Nel 2020 chi investe in beni strumentali nuovi può beneficiare di un credito di imposta commisurato al costo dell’investimento effettuato. Si tratta di un’interessante e ghiotta occasione tanto più che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Ma andiamo per ordine.
Approfondimento pubblicato come primo piano di Terra e Vita 8
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Fino allo scorso anno, chi acquistava beni strumentali poteva fruire di due tipi di benefici, a seconda della tipologia del bene, ovvero super e iper ammortamento. Entrambi consistevano in una maggiorazione del costo di acquisto ai fini della determinazione della quota di ammortamento deducibile e, pertanto, avevano come diretto vantaggio quello di far pagare meno imposte per effetto della riduzione della base imponibile determinata proprio dall’incremento del costo dei beni.
Questa agevolazione era riservata ai titolari di reddito d’impresa; ne conseguiva la diretta esclusione degli agricoltori che dichiarano il reddito agrario ma anche di tutti coloro che, pur dichiarando reddito di impresa adottano modalità di determinazione forfetaria del reddito che non ammette deduzione dei costi.
Il credito di imposta, invece, non è per sua natura legato al risultato di esercizio e può essere utilizzato per la compensazione orizzontale, a nulla rilevando il tipo di regime fiscale adottato.
Ambito soggettivo
Possono fruire di questo nuovo credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Restano, invece, escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
La natura degli investimenti
Per fruire del credito di imposta, gli investimenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra l’01/01/2020 e il 31/12/2020; sono agevolati anche gli investimenti conclusi entro il 30/06/2021 purché siano rispettate due condizioni, ovvero che alla data del 31/12/2020 l’ordine risulti accettato dal venditore e che, alla medesima data, risultino pagati acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
I beni oggetto di agevolazione possono essere classificati in tre gruppi, a ciascuno dei quali corrisponde una diversa misura del credito.
Il primo gruppo è quello dei beni finalizzati alla trasformazione tecnologica delle imprese e che sono inclusi nell’Allegato A della legge 232/2016 e che, fino allo scorso anno, fruivano dell’iper ammortamento. Per questi investimenti il credito di imposta spetta nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni .
Il secondo gruppo è quello dei beni immateriali compresi nell’allegato B della Legge 232/2016 (software, ad esempio) e per i quali il credito di imposta spetta in misura pari al 15% del costo, nel limite dei costi ammissibili pari a 700mila euro.
L’ultimo gruppo è quello dei cosiddetti beni strumentali “generici”; si tratta dei beni che non rientrano in nessuno dei due precedenti gruppi e che, fino allo scorso anno, beneficiavano del super ammortamento. Per questi beni, il credito di imposta spetta in misura pari al 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Esclusioni
Alcune categorie di beni, pur se strumentali, sono escluse dal beneficio.
Si tratta, in particolare:
- dei veicoli indicati nell’articolo 164, comma 1, del Tuir (ovvero quelli per i quali è prevista una limitazione alla deducibilità del costo);
- dei beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento ai fini fiscali inferiore al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni;
- dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Sono esclusi dal credito di imposta anche gli investimenti effettuati nel 2020 per i quali l’ordine era stato accettato dal venditore entro il 31/12/2019 e per i quali, entro la medesima data erano stati pagati acconti in misura pari almeno al 20%.
Per questi investimenti trovano infatti applicazione le previgente disciplina del super e dell’iper ammortamento.
L’utilizzo del credito
Il credito di imposta non è tassato, né ai fini del reddito, né ai fini Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo (ridotte a 3 per i beni immateriali), a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello di interconnessione (per i beni che devono essere interconnessi).
Ad esempio, i produttori agricoli che operano in regime speciale potranno utilizzare il credito per versare l’Iva che risulta dall’applicazione delle percentuali di compensazione oppure per il pagamento dei contributi dei dipendenti.
La cumulabilità
Per la cumulabilità del credito d’imposta si deve fare attenzione se le altre agevolazioni siano a loro volta compatibili con questo credito di imposta.
Nel settore agricolo, infatti, accade spesso che le Regioni eroghino contributi per finanziare l’acquisto di macchinari o attrezzature; si pensi, ad esempio, al Piano di Sviluppo Rurale (Psr) oppure al Piano Operativo Regionale (Por). Talvolta, nel richiedere le agevolazioni è necessario dichiarare di non aver fruito di nessun altro tipo di beneficio. Pertanto, è possibile che il credito di imposta sia compatibile con un’altra agevolazione ma che quest’altra agevolazione non sia a sua volta compatibile con il credito di imposta (e quindi si deve effettuare una scelta).
Regole da incrociare
Tuttavia è difficile definire a priori una cumulabilità tra benefici ma occorre analizzare il singolo caso; le regole di ciascuna agevolazione dipendono, infatti, da bandi regionali e quindi possono variare. Alcune Regioni (la Lombardia, ad esempio), per la richiesta del Psr prevedono esplicitamente che il richiedente dichiari non aver percepito altre agevolazioni fiscali diverse dal programma di sviluppo rurale 2014/2020. È evidente che, in questi casi, è necessario scegliere solo uno dei due benefici.
Il nuovo credito di imposta appare invece compatibile con la agevolazione “Sabatini”; infatti, tra le Faq pubblicate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, viene precisato che le regole di cumulo trovano applicazione solo qualora gli ulteriori contributi pubblici che insistono sulle medesime spese ammissibili alle agevolazioni “Nuova Sabatini” siano inquadrabili come aiuti di Stato e che non si applicano, invece, nel caso di misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese le quali non configurano aiuti di Stato. Il nuovo credito di imposta non è configurato come Aiuto di Stato e pertanto è possibile cumularli.
Si pone poi il problema di come debbano comportarsi coloro che hanno già fruito di una agevolazione (magari dichiarando di non aver avuto altri benefici) e che ora intendono avvalersi del credito di imposta. A parere di chi scrive, anche in questa fattispecie, occorre guardare alle disposizioni dell’agevolazione già fruita e, nel caso in cui prevedano una incompatibilità con le altre, è bene non richiedere il credito di imposta; il rischio, infatti, è quello di vedersi revocata la prima agevolazione.
Si auspica comunque che arrivino chiarimenti ufficiali a sciogliere i dubbi. In ogni caso, il credito di imposta resta comunque una agevolazione interessante per gli agricoltori.
Non si deve, infatti, dimenticare che non tutte le domande per accedere ai finanziamenti regionali vengono accettate.
Quindi, il credito di imposta può essere una valida alternativa.
Sintesi del primo piano di Terra e Vita 8/2020
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