Efa e terreni a riposo. Così cambierà la Pac per il 2018

terreni a riposo
Un decreto cambia le condizioni dei pagamenti diretti. Terreni a riposo: sei mesi, anziché otto. Maggiore certezza sugli elementi caratteristici del paesaggio

 

Un recente decreto ministeriale apporta alcune modifiche all’applicazione dei pagamenti diretti in Italia. I cambiamenti si sono resi necessari a seguito dell’emanazione del Reg. 2017/1155 del 15 febbraio 2017 (modifica del Reg. 639/2014), con modifiche che hanno riguardato soprattutto il greening.

Il decreto apporta modifiche principalmente su due aspetti: gestione dei terreni a riposo ed elementi caratteristici del paesaggio ai fini delle aree di interesse ecologiche (Efa).

Terreni a riposo

Il Reg. 2017/1155 consente di ridurre da otto mesi a sei mesi il periodo in cui il terreno deve essere lasciato a riposo in un dato anno civile.

Lo scopo di questa modifica è di evitare l’innesco di incendi sui terreni a riposo, in conseguenza delle condizioni climatiche particolarmente siccitose degli ultimi anni.

Il decreto ministeriale raccoglie questa opportunità, per cui, dal 1° gennaio 2018, “per terreno a riposo si intende un seminativo, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell’anno di domanda”.

Requisiti di un terreno a riposo

Ricordiamo che una caratteristica che contraddistingue il terreno a riposo è il fatto che da esso non si deve ottenere alcuna produzione agricola; quindi non si può raccogliere il foraggio e non si può pascolare.

Il terreno lasciato a riposo prevede una gestione che può avvenire secondo tre modalità:

terreno nudo privo di vegetazione;

terreno coperto da vegetazione spontanea;

terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.

Tuttavia occorre fare attenzione alle norme della condizionalità che prevede per le superfici che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno.

In sintesi, i terreni a riposo localizzati in pianura possono essere anche “nudi”, mentre se sono localizzati in collina o montagna e in assenza di sistemazioni idrauliche (quindi con il rischio di fenomeni erosivi) devono prevedere una copertura vegetale durante tutto l’anno. L’agricoltore che intenda utilizzare un terreno lasciato a riposo deve comunicare il periodo di ritiro della superficie predetta dalla produzione agricola (periodo minimo continuativo di sei mesi nell’anno di domanda dal 1° gennaio e fino al 30 giugno).

Coltivazione dal 1° luglio

Sui terreni a riposo utilizzati come aree d’interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno (prima della modifica, questa data era il 31 luglio).

La riduzione a sei mesi del periodo di riposo consente agli agricoltori di ottenere una produzione agricola dal 1° luglio oppure di preparare il terreno per le colture dell’anno successivo.

Azotofissatrici anche in miscugli

Il Reg. 2017/1155 introduce la possibilità che i miscugli di colture azotofissatrici e altre piante possano essere qualificate come Efa a condizione che sia assicurata la predominanza delle colture azotofissatrici nei miscugli.

Il decreto ministeriale recepisce questa modifica anche per l’Italia; si tratta di un punto importante che consente agli agricoltori di ampliare il ventaglio delle colture utilizzabili come Efa.

Elementi del paesaggio per le Efa

Un’altra novità del decreto ministeriale riguarda gli elementi caratteristici del paesaggio, che possono essere utilizzati come EFA. Nei primi anni di applicazione della Pac 2014-2020, la loro individuazione è spesso fonte di incertezza per gli agricoltori.

Al fine di semplificare e ridurre tale incertezza nella gestione del regime per gli Stati membri e far fronte alle difficoltà incontrate dagli agricoltori in sede di dichiarazione delle Efa, il Reg. 2017/1155 e il decreto ministeriale introducono alcuni elementi di semplificazione per l’ammissibilità degli elementi caratteristici del paesaggio; alcuni limiti dimensionali sono stati eliminati, mentre altri sono stati chiariti o modificati.

Ad esempio, le siepi, le fasce alberate e gli alberi in filari sono stati raggruppati in un unico tipo di elementi caratteristici del paesaggio (vedi tabella), mentre prima erano separati.

Per gli stessi motivi, i “gruppi di alberi” sono stati raggruppati sotto la voce «boschetti nel campo»; inoltre i bordi di campo sono stati fusi con le fasce tampone (vedi tabella).

Finora la dimensione portava all’esclusione o all’incertezza per molti elementi caratteristici del paesaggio; il Reg. 2017/1155 e il decreto ministeriale forniscono elementi di chiarezza.

Ad esempio le siepi e le fasce alberate venivano considerate elementi caratteristici del paesaggio solo se erano di una dimensione massima di 0,3 ettari; con il Reg. 2017/1155, la dimensione massima può superare 0,3 ettari, anche se la superficie che può essere qualificata come elemento caratteristico del paesaggio è calcolata fino ad una dimensione massima di 0,3 ettari. Il decreto ministeriale fissa la larghezza massima a 20 metri.

Un’altra modifica riguarda la vegetazione ripariale dei corsi d’acqua che viene tutta presa in considerazione ai fini del calcolo delle aree di interesse ecologico, indipendentemente dalla dimensione.

Le fasce tampone e i bordi di campo possono essere qualsiasi fascia tampone e il bordo di campo, senza limitazioni; la superficie minima viene unificata a 1 metro. Sulle “fasce tampone”, sui “bordi di campi” e lungo i “bordi forestali senza produzione” è autorizzato lo sfalcio o il pascolo, a condizione che la superficie in questione resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.

L’adiacenza ai seminativi

Un’altra questione riguarda l’adiacenza ai seminativi degli elementi caratteristici del paesaggio. Finora il Reg. 1307/2013 consentiva di considerare aree di interesse ecologico gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone adiacenti ai seminativi. Al fine di massimizzare il beneficio ambientale per gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone e incoraggiare la tutela e il mantenimento di elementi aggiuntivi, le nuove norme consentono maggiore flessibilità, tenendo conto di altri elementi di valore sotto il profilo ambientale che soddisfino la definizione di tali tipi di aree di interesse ecologico e non siano adiacenti a seminativi dell’azienda. Pertanto, laddove tali fasce tampone, bordi dei campi o elementi caratteristici del paesaggio siano adiacenti all’area di interesse ecologico direttamente adiacente al seminativo dell’azienda, essi dovrebbero essere altresì riconosciuti come un’area di interesse ecologico. Ad esempio, un filare adiacente ad un bordo di campo è considerato Efa, anche se non è adiacente ai seminativi.

L’importanza di queste norme

Tutte queste norme – che sembrano solo modifiche di dettaglio – in realtà sono migliorative e positive per gli agricoltori, poiché consentono di allargare l’utilizzo degli elementi caratteristici del paesaggio come Efa.

L’Italia, che è ricca di questi elementi, potrà trovarne beneficio per ampliare le possibilità di applicazione del greening. Nei primi tre anni di applicazione della Pac 2014-2020, gli elementi caratteristici del paesaggio sono stati pochissimo utilizzati dagli agricoltori (circa il 2% delle Efa). Con queste modifiche e chiarimenti, gli agricoltori e i Caa sono maggiormente incentivati ad utilizzarli, evitando di ricorrere al set aside.

Elementi caratteristici del paesaggio e fattori di conversione e di ponderazione per il calcolo delle Efa
Elementi caratteristici Unità di misura Limiti dimensionali Fattore di conversione (m/albero/m²) Fattore di ponderazione Efa (se si applicano entrambi i fattori)
Terreni lasciati a riposo (per m²) m2 - 1 1 m2
Terrazze (per metro lineare) m2 Altezza minima 0,5 m 1 1 1 m2
Siepi, fasce alberate e alberi in filari (per metro lineare) ml Larghezza massima 20 m 1 2 2 m2
Alberi isolati (per albero) n. 20 1,5 30 m2
Boschetti nel campo (per m²) m2 Superficie massima 0,3 ha n.a. 1,5 1,5 m2
Stagni (per m²) m2 Superficie minima 0,01Superficie massima 0,3 ha n.a. 1,5 1,5 m2
Fossati, compresi i corsi d’acqua per irrigazione o drenaggio (per metro lineare) ml Larghezza massima 10 m 5 2 10 m2
Muretti di pietra tradizionali (per metro lineare) ml Lunghezza minima 25 mAltezza 0,3-5 mLarghezza 0,5-5 m 1 1 1 m2
Fasce tampone e bordi di campo (per metro lineare) ml Lunghezza minima 1 mLunghezza massima 20 m 6 1,5 9 m2
Ettari agroforestali (per m²) m2 n.a. 1 1 m2
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione (per metro lineare) ml Lunghezza minima 1 mLunghezza massima 20 m 6 1,5 9 m2
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione (per metro lineare) ml Lunghezza minima 1 mLunghezza massima 20 m 6 0,3 1,8 m2
Boschi cedui a rotazione rapida (per m²) m2 n.a. 0,3 0,3 m2
Superfici imboschite (per m²) m2 n.a. 1 1 m2
Colture azotofissatrici (per m²) m2 n.a. 0,7 0,7 m2
Fonte Decreto ministeriale

 

 

NEL 2017 Possibilità di pascolare i terreni a riposo

L’Unione europea ha autorizzato l’Italia a introdurre deroghe alla normativa a causa della siccità, consentendo di utilizzare, per il pascolo o la fienagione, i terreni lasciati a riposo ai fini della diversificazione colturale o delle aree d’interesse ecologico (decisione di esecuzione della Commissione n. C (2017)5807).

Il Ministero rileva che, a causa delle condizioni climatiche avverse, in particolare la siccità, comprovate dai dati agrometeorologici, l’attività agricola è stata seriamente colpita sull’intero territorio nazionale.

Per queste regioni, il Decreto ministeriale n. 5535 del 28/09/2017 stabilisce che i terreni a riposo possono essere utilizzati per il pascolo o la fienagione. Questa deroga vale solamente per il 2017.

Efa e terreni a riposo. Così cambierà la Pac per il 2018 - Ultima modifica: 2017-10-09T11:26:51+02:00 da K4

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