Le principali novità fiscali nella Finanziaria 2023

Prorogata l'esenzione Irpef per i redditi domenicali e agrari. Restano le agevolazioni nella forma di credito d’imposta. Innalzato il limite di ricavi e compensi nel regime forfetario. In attesa dell'approvazione della Finanziaria vediamo i principali provvedimenti

L’esenzione Irpef sui redditi dei terreni a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola viene prorogata anche per l’anno d’imposta 2023; si tratta di una norma di favore che origina dalla Legge di Bilancio 2017 e in questi anni ha escluso dal reddito complessivo degli agricoltori professionali il reddito dominicale e agrario dei terreni utilizzati nello svolgimento delle attività agricole.

Credito d’imposta

 Acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca. La misura tende a mantenere le agevolazioni nella forma di credito d’imposta a favore delle imprese agricole, di quelle della pesca e delle imprese agro-meccaniche relativamente all’acquisto nel primo trimestre 2023 di benzina e gasolio per la trazione di mezzi utilizzati nell’esercizio di queste attività.

cambiale agrariaAnaloga attenzione viene riservata per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali. L’entità del credito è determinata in misura pari al 20% del carburante acquistato in questo periodo e può essere utilizzato in compensazione entro la fine del 2023 ovvero ceduto interamente ai soggetti prenditori, tra cui gli Istituti di credito ma anche altre imprese, piuttosto che privati.

Si tratta di una disposizione che proroga al primo trimestre 2023 l’intervento agevolativo che ha interessato il settore agricolo e della pesca anche nel 2022, seppur con elementi di parzialità che neanche l’attuale formulazione è riuscita, al momento, a rimuovere. Le stime della Ragioneria quantificano in circa 170 milioni di euro il beneficio teorico atteso che per concretizzarsi dovrà consentire agli agricoltori, ai pescatori e ai contoterzisti di spendere l’intero credito maturato nel primo trimestre entro la fine del 2023 ovvero dare loro la possibilità di cederlo interamente.

Modifiche al regime forfetario

La disposizione innalza il limite di ricavi o compensi che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, portandolo da 65mila a 85mila €. Il nuovo limite si applica a partire dal periodo d’imposta 2023. Potranno quindi applicare il regime forfetario nel 2023 i contribuenti che, al ricorrere degli altri requisiti, nel 2022 non hanno superato detta soglia, ovvero coloro che avviano l’attività economica o professionale nel corso del 2023.

Flat tax incrementale

Per il solo anno 2023 viene introdotta la tassa piatta che andrà a colpire i redditi d’impresa e di lavoro autonomo prodotti nel periodo d’imposta che risultano eccedenti rispetto agli analoghi redditi prodotti negli anni dal 2020 al 2022 prendendo come riferimento di questi ultimi l’annualità con il reddito imponibile più elevato decurtato del 5%. Per cui la flat tax si applicherà ai soli redditi incrementati e in ogni caso nel limite massimo di 40 mila euro, oltre il quale l’incremento del reddito imponibile tornerà ad essere tassato secondo le regole ordinarie ispirate al principio di progressività.

Il campo di gioco è relativamente chiaro, sia sul piano soggettivo che oggettivo. Gli imprenditori agricoli che esercitano attività ricomprese tra quelle tassate su base catastale sono esclusi da questo nuovo regime temporaneo, viceversa se gli stessi imprenditori dovessero svolgere attività agricole connesse il cui reddito assume i connotati di reddito d’impresa (vedi agriturismo, contoterzismo, etc.) per queste ultime si renderebbe applicabile questo nuovo regime.

Esenzione Imu

 La disposizione esenta da Imu, gli immobili non utilizzabili né disponibili, in quanto occupati abusivamente. Al fine di beneficiare dell’esenzione, il possessore deve denunciare/aver denunciato all’autorità giudiziaria l’occupazione abusiva. La condizione in commento deve essere comunicata telematicamente al Comune interessato. La procedura telematica de quo verrà predisposta entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge

Controlli automatizzati

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Sono interessati i controlli automatizzati delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. Viene disposta la definizione con il versamento della sanzione del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. Il pagamento delle somme può essere versato in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5mila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Irregolarità formali

Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento degli stessi tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Il pagamento è eseguito in due rate di pari importo da versare, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

Ravvedimento speciale

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni tributarie diverse da quelle descritte in precedenza, riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e antecedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo delle sanzioni irrogabili, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. 2Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima entro il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Riduzione sanzioni

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati edancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge e a quelli notificati successivamente ma entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge e quelli notificati entro il 31 marzo 2023, sono definibili se non impugnati, con la riduzione ad 1/18 delle sanzioni irrogate. È esclusa la compensazione.

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data di entrata in vigore della legge in ogni grado di giudizio, compreso presso la Corte di cassazione, possono essere definite su domanda, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. In caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia depositata alla data di entrata in vigore della legge, la somma dovuta per la definizione è pari al 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado, del 15% in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Le controversie che attengono esclusivamente le sanzioni non collegate ai tributi possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata alla data di entrata in vigore della legge, con il pagamento del 40% per cento negli altri casi. Se la controversia attiene le sanzioni collegate ai tributi, per la definizione non è dovuto alcun importo a titolo di sanzione, se i tributi sono stati definiti anche con modalità diverse dalla definizione agevolata in commento

Annullamento dei debiti

Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Alla data del 31 gennaio 2023, sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate prodotte nel periodo 2018/2019. Dalla data di entrata in vigore della legge fino alla data dell’annullamento dei debiti, è sospesa la riscossione degli stessi.

Le principali novità fiscali nella Finanziaria 2023 - Ultima modifica: 2022-12-27T14:00:07+01:00 da Alessandro Maresca

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