cosa si intende per completamento del ciclo produttivo.

Fonti ministeriali, a livello informale, indicano che la coltura secondaria debba completare il ciclo produttivo dimostrandolo con la raccolta di un frutto, ma questo aspetto dovrà essere chiarito.

Ecco come si applicano le rotazioni della Bcaa 7 - Ultima modifica: 2023-09-22T07:28:51+02:00 da Roberta Ponci

2 Commenti

  1. Una domanda sul tema “aridocoltura”. c’è scritto che:

    – almeno il 35% della superficie delle parcelle dell’azienda deve essere destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.

    Su questo 35% è obbligatorio seminare LEGUMINOSE (come nell’esempio) oppure nel 35% rientra tutto ciò che non è genere grano quindi (pomodoro, cipolla, orzo, girasole, etc)?

    Inoltre se in un determinato anno concedo in affitto dei terreni e non presento la domanda per quei terreni il famoso 35% si considera sul resto o tiene conto anche delle coltivazioni presenti nei terreni dati in affitto (per pomodori, cipolla etc)?
    grazie mille.

  2. Buongiorno, volevo porre una domanda, nel caso di un’azienda che nel 2023 abbia raccolto GRANO e nel 2023
    vuole seminare FIENO, raccolto 2024, per adempiere all’ECO 4, è necessario che il miscuglio sia di sole leguminose, (es. veccia, favino, trifoglio), che sia con la prevalenza di leguminose (es. veccia 51% – avena + loietto 49%) o che ci sia la presenza della leguminosa (es. avena+loietto=51% – Veccia 49%) ?
    Grazie anticipatamente

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome