È entrata in vigore lo scorso 31 maggio il Dm. 16/2/2016 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.51 del 2 marzo 2016, la versione 2.0 del Conto termico. La nuova veste del provvedimento che disciplina il sistema incentivante per la produzione di energia termica rinnovabile trova origine nell’applicazione del l’art. 22 del Dl. n. 212/2014 (denominato Sblocca Italia), che aveva previsto l’emanazione di procedure semplificate e snelle “al fine di agevolare l’accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica […]” .
Il nuovo testo contiene misure di semplificazione per superare le oggettive difficoltà di accesso, una riduzione dei tempi di erogazione degli incentivi e un ampliamento degli interventi ammessi.
Per riscaldamento, climatizzazione ed efficienza energetica
Il Conto termico si rivolge sia ai soggetti privati tra i quali persone fisiche e titolari di reddito di impresa che alle Amministrazioni pubbliche. Prevede incentivi per interventi per l’incremento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e interventi per la produzione di termica da fonti rinnovabile tra cui pompe di calore, solare termico e generatori a biomassa, siano essi apparecchi per il riscaldamento domestico delle abitazioni, caldaie per la climatizzazione invernale degli edifici in cui si svolgono attività d’impresa, serre e fabbricati rurali.
Nel panorama delle iniziative dei paesi dell’Unione europea a sostegno della termica “verde” questo provvedimento appare tra quelli più avanzati ed è prevedibile possa essere emulato.
Sul fronte del settore delle biomasse, argomento consono per le colonne di questa rivista, è utile segnalare gli elementi fondamentali che hanno guidato i contenuti del Ct . Le regole per l’accesso agli incentivi sono state concepite per conseguire i seguenti obiettivi:
- sostituire il vecchio parco di caldaie e stufe a gasolio e a biomasse con le nuove tecnologie di conversione energetica alimentate e legna, cippato e pellet;
- promuovere in questo ambito l’aumento dell’efficienza e la riduzione delle emissioni, in particolare delle polveri;
- garantire il mantenimento di questi requisiti attraverso l’obbligo della manutenzione periodica dei generatori e della canna fumaria;
- aumentare la professionalità degli installatori e manutentori del settore;
- avviare un percorso di qualità dei combustibili legnosi, a partire dal pellet.
Le principali novità per il settore delle biomasse
Gli elementi di novità che segnaliamo qui di seguito in sintesi riguardano sia alcuni aspetti di carattere generale del provvedimento, sia elementi specifici per settore dei generatori di calore a biomasse:
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