Partito l’arrembaggio contro l’agropirateria

Per tutelare il patrimonio agroalimentare made in Italy il nuovo disegno di legge punta all'introduzione il reato di agropirateria
Via alla discussione in Commissione Giustizia del disegno di legge sulla riforma dei reati agroalimentari: tra le novità il reato di agropirateria e più tutele per i prodotti territoriali e biologici

Stop all'agropirateria. È approdato in Commissione Giustizia, per l’esame in sede referente, il disegno di legge sulle «nuove norme in materia di reati agroalimentari».

Agropirateria, un nuovo reato

Si tratta di un articolato nato dall’analisi e dalla proposta di riforma della cd. Commissione Caselli, istituita con DM 20 aprile 2015, e formulato con un duplice obiettivo: da un lato

L'ex giudice Giancarlo Caselli

rielaborare la struttura dei reati e la tutela degli interessi garantiti, in particolare la salute pubblica ed i delitti contro l’industria e il commercio nonché, dall’altro lato, adeguare le sanzioni, tenendo conto delle condotte illecite predisposte in forma stabile e organizzata.

Per questo è stato introdotto il nuovo reato di agropirateria, utile per coprire in maniera specifica i casi in cui, al di fuori dalle ipotesi di associazione per delinquere, si configura sistematicità e dolo specifico.

Più tutele per la salute pubblica

Sul fronte della salute pubblica, il DDL ha intanto modificato l’impostazione dell’articolo 439 c.p. – avvelenamento di acque e di alimenti – ampliandone la sfera di applicazione, oggi limitata alle condotte che precedono l’ottenimento o la distribuzione per il consumo.

Lo stesso approccio è stato seguito nella revisione dell’articolo 440, che punisce la contaminazione, l’adulterazione e la corruzione di acque e di alimenti, tra l’altro integrato di ulteriori delitti tra cui la fattispecie prevista all’articolo 440-bis c.p.

Che, anche in tal caso, estende la sfera delle tutele coinvolgendo in maniera esplicita coloro che a qualsiasi livello commercializzano – e pertanto importano, esportano, spediscono in transito, trasportano, detengono per il commercio, somministrano, vendono o distribuiscono – alimenti avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati ovvero ottenuti o trattati in violazione alla normativa in materia di sicurezza alimentare o comunque inadatti al consumo umano, pericolosi per la salute pubblica.

Un’altra novità riguarda l’introduzione di uno specifico reato per gli operatori commerciali che (articolo 440-ter c.p.), pur essendo a conoscenza della pericolosità degli alimenti che detengono sotto la loro responsabilità, omettono di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente le autorità competenti per la sicurezza degli alimenti, circostanze peraltro disciplinate dal Reg. (CEE) 178/2002.

Giro di vite per contraffazioni e agropirateria

Rispetto all’organizzazione dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, il DDL prevede un nuovo Capo, specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare che, oltre ad introdurre il reato di agropirateria (articolo 517-quater.1) – con l’obiettivo di contrastare più efficacemente i fenomeni, e non soltanto i singoli eventi di frode, caratterizzati da sistematicità e attività organizzate (agropirateria) – ed il commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-septies), ha sostanzialmente riformato la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

In tal senso, oltre a proteggere i segni distintivi di origine geografica, lo schema di DDL intende incrementare le sanzioni con la reclusione da 1 a 4 anni, piuttosto che 2 anni come attualmente previsto dall’articolo 517 quater c.p., e con una multa da 10 mila a 50 mila euro anziché fino a 20 mila euro (Agropirateria).

è stato inoltre introdotto, con l’articolo 517-sexies, il delitto di frode in commercio di alimenti, cioè un’ipotesi speciale rispetto alla comune frode commerciale di cui all’articolo 515 c.p., quest’ultimo non toccato dai lavori di riorganizzazione normativa che, nello schema di DDL, sarà applicabile per tutti i beni non-alimentari.

Un aspetto particolarmente interessante è la più ampia sfera di applicazione prevista dall’articolo 517-sexies che nella nuova formulazione comprende ogni attività commerciale, agricola, industriale ma anche le fasi di trasporto, detenzione e di intermediazione, sanzionando in altri termini anche le condotte che precedono o che si ritengono comunque funzionali rispetto alla semplice consegna bene. L’obiettivo è infatti quello di tutelare i consumatori anche nei segmenti antecedenti alla fase strettamente commerciale, prima cioè che possa concretizzarsi la vendita aliud pro alio di alimenti diversi, da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, per origine, provenienza, qualità o quantità.

Se biologico è più grave

Nel nuovo DDL uno specifico passaggio (articolo 517-octies) prevede delle circostanze aggravanti che comportano un aumento della pena fino a 1/3, tenendo conto che il concorso di due o più circostanze – indicate nella tabella sottostante – implica, secondo l’impianto della riforma, un aumento di pena da un terzo alla metà. Da sottolineare che una delle circostanze aggravanti è applicabile alle frodi che riguardano i falsi prodotti biologici, settore regolamentato a livello europeo e come noto in netta crescita, sia in termini di produzione che dal punto di vista commerciale.

Un riconoscimento che, seppure nella forma della circostanza aggravante e non come autonomo titolo di reato come nel caso degli alimenti Dop e Igp, potrà potenzialmente generare un più efficace effetto deterrente ed una maggiore tutela per il settore.

Quali riflessioni

Si tratta di una riforma ampia e articolata caratterizzata da un approccio nuovo che, oltre ad allargare la sfera delle tutele a tutti i segmenti della filiera, rimodula e differenzia, in funzione dei livelli di gravità, pene e sanzioni. In tal senso infatti il DDL tiene conto della reale dimensione dei fenomeni di frode – spesso particolarmente strutturati, caratterizzati da relazioni di filiera complesse e talvolta da un’organizzazione transnazionale – e dei profitti illecitamente percepiti, rielaborando anche i profili di responsabilità delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Oltre alla riorganizzazione del pacchetto dei reati alimentari, il DDL tocca inoltre in maniera specifica il settore oleario, perfezionando, rispetto alla regolamentazione europea nel frattempo mutata, il sistema di classificazione degli oli di oliva e degli oli di sansa e adeguando, anche in tal caso, il quadro sanzionatorio (v. riquadro sotto).


Tab. 1 Circostanze aggravanti applicabili ai reati di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies c.p. del DDL

Frodi che riguardano prodotti o ingredienti che hanno denominazione di origine o indicazione geografica protetta
Modalità di realizzazione delle frodi, mediante la redazione o l'utilizzo di documenti di trasporto falsi da esibire in caso di eventuale controllo agli organi di polizia ovvero di false dichiarazioni all'organismo di vigilanza
Frodi realizzate simulando la produzione «biologica» senza il rispetto della relativa normativa europea e nazionale
Fatti di particolare gravità, in ragione del grado di nocività del prodotto o nella sua quantità

In cantiere la riorganizzazione normativa del settore oleario

Accanto alle norme orizzontali, che riguardano cioè tutti i settori merceologici, l’articolo 11 del DDL disciplina in maniera specifica l’impianto normativo che a livello nazionale disciplinatruffa olio extravergine il settore oleario (uno dei comparti più nel mirino del reato di agropirateria).

L’obiettivo è infatti quello di allineare – rispetto alle definizioni indicate nel Reg. (UE) 1308/2013 – la classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva e riorganizzare, anche sul piano sanzionatorio, i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio per il consumo o della detenzione per uso alimentare degli oli.

Tra le altre novità in cantiere, oltre alla corretta gestione dell’olio lampante e dell’olio di sansa d’oliva greggio – che non si considerano messi in commercio per il consumo alimentare se detenuti presso i locali dei frantoi nei quali sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico – la proposta di riforma valorizza, accanto alle caratteristiche di prodotto, l’importanza dei requisiti di processo, con l’obiettivo di poter intervenire anche nei casi in cui, come nel caso dell’olio cd. deodorato, pur essendo il prodotto finale conforme ai requisiti merceologici cogenti, sia stato tuttavia ottenuto da un processo irregolare.

Così come, accanto alle regole di corretta identificazione degli oli e di riorganizzazione del sistema sanzionatorio, è previsto che gli oli di oliva vergini ottenuti devono essere classificati – come olio extravergine di oliva, olio di oliva vergine oppure olio di oliva lampante – entro il 15 aprile di ciascuna campagna di commercializzazione.

Partito l’arrembaggio contro l’agropirateria - Ultima modifica: 2020-06-03T20:29:38+02:00 da Lorenzo Tosi

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