Pegno rotativo, perché può essere una leva per il credito agricolo

Rispetto alle forme di anticipazione tradizionali c’è la certezza della tenuta legale e si passa da un finanziamento chirografario a uno basato su pegno, dove l’individuazione della merce è prevista da registri

Dentro al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, (il cosiddetto Cura Italia), trova un suo autonomo percorso istitutivo quanto previsto dall’articolo 78 comma 2-terdecies. Si tratta della possibilità di utilizzare un’anticipazione finanziaria basata su pegno rotativo, sui tutti i prodotti Dop e Igp, in modo da facilitare l’accesso al credito delle aziende di produzione primaria.

Il tema delle garanzie reali nel contesto del credito agrario ha sempre trovato collocazione al centro del dibattito dottrinale. La sua origine e le sue caratteristiche potrebbero essere prese come fondamento stesso della possibilità di originare credito per le aziende agricole. Fin dall’Unità d’Italia, tutta la dottrina relativa alla concessione di credito alle aziende agricole, viste come unità tecnico-economiche con caratteristiche esclusive, si è basata sulla disponibilità di garanzie forti a presidio del rischio di per se non altrimenti contenibile.

Forma tecnica nuova

Uno dei maggiori ostacoli all’erogazione del credito agrario è proprio quello di non avere una base garantistica appropriata per condurre in porto operazioni su arco temporale medio e lungo. È noto, infatti, il lento processo con il quale il capitale impiegato negli investimenti torna nelle disponibilità del produttore. Come è altrettanto noto il lento processo di recupero del capitale circolante da parte dei percettori di credito, considerate le dinamiche proprie della stagionalità nelle campagne di commercializzazione. Il capitale circolante ha modalità di ripristino più compresse in filiere con una ciclicità biologica meno esasperata (latte, ortaggi, in parte carne), tuttavia subisce i limiti di una elasticità meno pronunciata in filiere tradizionali, dove i tempi sono legati alla stagione (vino, frutta, colture industriali).

A seguito dell’applicazione dell’articolo 78, con il Decreto Ministeriale 23 luglio 2020 che ne dà piena attuazione, non ci sono particolari novità nella modalità d’approccio all’anticipazione finanziaria da parte delle banche. Da sempre gli istituti di credito offrono prodotti finanziari di anticipazione rispetto a scorte o prodotti in elevazione.

L’innovazione in questo ambito è relativa alla forma tecnica di anticipazione. Con il pegno rotativo, cosa che già avviene per il Prosciutto di Parma con la Legge Borri (Legge 401 del 24/07/1985), e per i formaggi stagionati previsti dal Dm Mipaaf n. 188 del 26 luglio 2016, c’è certezza rispetto alla tenuta legale del pegno.

ocm vinoI registri e la sostituzione

Le banche offrono già forme tecniche di anticipazione basate esclusivamente sul contratto bilaterale di finanziamento. In via volontaria utilizzano eventualmente quanto previsto dell’articolo 46 del Testo Unico Bancario (D.Lgs 385/93), ovvero il privilegio legale convenzionale. Tuttavia, anche in questo caso, per la genericità dei criteri di individuazione della merce a pegno, non ha piena tenuta legale. Di fatto il processo d’iscrizione del pegno convenzionale, previsto dall’art 46 è sempre percorribile ma manca di una tenuta legale forte. In via di principio quindi il bene rimane nella disponibilità del produttore e può essere conseguentemente alienato senza notificare alcunché a terzi.

Con le disposizioni del DM 23 luglio 2020, si tratta invece di innovare la forma tecnica di affidamento. Passando da un finanziamento chirografario (senza alcuna garanzia reale) a uno basato su pegno, dove l’individuazione della merce è prevista da registri appositamente istituiti. Quindi tenuta legale e facoltà, questo è l’aspetto centrale, di declassare il rischio banca all’interno delle complesse articolazioni dei sistemi di rating.

Infatti, l’ottenimento dell’iscrizione sui registri consente di individuare le partite e quindi, facendo permanere la merce nelle disponibilità del produttore, disporre di una tracciatura di dove questa si trovi e per quanto tempo possa rimanere oggetto di un pegno convenzione. La previsione della rotatività permette poi alla merce di essere sostituita, come oggetto della garanzia, con partite riprodotte, una volta vendute o conferite le partite originarie. Ovviamente l’articolazione della durata temporale dell’affidamento basato sul pegno rotativo sarà oggetto della valutazione della banca che si esprimerà in relazione alla tipologia di prodotto Dop o Igp, che andrà a costituirsi in pegno.

Il sistema è innovativo anche rispetto all’altro modello di pegno basato sullo spossessamento del bene. Infatti, le banche operano, e continueranno a farlo, con pegni su merci, non solo Dop e Igp, spossessate dal produttore. Ovvero poste in pegno su magazzini di terzi o su magazzini delle stesse banche.

Una spinta per i prestiti

I benefici della nuova disciplina saranno quindi mandati ad effetto rispetto a modalità di gestione più semplice, profilo garantistico più efficace e, non ultimo, un più favorevole prezzo dell’affidamento. Visto che per la maggiore tenuta legale il sistema è compatibile con una politica di declassamento del rischio all’interno dei sistemi di rating delle banche.

Quindi, maggior accesso al credito, più tutela di produttori e istituti di credito, maggiore e innegabile vantaggio per tutto il sistema delle produzione e trasformazione agroalimentare. Un’occasione per innovare l’approccio al credito agrario, fornendo liquidità aggiuntiva alle aziende nell’ambito di un percorso di presidio garantistico che era già presente ma che doveva, appunto, essere valorizzato.

Pegno rotativo, perché può essere una leva per il credito agricolo - Ultima modifica: 2020-09-16T13:03:48+02:00 da K4

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