Bcaa 7, ecco le sanzioni per le rotazioni mancate

Bcaa 7
Taglio fino al 15% dei pagamenti diretti per le infrazioni più gravi alla Bcaa 7. In caso di recidiva si può arrivare al 100%

La nuova Pac 2023-2027 prevede una condizionalità rafforzata. Il Piano Strategico per la Pac (Psp), il Decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 (decreto sulla condizionalità) e la Circolare Agea n.64177 del 30 agosto 2023, esplicitano le norme dell’Italia in merito agli impegni di condizionalità, con molte novità rispetto alla Pac 2014-2022. In particolare, la Bcaa 7 (rotazione delle colture nei seminativi) è la norma della condizionalità che genera il maggiore impatto per alcuni areali produttivi: il mais in Pianura padana, il grano duro al Centro-Sud, il tabacco e il pomodoro da industria nelle aree tradizionali per queste colture.

La Bcaa 7 prevede un’attuazione biennale ed è stata sorvolata nel 2023, in quanto è stato il primo anno di applicazione, cioè il primo anno di rotazione, perciò nessun agricoltore poteva essere sanzionato. Ma nel 2024 gli agricoltori che non rispetteranno la rotazione delle colture subiranno una sanzione che consiste in una decurtazione dei pagamenti diretti.

Alcuni agricoltori, soprattutto i coltivatori di mais, grano, tabacco, ritengono che l’obbligo di rotazione sia troppo penalizzante dal punto di vista economico e pongono la seguente domanda: quale decurtazione subisce la Pac della mia azienda in caso mancato rispetto della Bcaa 7?

Bcaa 7 e gli impegni

La Bcaa 7 è denominata “Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse”; si applica alle superfici a seminativo in pieno campo, eccetto le colture con protezioni. Quindi, non si applica alle colture permanenti (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.), ai prati e pascoli permanenti e alle colture in serra e tunnel.

Gli impegni sono i seguenti:

- sui terreni a seminativo è obbligatorio assicurare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella;

- tale obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo;

- il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro (Triticum durum), frumento tenero (Triticum aestivum), triticale, spelta (Triticum spelta), farro (Triticum monococcum o Triticum dicoccum) in quanto di medesimo genere botanico;

- ai fini del rispetto della Bcaa 7, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che rimangano in campo almeno 90 giorni.

Le deroghe

Il Decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 prevede deroghe alla Bcaa 7 per due situazioni particolari:

- le parcelle condotte in regime di aridocoltura;

- le parcelle ricadenti in zone montane.

Tali deroghe consentono la monosuccessione in situazioni particolari (vedi Terra e Vita n. 28/2023 e n. 33/2023).

Applicazione biennale

La Bcaa 7 è ad attuazione biennale, cioè il rispetto di tale norma è previsto nel biennio. Il 2023 è stato il primo anno di applicazione. Le informazioni ottenute dai controlli sono registrate per essere confrontate con i dati dichiarati e rilevati della campagna 2024, per arrivare alla definizione del rispetto della condizionalità.

Si ha infrazione alla Bcaa 7 in caso di “non conformità“ agli impegni, sulla base dei controlli di Agea e degli Organismi pagatori:

- assenza di un cambio di coltura, almeno una volta all’anno, che sarà effettuata nel biennio;

- assenza di coltivazione di colture secondarie portate a completamento del ciclo produttivo e caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, che assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

tab. 1 Griglia di valutazione del parametro della portata
Portata Bcaa 7 Dimensione inadempienza (ha)
Incidenza dell’inadempienza (%) 0 ha ≤ S ≤ 2 ha 2 ha < S ≤ 3 ha S > 3 ha
0% ≤ S/Sau ≤ 20% Bassa Media Alta
20% ≤ S/Sau ≤ 30% Media Media Alta
S/Sau > 30% Alta Alta Alta

Le sanzioni per gli agricoltori

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni della condizionalità rafforzata è determinato in funzione di quanto riportato nei Reg (Ue): n. 2021/2115, articoli 12 e 13; n. 2021/2116, articoli da 83 a 86; n. 2022/1172, capo III, articoli da 6 a 11; oltre che nel Psp, capitoli 3 e 7.

Ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti e che non sono conformi alla condizionalità è applicata una sanzione amministrativa (riduzione dei pagamenti), che può andare dall’1%, in caso di inosservanza non intenzionale, fino al 100% nei casi più gravi.

Le riduzioni dei pagamenti – in caso di inosservanza – variano in base al tipo di norma o requisito della condizionalità non rispettato e si tiene conto della gravità; portata; durata o ripetizione; intenzionalità dell’inosservanza constatata.

Agli agricoltori che non sono conformi alla Bcaa 7, è applicata una sanzione amministrativa che può andare: dal 3%, in caso di infrazione non grave e non intenzionale, fino al 15% nei casi di infrazioni più gravi e intenzionali.

Nel caso di rilevazione a carico dello stesso beneficiario nel corso dello stesso anno civile di più infrazioni intenzionali e reiterate, gli effetti di ogni singola infrazione si sommano e la sanzione può arrivare al 100% degli aiuti richiesti.

Infrazioni intenzionali e non

Ai fini del calcolo delle percentuali di riduzione del sostegno, in funzione della natura delle infrazioni, esse si dividono in: non intenzionali e intenzionali.

Tra le infrazioni non intenzionali si distinguono:

- le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti per le quali non viene assegnata alcuna riduzione;

- non gravi;

- le infrazioni gravi o che causino un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Nel caso di non intenzionalità dell’infrazione, nella Bcaa 7, la percentuale di riduzione è normalmente pari al 3%.

L’intenzionalità dell’infrazione della Bcaa 7 si ha nel caso in cui l’estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie o all’80% della Sau aziendale. Nel caso di intenzionalità dell’infrazione, nella Bcaa 7, la percentuale di riduzione è normalmente pari al 15%.

Reiterazione dell’infrazione

Un’infrazione non intenzionale può essere considerata reiterata, se concorrono le seguenti condizioni:

- sia stata accertata più di una volta per lo stesso requisito o la stessa norma nell’arco di tre anni civili consecutivi;

- il beneficiario sia stato informato della precedente inosservanza accertata e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza.

La percentuale di riduzione da attribuire all’infrazione non intenzionale di prima reiterazione è pari al 10%.

Qualora la medesima inosservanza persista un ulteriore anno dopo la prima reiterazione, senza un giustificato motivo da parte del beneficiario (per ripetizione giustificata si intende un comportamento non conforme generato da eventi ascrivibili a cause di forza maggiore), è considerata un caso di inosservanza intenzionale. In questo caso, le infrazioni sono valutate come intenzionali e pertanto sanzionate con una riduzione dei contributi spettanti normalmente pari al 15%.

Più infrazioni non intenzionali

Nel caso in cui nel corso dei controlli effettuati siano riscontrate più infrazioni non intenzionali reiterate per altre norme oltre alla Bcaa 7, il calcolo della percentuale applicabile viene definito tramite una procedura che definisce i criteri di portata, gravità e durata per ogni infrazione.

Nello specifico, per il calcolo dei parametri di violazione della Bcaa 7 (portata, gravità, durata) viene utilizzata la tabella 1 in cui è riportata l’incidenza dell’infrazione rispetto alla Sau, in valore percentuale, e la dimensione, espressa in ettari, dell’inadempienza.

Il livello del parametro della portata è calcolato in relazione all’estensione delle parcelle agricole (o delle parcelle catastali) che presenta l’infrazione. L’impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d’infrazione rilevate.

Mentre, i livelli di gravità e durata sono calcolati in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell’infrazione, pertanto:

- si ha Livello basso di gravità e durata quando c’è un riscontro di infrazioni per livelli bassi di portata;

- si ha Livello medio di gravità e durata quando c’è un riscontro di infrazioni per livelli medi di portata;

- il Livello alto di gravità e durata si ha quando c’è un riscontro di infrazioni per livelli alti di portata.

Solo successivamente vengono definite le percentuali di riduzione dall’Organismo pagatore in funzione della seguente procedura:

- per ogni Criterio o Norma (nel seguito Requisito) per il quale si riscontra la violazione di uno o più impegni, sono assegnati dei valori ai parametri di condizionalità. Il valore che tali parametri possono assumere è pari a: 1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;

- una volta quantificati i tre indici per ogni Requisito violato, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell’intervallo 1-5);

- tale valore viene rapportato alla griglia di valutazione per pervenire alla determinazione della percentuale di riduzione per quella infrazione non intenzionale (tab. 2).

Nel caso in cui, nel corso dei controlli effettuati, siano riscontrate infrazioni non intenzionali, non gravi, non reiterate per più di un Requisito, tale procedura deve essere eseguita per ogni singolo Requisito interessato.

I tetti applicabili nel caso di più infrazioni non intenzionali, non gravi sono:

- se non reiterate con somma che superi il 5% di riduzione totale, la riduzione applicabile per quell’anno è pari al 5%;

- se tra le infrazioni ce n’è almeno una grave, il tetto da applicare alla somma delle riduzioni calcolate è elevato al 10%;

- più infrazioni reiterate per altre Norme oltre alla Bcaa 7, le percentuali di riduzione sono sommate fino ad un tetto pari al 20%.

Alla luce di ciò, per la definizione delle percentuali di infrazioni per più infrazioni, oltre alla Bcaa 7, sono eseguiti i seguenti passaggi:

- si calcolano le percentuali applicabili per ogni singola categoria;

- per ogni categoria, si verificano le condizioni di applicabilità dei tetti, dove previsti;

- una volta applicati i tetti per singola categoria, le percentuali ottenute si sommano.

Va però ricordato che la percentuale risultante non può in ogni caso superare il 100% degli aiuti richiesti.

tab. 2 Griglia di valutazione delle percentuali di riduzione
Classe Punteggio Riduzione %
I Uguale o superiore a 1 e inferiore a 3 1%
II Uguale o superiore a 3 e inferiore a 5 3%
III Uguale o superiore a 5 5%

Intenzionalità reiterata

Nel caso in cui un’infrazione sia considerata intenzionale, sia per le caratteristiche dell’infrazione stessa nei casi previsti o per ripetuta reiterazione, la riduzione del pagamento dei contributi diretti applicabile è pari al 15%. L’Organismo pagatore, in base alle valutazioni dell’infrazione intenzionale riscontrata può elevare la percentuale applicabile dal 15% fino a un massimo del 100%.

Nel caso di rilevazione, a carico dello stesso beneficiario nel corso dello stesso anno civile di più infrazioni intenzionali, gli effetti di ogni singola infrazione si sommano senza un tetto massimo applicabile.

In particolare, nel caso di ripetuta reiterazione senza giustificato motivo di infrazioni considerate gravi, la percentuale di decurtazione degli aiuti applicata sale dal 15% al 30%.

In caso di infrazioni intenzionali ripetute, la percentuale applicabile è pari a:

- prima reiterazione di un’infrazione intenzionale seguita da un’altra infrazione intenzionale = 45%;

- seconda reiterazione di un’infrazione intenzionale ripetuta due volte = 90%. In ogni caso, la sanzione non può superare il 100% degli aiuti richiesti.


Aziende e terreni esentati

a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, coltivati a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

c) con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;

d) i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;

e) relativamente alle superfici certificate a norma del Reg. (Ue) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (Sqnpi).


Progressione delle sanzioni in un’azienda maidicola che opera la monosuccessione

La tabella 3 mostra la simulazione di varie infrazioni per un’azienda di 100 ha di Sau, con il 4% di aree ed elementi non produttivi, specializzata a mais e con un valore dei titoli al 2023 pari a 250 €/ha.

tab. 3 Infrazioni nel periodo 2023-2027
Anno Colture
in campo
Tipo di frazione Criteri % di sanzione
2023 100% mais - - 0%
2024 100% mais Bcaa 7 (deroga 2023 – anno zero 2024) Portata: Alta
Gravità: Alta
Durata: Alta
Intenzionalità: Sì
0%
2025 100% mais Bcaa 7 non rispettata Portata: Alta
Gravità: Alta
Durata: Alta
Intenzionalità: Sì
15%
2026
2° anno di infrazione
100% mais Bcaa 7 non rispettata Portata: Alta
Gravità: Alta
Durata: Alta
Intenzionalità: Sì
Reiterazione: 1° anno
45%
2027
3° anno di infrazione
100% mais Bcaa 7
non rispettata
Portata: Alta
Gravità: Alta
Durata: Alta Intenzionalità: Sì
Reiterazione: 2° anno
90%

Se questa azienda vuole continuare nella monosuccessione del mais per più anni, nelle annualità 2023- 2024 non incorre in alcuna sanzione, perché vige la deroga per l’anno 2023 e l’anno zero è il 2024.

Nel 2025, invece, se l’agricoltore continua a coltivare mais su mais, come primo anno di infrazione la sanzione sarà pari al 15% di tutti i pagamenti diretti (compresi i pagamenti accoppiati per la zootecnia), e negli anni successivi, se continua nell’infrazione il taglio dei pagamenti aumenta al 45% nel primo anno di reiterazione, cioè nel 2026 e raggiunge il 90% dei pagamenti Pac nel 2027 al secondo anno di reiterazione.

Bcaa 7, ecco le sanzioni per le rotazioni mancate - Ultima modifica: 2024-01-19T12:47:50+01:00 da K4

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