Il Reg. Ue 2021/2115 prevede che gli Stati membri debbano attivare un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima e l’ambiente (“regimi ecologici” o ecoschemi) alle condizioni stabilite dal regolamento e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della Pac.
Le scelte nazionali sono state adottate nel mese di dicembre 2022 con:
- il Piano Strategico della Pac (Psp) dell’Italia, approvato con Decisione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022;
- il Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 con cui vengono disciplinati i pagamenti diretti del I pilastro della Pac.
Articolo tratto dal primo piano di Terra e Vita 15/2023
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L’Italia ha destinato agli ecoschemi il 25% delle risorse del Psp (percentuale minima obbligatoria, come sancisce il Reg. Ue 2021/2115), pari a 887,7 milioni di euro, così suddivisi: il 42,4% all’Eco 1, il 17,5% all’Eco 2, il 16,9% all’Eco 3, il 18,5% all’Eco 4 e il 4,9% all’Eco 5 (tab. 1).
Gli ecoschemi hanno una finalità ambientale, in linea con la Strategia Farm to Fork, e – secondo le scelte nazionali – si rivolgono alla zootecnia, alle colture arboree, agli oliveti paesaggistici, ai seminativi (sistemi foraggeri estensivi) e alle colture per gli impollinatori, con pagamenti ed impegni specifici.
Gli agricoltori possono cumulare il pagamento di più ecoschemi, se rispettano i relativi impegni, eccetto l’Eco 2 e l’Eco 5 “arboree” che non sono cumulabili tra loro.
Nelle scelte nazionali del Psp, l’ecoschema 3 denominato “Salvaguardia olivi di valore paesaggistico” è particolarmente importante per l’agricoltura italiana, sia per l’elevata estensione dell’olivicoltura nazionale (1,1 milioni di ettari), sia per il suo valore produttivo e ambientale. Vediamone i contenuti.
tab. 1 Le tipologie di ecoschemi per l’Italia |
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Tipologia di ecoschemi | Plafond annuo (€) | % |
Eco 1 – Riduzione dell’antimicrobico resistenza e benessere animale | 376.424.142 | 42,40 |
Eco 2 – Inerbimento delle colture arboree | 155.325.576 | 17,50 |
Eco 3 – Salvaguardia di olivi di valore paesaggistico | 150.021.388 | 16,90 |
Eco 4 – Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento | 162.662.918 | 18,50 |
Eco 5 – Misure specifiche per gli impollinatori | 43.359.550 | 4,90 |
Totale ecoschemi | 887.793.574 | 100 |
La densità d’impianto e le deroghe
Il Psp destina un budget di 150,02 milioni di euro l’anno all’ecoschema 3 (Eco 3).
Il pagamento spetta agli agricoltori attivi per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel Sipa (Sistema identificazione delle parcelle agricole).
Gli oliveti che possono beneficiare del pagamento devono essere riportati nel piano di coltivazione, con una densità minima di 60 piante/ettaro e massima di 300 piante/ettaro. Con apposito provvedimento le Regioni possono includere tra gli oliveti considerati di particolare valore paesaggistico anche quelli che abbiano una densità fino a 400 piante/ettaro. Tali oliveti sono riportati dall’Organismo pagatore, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (Sipa), su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente.
Quindi, il concetto di oliveto paesaggistico è identificato nella densità di impianto, che è calcolata a livello di appezzamento/parcella. In altre parole, l’agricoltore individua gli appezzamenti o le parcelle olivetate e può richiedere il pagamento dell’Eco 3 se esse presentano una densità minima di 60 piante/ettaro e massima di 300-400 piante/ettaro.
La densità di impianto si calcola a livello di parcella e non a livello aziendale.
Le superfici impegnate nell’Eco 3 devono rispettare quanto previsto dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti, fatte salve diverse disposizioni impartite dai Servizi fitosanitari per il contenimento o l’eradicazione di fitopatie o di parassiti; assoggettarsi a tre impegni aggiuntivi (tab. 2), rispetto a quelli previsti dalla condizionalità: potatura biennale delle chiome; divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura; mantenimento del valore paesaggistico dell’oliveto.
tab. 2 Ecoschema 3 – Salvaguardia olivi di valore paesaggistico |
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IMPEGNI | IM01 | Potatura biennale delle chiome, dove per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l’esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell’intera chioma) la vegetazione all’interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre e il 30 aprile. La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario è tenuto a potare, entro il biennio, il 100% delle piante. |
IM02 | Divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura (salvo diversa indicazione delle sutorità competenti). | |
IM03 | Mantenimento dell’oliveto nello status quo quale valore paesaggistico per almeno un anno successivo a quello di adesione all’eco-schema e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi. | |
PLAFOND | 150,02 milioni di euro. | |
PAGAMENTO | 220 €/ha (previsto). |
Potatura biennale e indicazioni
L’impegno IM01 obbliga la potatura biennale delle chiome. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre e il 30 aprile.
La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario è tenuto a potare, entro il biennio, il 100% delle piante; al fine di garantire all’amministrazione l’esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica dell’impegno biennale, il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione il proprio piano di potatura ed è tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno. In altre parole, l’agricoltore deve indicare nella Domanda Unica della Pac il piano di potatura, che preveda di potare tutte le piante nel biennio.
Ad esempio, se il 2023 è il primo anno di adesione all’Eco 3, l’agricoltore deve potare tutte le piante nel periodo:
- 1° novembre 2023 - 30 aprile 2024;
- 1° novembre 2024 - 30 aprile 2025.
Un agricoltore potrebbe potare il 100% delle piante il primo anno (1° novembre 2023 - 30 aprile 2024) oppure potare il 100% il secondo anno (1° novembre 2024 - 30 aprile 2025) oppure in parte il primo anno e in parte il secondo anno.
Il Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 (art. 19) stabilisce con precisione le modalità di potatura, con dettagli rinvenibili in un libro di tecnica olivicola.
Per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale, che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l’esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell’intera chioma) la vegetazione all’interno della chioma.
Divieto di bruciare in loco i residui
L’impegno IM02 prevede il divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura. In altre parole, se l’agricoltore intende bruciare i residui di potatura, essi devono essere trasportati al di fuori della superficie aziendale del beneficiario.
Invece, la trinciatura o sfibratura dei residui di potatura si possono effettuare anche in loco.
Tale impegno può essere derogato su diversa indicazione delle autorità competenti, per esigenze fitosanitarie; al riguardo, le Regioni trasmettono i provvedimenti delle competenti autorità fitosanitarie, che prevedono la bruciatura in loco dei residui di potatura, ad Agea Coordinamento nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa Agea, al fine di consentire l’applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.
Il valore paesaggistico dell’oliveto
L’impegno IM03 prevede il mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all’eco-schema, dell’oliveto nello status quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.
In altre parole, il valore paesaggistico dell’oliveto deve essere mantenuto, che – di fatto – si traduce nel divieto di infittimenti in sistemi di olivicoltura intensiva, per almeno un anno successivo a quello di adesione all’eco-schema.
I problemi legati all’impegno biennale di potatura
La potatura biennale delle chiome è una tecnica adottata da alcuni olivicoltori, ma non da tutti. In alcune zone olivicole italiane, soprattutto negli oliveti secolari, la potatura viene effettuata ogni 4-5 anni; l’Eco 3 quindi impone un cambiamento importante nel comportamento di alcuni olivicoltori.
Gli impegni dell’Eco 3 hanno una durata almeno biennale, con importanti implicazioni. A tal fine, l’art. 16 del Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 precisa le modalità di adempimento degli impegni poliennali.
Se durante il periodo di esecuzione di un impegno poliennale che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest’ultimo subentra nell’impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, percepisce il pagamento.
Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell’impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.
Questa norma è particolarmente importante perché richiede molte attenzioni nei passaggi di conduzione tra un agricoltore ed un altro che acquisisce parcelle agricole, per compravendita o affitto. In altre parole, i contratti di compravendita e di affitto dovranno prevedere clausole che assicurino il rispetto dell’impegno biennale.
tab. 3 Eco 3: importi unitari del pagamento €/ha |
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Zone | Importo unitario previsto | Importo minimoper l’importo unitario previsto | Importo massimo per l'importo unitario previsto |
ECO-3 (esclusi Zvn e Natura 2000) | 220 | 167,35 | 583,33 |
ECO-3 Zone Vulnerabili Nitrati (Zvn) | 264 | 200,82 | 700 |
ECO-3 Zone Natura 2000 | 264 | 200,82 | 700 |
Gli importi del pagamento
L’adesione all’ecoschema 3 prevede un pagamento di 220 €/ha, con maggiorazioni (+20%) nelle Zvn e nelle zone Natura 2000, che genera un importo di 264 €/ha (tab. 3).
Va però tenuto conto che gli importi unitari effettivi che verranno erogati, per ciascun anno di domanda, sono determinati da Agea in relazione al numero di domande e degli ettari ammissibili al sostegno nell’anno considerato, nel rispetto degli importi previsti dal massimale concesso all’ecoschema. Per tale ragione se le domande o gli ettari ammissibili al sostegno nell’anno di domanda fossero maggiori rispetto alle disponibilità del plafond, il sostegno previsto (220 €/ha) sarà riproporzionato in base alle risorse massime disponibili.
Il pagamento concesso come pagamento annuale compensativo al pagamento di base, quindi, per accedere all’ecoschema, l’agricoltore non deve necessariamente possedere i titoli sulla superficie oggetto di impegno.
Cumulabilità
È possibile combinare sulla medesima superficie l’adesione ad Eco 3 con l’adesione ad altri interventi (ecoschemi, interventi settoriali e interventi agro-climatico-ambientali) complementari e compatibili, posto che in ogni caso viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.
Il pagamento dell’Eco 3 è cumulabile con il “Pagamento per l’inerbimento delle colture arbore” (Eco 2) e con il “Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori” (Ecoschema 5).
Articolo tratto dal primo piano di Terra e Vita 15/2023