L’agenzia delle Entrate Sezione territorio entro la fine dell’anno provvederà, quando ricorrono le condizioni di legge, ad emettere gli atti di contestazione relativi al mancato assolvimento dell’obbligo di dichiarazione al catasto fabbricati previsto entro fine novembre 2012, dei fabbricati rurali ancora censiti al Catasto terreni. Tale emissione sarà condotta in modo massivo ed automatizzato, con una gestione centralizzata a livello nazionale. L’Agenzia ci comunica che nonostante il notevole lasso tempo trascorso dal termine di legge e le varie possibilità di ravvedimento che nel tempo sono state concesse, esistono ancora molte posizioni da regolarizzare. Si parla di numeri veramente importati - oltre 800mila avvisi.
Al ricevimento della comunicazione la procedura automatizzata si potrà sospendere per un brevissimo periodo nel solo caso di specifica richiesta da parte del professionista incaricato. In tale richiesta il tecnico dovrà precisare di aver accettato l’incarico di regolarizzazione catastale e che la breve sospensione è richiesta per concludere gli atti di aggiornamento necessari.
Si ricorda che nel caso in cui il fabbricato da regolarizzare abbia:
- I requisiti di ruralità: il Docfa dovrà contenere le autocertificazioni di ruralità;
- Se ha perso i requisiti di ruralità: il Docfa deve essere utilizzata la tipologia di dichiarazione “Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, Dl. n. 262/06”. Nella dichiarazione i professionisti incaricati dovranno indicare, nel campo “data ultimazione lavori”, la data in cui l’immobile ha perso i requisiti di ruralità e specificare, nelle “note relative al documento e relazione tecnica”, che il riferimento temporale è relativo a tale perdita, descrivendo sinteticamente le circostanze che l’hanno causata. Detta indicazione ha una grande importanza anche ai fini dell’eventuale successivo accertamento ai fini Imu-Tasi e degli altri tributi locali.
Infine si ricorda che le condizioni non ricorrono per i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche, sempreché detti fabbricati non abbiano un’utilizzazione propria, che fa comunque scattare l’obbligo di accampionamento:
- manufatti con superficie coperta inferiore a otto metri quadrati;
- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante su suolo naturale;
- vasche per acquacoltura o vasche di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza inferiore a 1,80 m e con una volumetria inferiore a 150 mc;
- manufatti precari, privi di fondazioni, non stabilmente infissi al suolo.
Come rispondere all’Agenzia
Nel caso che un agricoltore riceva un atto di contestazione per una tipologia esente deve tempestivamente recarsi all’Ufficio relazioni con il pubblico dell’agenzia delle Entrate Sezione territorio e produrre un’autocertificazione in cui si dichiarano le caratteristiche di esonero e si richiede l’annullamento dell’avviso. L’autocertificazione su: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Aggiornare/Fabbricati+non+dichiarati/Modelli+e+istruzioni+fabbricati+non+dichiarati/
L’Agenzia a questo punto deciderà se effettuare un sopralluogo o archiviare l’avviso. Se effettua il sopralluogo all’esito verrà deciso se archiviare o meno l’avviso.
Anche se gli avvisi riguarderanno probabilmente molte tipologie esenti, i Collegi e gli Ordini, sono molto preoccupati della mole di avvisi in spedizione e stanno sollecitando da più parti il Ministero e l’Agenzia a concedere tempi ragionevoli per gestire le pratiche.