Trasferimento titoli: i casi, i tempi e i modi

titoli pac
Le (poche) novità rispetto al passato e le risposte alle domande più frequenti. C’è tempo fino al 25 luglio per le domande

In queste settimane gli agricoltori e gli operatori dei centri di assistenza agricola sono stati impegnati nella presentazione della Domanda unica 2023 entro il 30 giugno, con possibilità di completamento della domanda fino al 25 luglio 2023 (tab. 1). Uno degli impegni rilevanti da parte degli operatori dei Caa in questo periodo è il trasferimento dei titoli Pac, visto che molti agricoltori hanno stipulato contratti d’affitto o di compravendita, oppure devono gestire casi di successione.

Le modalità applicative e le procedure per il  trasferimento dei titoli sono state recentemente ridefinite con la Circolare Agea n. 26880 del 12 aprile 2023. Rispetto agli anni scorsi, la normativa è stata modificata solo in alcuni dettagli applicativi. Di seguito gli aspetti più salienti e le risposte alle domande più frequenti.

Le scadenze

I trasferimenti dei titoli possono essere eseguiti fino alla data ultima di completamento della domanda unica 2023, quindi fino al 25 luglio 2023. Entro tale data le domande di trasferimento titoli devono essere inserite nel sistema informatico dell’organismo pagatore competente per territorio e rilasciate affinché le cessioni possano essere comunicate allo stesso organismo pagatore.

Successivamente a tale data non sarà più possibile inserire nuove domande di trasferimento titoli nei sistemi informatici e la cessione sarà a valere dalla campagna 2024.

Entro cinque giorni lavorativi l’organismo pagatore comunica il trasferimento ad Agea coordinamento, che, competente alla tenuta del Registro nazionale titoli, convalida il trasferimento dei titoli entro i successivi cinque giorni lavorativi.

Pertanto ai fini della decorrenza dell’efficacia del trasferimento titoli in una campagna piuttosto che nell’altra, occorre far riferimento all’inserimento della domanda di trasferimento titoli nel sistema informatico dell’Organismo pagatore rispetto alla data ultima del 25 luglio 2023.

Tutti i trasferimenti inseriti nei termini che non possono essere rilasciati per presenza di anomalie potranno essere perfezionati entro il 30 novembre 2023 affinché abbiano valore sulla campagna 2023.

Domanda di trasferimento

La domanda di trasferimento dei titoli deve essere presentata oer via informatica e sottoscritta dall’agricoltore cessionario (ricevente) nel sistema informatico dell’organismo pagatore competente tramite il Caa o direttamente all’organismo pagatore competente se l’agricoltore non è associato ad alcun Caa. La domanda deve contenere le informazioni riportate in un fac-simile di modello, predisposto da Agea e allegato alla circolare indicata e deve essere accompagnata dall’assenso al trasferimento da parte del cedente.

Agricoltore attivo

Una domanda frequente riguarda il requisito di “agricoltore attivo” ai fini del trasferimento dei titoli. Il cedente può non essere “agricoltore attivo”, invece chi riceve i titoli (cessionario), deve essere in possesso del requisito di “agricoltore attivo”. Questo vincolo non esiste nel caso di successione effettiva o anticipata: un erede può ricevere i titoli per successione, anche se non è “agricoltore attivo”.

Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di trasferimento nel sistema informatico dell’Organismo pagatore competente, che effettua le istruttorie entro il 30 novembre 2023.

Come influiscono i debiti

Ai fini del perfezionamento del trasferimento dei titoli, non devono sussistere debiti in capo al cedente. In presenza di un debito, entro il 30 novembre 2023, il cedente può estinguerlo. Altrimenti, la domanda di trasferimento non viene validata, quindi è rigettata. Tuttavia, in presenza di un debito, il trasferimento può essere rilasciato limitatamente ai titoli il cui valore eccede l’importo del debito.

Le fattispecie di trasferimento

La Circolare Agea n. 26880 del 12 aprile 2023 stabilisce con precisione le possibili fattispecie di trasferimento (tab. 2); per ciascuna fattispecie, indica i documenti che devono essere prodotti e allegati al fascicolo aziendale, ai fini del trasferimento.

Ad esempio, la vendita dei titoli richiede due documenti:

1. contratto/atto di trasferimento registrato con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti;

2. modulo di comunicazione del trasferimento, generato dal sistema informatico dell’organismo pagatore competente che deve essere stampato e sottoscritto dal cessionario.

La fusione di società richiede due documenti:

1. copia registrata dell’atto di fusione con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti;

2. modulo di comunicazione del trasferimento generato dal sistema informatico dell’organismo pagatore competente che deve essere stampato e sottoscritto dal cessionario.

Recesso anticipato dall’affitto

La fattispecie 2.5 “Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli” è utilizzabile in caso di risoluzione o recesso di un qualsiasi contratto di trasferimento titoli, affinché i titoli trasferiti ad un soggetto cessionario nell’ambito di una precedente movimentazione tornino in capo al soggetto cedente della prima movimentazione.

In questa fattispecie rientra anche il recesso anticipato dal contratto d’affitto. Trattandosi di rientro di titoli il cessionario non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Atto scritto e registrato

Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto e registrato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 114 del 17 ottobre 2006), firmato dalle parti. Nell’atto scritto registrato di trasferimento dei titoli, sia per le cessioni totali che parziali, devono essere sempre indicati i numeri identificativi dei titoli oggetto di trasferimento.

Per la campagna 2023 gli atti devono essere sottoscritti e registrati fino alla scadenza della domanda unica, cioè il 25 luglio 2023. L’atto registrato successivamente a tale data ha valore per la campagna 2024.

Assenso del cedente

Elemento indispensabile per la presentazione della domanda di trasferimento titoli è l’assenso del cedente al trasferimento. Il suddetto assenso è uno strumento indispensabile per la legittimità del trasferimento dei titoli a tutela degli agricoltori, poiché consente di non eseguire trasferimenti frutto illeciti, che possono essere effettuati a insaputa degli agricoltori.

Per l’assenso il cedente deve recarsi al Caa affinché lo renda disponibile nel sistema informatico con l’indicazione obbligatoria della data di acquisizione. Non è richiesto l’assenso del cedente nei casi di successione mortis causa, subentro in (o recesso da) un contratto d’affitto e rientro anticipato dei titoli.

Le trattenute sui trasferimenti

I trasferimenti non comportano penalizzazioni sul valore dei titoli, con un’unica eccezione: l’affitto dei titoli senza terra (tab. 3). I titoli dati in affitto senza terra (fattispecie 2.1 “Affitto/comodato di titoli senza terra”) subiscono una riduzione del valore unitario iniziale del 50% che è riversato nella riserva nazionale in via definitiva (art. 13, comma 5, decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022). In altre parole, il 50% del valore dei titoli affittati senza terra è decurtato e riversato in via definitiva nella riserva nazionale. Tutte le altre forme di trasferimento non comportano riduzioni del valore dei titoli.

Divieto di trasferimento

L’art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che i titoli ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall’anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempre chee il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria.

Il vincolo di tre anni del trasferimento dei titoli assegnati dalla riserva è una novità rispetto alla Pac 2015-2022, in cui i titoli da riserva potevano essere venduti anche l’anno successivo all’assegnazione.

Il periodo di tre anni di divieto di trasferimento comprende l’anno di assegnazione dalla riserva nazionale, pertanto, a titolo di esempio, i titoli assegnati o incrementati di valore dalla riserva nazionale nella campagna 2023 non possono essere ceduti nelle campagne 2023, 2024 e 2025.

Trasferimento per successione

I titoli all’aiuto possono essere trasferiti per via ereditaria (successione mortis causa o successione anticipata). Nella fattispecie della successione anticipata rientra anche:

a) consolidamento dell’usufrutto in capo al nudo proprietario;

b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l’azienda o parte dell’azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

La Circolare Agea precisa che la successione anticipata non è il titolo del trasferimento ma una qualificazione specifica di un trasferimento, indipendentemente dal titolo di questo. In altri termini, sul piano logico vi è prima il trasferimento dell’azienda tra due soggetti che deve avvenire secondo le forme di legge e le pattuizioni negoziali stabilite liberamente dagli interessati (con la tipologia di atto che avranno scelto) e poi la qualificazione di tale trasferimento come successione anticipata, tenuto conto del fatto che tra gli stessi interessati sussiste una relazione tale per cui l’uno può succedere all’altro per successione legittima.

Nell’atto di trasferimento titoli deve essere indicata la relazione di parentela/coniugio esistente tra le parti. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche.

Scioglimento della comunione ereditaria

La Circolare Agea n. 26880 del 12 aprile 2023 prevede un’importante fattispecie di trasferimento (3.6): “scioglimento della comunione ereditaria”.

Detta fattispecie può essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui, a seguito di una movimentazione per “successione effettiva” sia stata costituta una comunione ereditaria, al fine di consentire il trasferimento dei titoli dalla comunione ereditaria stessa a uno o più degli eredi costituenti la comunione.

Il trasferimento dei titoli deve essere eseguito sulla base di un atto scritto registrato, firmato dalle parti, con il quale gli eredi costituenti la comunione ereditaria provvedono allo scioglimento della stessa e alla contestuale attribuzione dei titoli a uno o più degli eredi costituenti la comunione. In questo caso, l’erede/i cessionario/i non deve/devono soddisfare il requisito di agricoltore attivo.

Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona fisica. Qualora, invece, il cessionario non rivesta la qualifica di erede, il trasferimento dei titoli dalla comunione ereditaria deve essere eseguito utilizzando le altre fattispecie (vendita, affitto ecc.).

tab. 1 I termini per la presentazione della Domanda Unica Pac 2023
SCADENZE PROCEDURA
15 maggio 2023 Detenzione delle superfici da parte dell’agricoltore
30 giugno 2023 Presentazione della Domanda Unica e delle domande di aiuto e di pagamento a valere sullo sviluppo rurale
25 luglio 2023 Modifiche alle domande pervenute entro il 30 giugno 2023 con l’aggiunta di singole parcelle agricole o singoli titoli Pac, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale alla data del 15 maggio 2023.
Le domande pervenute oltre il 25 luglio 2023, sono irricevibili.
25 luglio 2023 Presentazione tardiva della domanda di aiuto e di pagamento iniziale.
In tal caso, l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 30 giugno 2023 è decurtato dell’1% per ogni giorno di ritardo.
In caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale, il corrispettivo dei titoli o dell’aumento del valore dei titoli cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro la scadenza del 30 giugno 2023 è decurtato del 3% per ogni giorno di ritardo.
Le domande pervenute oltre il 25 luglio 2023, sono irricevibili.
25 luglio 2023 Trasferimento dei titoli.
Gli atti di trasferimento titoli devono essere sottoscritti e registrati entro il 25 luglio. Le domande di trasferimento pervenute oltre il 25 luglio 2023 sono irricevibili.

 

tab. 2 Fattispecie di movimentazione dei titoli
Codice Casi di movimentazione titoli
1.0 Vendita di titoli
2.0 Affitto/comodato di titoli con terra
2.1 Affitto/comodato di titoli senza terra - decurtazione valore titoli del 50% - art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n.660087
2.2 Affitto con movimentazione a 3 soggetti: proprietario dei titoli, proprietario della terra, affittuario di titoli e terra nei soli casi previsti
2.5 Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli
2.6 Contratto di compartecipazione stagionale
3.0 Successione anticipata
3.2 Successione effettiva
3.6 Scioglimento della comunione ereditaria
4.2 Trasformazione di forma societaria
4.3 Conferimento temporaneo dei titoli ad una società
4.4 Restituzione dei titoli dalla società al soggetto conferente
4.5 Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli
5.0 Scissione della società
6.0 Fusione della società
7.0 Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale
8.0 Annullamento della domanda di trasferimento titoli
9.0 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per vendita dell'azienda
9.1 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva
9.2 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione anticipata
9.3 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per trasformazione di forma societaria
9.4 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per scissione della società
9.5 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per fusione della società
9.6 Subentro per sovrapposizione in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva (subentrante e affittuario sono la stessa persona)
10.0 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per vendita dell'azienda
10.1 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva
10.3 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione anticipata
10.5 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per trasformazione di forma societaria
10.6 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per scissione della società
10.7 Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per fusione della società

 

Trasferimento fra tre soggetti

Nella fattispecie di affitto/comodato di titoli rientra anche la movimentazione con tre soggetti contraenti, qualora non vi sia corrispondenza tra il proprietario delle superfici ed il soggetto intestatario dei titoli. Due esempi:

- persona fisica intestataria dei titoli e persona fisica proprietaria delle superfici legate tra di loro da rapporto di coniugio, affinità o parentela entro il quarto grado che concedono in affitto/comodato superfici e titoli ad un terzo soggetto;

- socio dell’azienda proprietario delle superfici concesse in godimento alla società intestataria di titoli o viceversa.

Per tali casistiche deve essere redatto un atto scritto contenente obbligatoriamente il consenso di tutti i contraenti e l’indicazione del rapporto di coniugio, affinità o parentela o del rapporto societario. Non si applica la decurtazione pari al 50% del valore dei titoli, anche se la persona intestataria dei titoli non è proprietaria della terra.

tab. 3 Fattispecie di trasferimento dei titoli e trattenute
Forme di trasferimento dei titoli Descrizione Trattenuta
Affitto con la terra L’affitto dei titoli con la terra è un trasferimento temporaneo di titoli con un numero equivalente di ettari ammissibili 0%
senza terra L’affitto dei titoli senza terra è un trasferimento temporaneo di soli titoli 50%
Vendita con la terra La compravendita dei titoli con la terra è un trasferimento definitivo di titoli con un numero equivalente di ettari ammissibili 0%
senza terra La compravendita dei titoli senza terra è un trasferimento definitivo di soli titoli 0%

 

I titoli Pac possono cambiare di valore

La Circolare Agea n. 26880 del 12 aprile 2023 ricorda che, anche successivamente all’assegnazione dei titoli definitivi, è possibile eseguire ricalcoli del portafoglio titoli di singoli agricoltori a seguito di aggiornamenti puntuali dei dati di riferimento.

I titoli, pertanto, possono subire rettifiche del loro numero e/o del valore. Inoltre, la normativa unionale e nazionale stabilisce che in alcuni casi tassativamente previsti è possibile eseguire una riduzione lineare del valore dei titoli. Alla luce di quanto sopra, la Circolare Agea precisa che l’agenzia non ha alcuna responsabilità qualora i titoli oggetto di atti di trasferimento subiscano una variazione del numero e/o del valore in applicazione della normativa Ue.

Trasferimento titoli: i casi, i tempi e i modi - Ultima modifica: 2023-06-29T10:51:27+02:00 da K4

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