Giovani agricoltori, istruiti e competenti per ricevere il pagamento supplementare Pac

giovani agricoltori
Ecco i requisiti che gli imprenditori under 41 devono possedere per ottenere il pagamento supplementare nella programmazione 2023-2027. Importi inferiori rispetto al passato

Uno dei cinque pagamenti della nuova Pac 2023-2027 è destinato ai giovani agricoltori (tab. 1), che percepiscono un pagamento complementare, aggiuntivo a quello di base, denominato “sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori”. Il plafond per i giovani agricoltori è pari al 2% del massimale dei pagamenti diretti, come nella Pac precedente, ma ci sono diverse novità: l’importo del pagamento e alcuni requisiti per l’accesso. Inoltre, è molto importante la definizione di giovane agricoltore quando un giovane è insediato in una società di persone o in una società di capitali.

tab. 1 I cinque pagamenti diretti della Pac 2023-2027
Tipologie di pagamenti diretti Milioni di euro %
Sostegno di base al reddito per la sostenibilità 1.678,19 48%
Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità 349,6 10%
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori 69,92 2%
Regime per il clima e l’ambiente (ecoschemi) 874,06 25%
Sostegno accoppiato al reddito 524,43 15%
Totale 3.496,50 100

Giovani agricoltori: tre requisiti

Secondo il Reg. 2021/2115, il Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 e la Circolare Agea n. 35149 del 12 maggio 2023, i giovani agricoltori sono le persone fisiche in possesso dei tre seguenti requisiti:

1. anagrafico: età non più di 40 anni nell’anno di presentazione della domanda di sostegno complementare o della domanda di assegnazione dei titoli alla riserva nazionale con la fattispecie A) “giovane agricoltore”;

2. insediamento: si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda, o che si sia già insediato entro i cinque anni che precedono la prima presentazione della domanda di sostegno complementare per i giovani agricoltori o della domanda di assegnazione dei titoli alla riserva nazionale;

3. istruzione e competenza: possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza, attestati dal possesso di almeno uno dei titoli di studio-esperienza lavorativa (vedi box).

Il terzo requisito “istruzione e competenza” è una novità della programmazione 2023-2027; infatti, non era previsto nella precedente programmazione.

Pagamento complementare e riserva nazionale

I “giovani agricoltori” che sono in possesso dei requisiti indicati hanno due vantaggi:

- percepiscono il pagamento complementare per i “giovani agricoltori” (tab. 2);

- possono presentare domanda di accesso alla riserva nazionale nella fattispecie A) “giovane agricoltore”.

Si precisa che la definizione di “giovane agricoltore” prevista per i pagamenti diretti (Reg. 2021/2115, art. 30) non coincide con quella prevista dallo sviluppo rurale (Reg. 2021/2115, art. 75), che peraltro può prevedere requisiti diversi nell’ambito dei 21 Complementi regionali di sviluppo rurale (Csr).

tab. 2 Il pagamento per i giovani agricoltori
Criteri Decisioni comunitarie e nazionali
Beneficiari - età non superiore ai 40 anni, nell’anno di presentazione della domanda unica
- insediamento per la prima volta come capo azienda, o che si siano già insediati nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda
Durata del pagamento 5 anni dalla data dell’insediamento
Percentuale del plafond nazionale 2%
Importo del pagamento l’importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, è determinato da Agea, dividendo il plafond previsto dal Piano strategico nazionale per il sostegno in questione, per il numero di ettari ammissibili richiesti al sostegno nell’anno considerato
L’importo stimato dal Piano strategico nazionale è di 83,50 €/ha
Limite di pagamento 90 ettari

 

Il pagamento complementare per i giovani agricoltori

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso annualmente, sotto forma di pagamento disaccoppiato, dietro attivazione dei titoli all’aiuto da parte dell’agricoltore. Viene riconosciuto anche per gli ettari ammissibili eccedenti quelli utilizzati per l’attivazione dei titoli. In altre parole, il giovane agricoltore che possiede 20 titoli attivati su 20 ettari, può beneficiare del pagamento complementare anche per un numero superiore di ettari, ad esempio 50 ettari.

Il pagamento è limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell’impresa, per cui esso è concesso per un periodo di cinque anni.

Gli agricoltori che hanno iniziato il quinquennio sotto la vigenza dell’art. 50 del Reg. (Ue) n. 1307/2013 (quindi in un qualsiasi anno antecedente al 2023), ai sensi dell’articolo 15, comma 7, del Dm 23 dicembre 2022 n. 660087, hanno diritto a percepire il sostegno per la restante parte del quinquennio. In tal caso, continuano a trovare applicazione le condizioni di ammissibilità previste dal citato Reg. (Ue) n. 1307/2013 e dal Dm 7 giugno 2018 n. 5465, ma l’importo che l’agricoltore ha diritto a percepire non è più calcolato quale percentuale del valore dei titoli detenuti ma consiste nel nuovo pagamento per ettaro (83,5 €/ha). Pertanto, il giovane agricoltore, insediatosi in un qualsiasi anno antecedente al 2023, non deve rispettare i requisiti di istruzione e competenza.

L’articolo 15, comma 8, del Dm n. 660087 del 23 dicembre 2022 stabilisce che l’importo del pagamento per i giovani agricoltori è calcolato per un numero massimo di 90 ettari. Ad esempio, un giovane agricoltore che possiede 200 ettari, percepisce il pagamento per 90 ettari.

Importo del pagamento

L’importo unitario del pagamento complementare per i giovani agricoltori è stato stimato dal Piano strategico nazionale in 83,5 €/ha. Esemplificando, un giovane agricoltore con il massimo degli ettari ammissibili (90) riceverà circa 7.500 €/anno per cinque anni.

Tuttavia, l’importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, è determinato da Agea, dividendo il plafond previsto dal Psn per il sostegno in questione, per il numero di ettari ammissibili richiesto a livello nazionale.

L’importo del pagamento è calcolato come pagamento per ettaro, uguale per tutti i giovani agricoltori; quindi, cambia moltissimo rispetto alla precedente programmazione. Nella vecchia Pac l’importo del pagamento era ottenuto moltiplicando il numero dei titoli attivati dall’agricoltore per il 50% del valore medio dei titoli all’aiuto detenuti dall’agricoltore stesso. In altre parole, nella vecchia Pac, il giovane agricoltore percepiva un pagamento maggiorato del 50% rispetto al pagamento di base, quindi proporzionale al valore dei titoli individuali. In media, il pagamento si riduce di circa il 17%, ma per molti giovani agricoltori la riduzione è molto più elevata.

Giovane e persona fisica

La definizione di “giovane agricoltore” è molto semplice nel caso in cui la natura giuridica è una persona fisica o ditta individuale.

Nel caso di una persona fisica, il “giovane agricoltore” deve rispettare i requisiti precedenti.

La verifica della data di insediamento viene effettuata dalla data di apertura della partita Iva o, nel caso di partita Iva già presente ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell’attività al regime agricolo.

Giovane e persona giuridica

La questione si complica in presenza di una persona giuridica ovvero quando il “giovane agricoltore” si insedia in una società.

In caso di persona giuridica, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Dm 23 dicembre 2022 n. 660087, l’insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita Iva attiva in campo agricolo (codice Ateco 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore:

a) detiene una quota rilevante del capitale;

b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;

c) provvede alla gestione corrente della società.

In particolare, tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, il giovane detiene il controllo effettivo della società se rispetta i criteri riportati in tab. 3.

Il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori è concesso alle persone giuridiche solo se il giovane che attribuisce la qualifica alla persona giuridica nel primo anno di richiesta di premio giovane continua ad esercitare il potere di controllo effettivo della società in ogni anno successivo.

tab. 3 Giovane agricoltore e persona giuridica
Tipo di società Condizioni per il giovane agricoltore
Società di persone Società semplice (Ss) Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dall’entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società.
Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.
Società in accomandita semplice (Sas) Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dall’entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.
Società di capitali Srl, Spa Esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell’attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di presidente del consiglio d’amministrazione, amministratore unico, amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.
Srl unipersonale Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.
Società in accomandita per azioni (Sapa) Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dall’entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.
Scarl (società cooperative a responsabilità limitata) Esercita il controllo il soggetto giovane agricoltore socio e che riveste, alternativamente, la carica di presidente del consiglio d’amministrazione, amministratore unico, amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della Scarl. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

L’accesso alla riserva nazionale

Il Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 (art. 12, comma 2) stabilisce che la riserva nazionale dovrà essere utilizzata in via prioritaria per l’assegnazione di titoli ai giovani agricoltori.

La definizione di “giovane agricoltore” per l’accesso alla riserva nazionale è la stessa del “pagamento complementare per i giovani agricoltori”, descritta in precedenza.

L’accesso alla riserva nazionale avviene mediante due modalità:

- assegnazione di nuovi titoli agli agricoltori che non ne detengono;

- aumento del valore dei titoli già detenuti se questo è inferiore alla media nazionale di 164 €/ha.

Il valore della riserva nazionale per i giovani agricoltori

Un giovane agricoltore che si insedia e presenta domanda alla riserva nazionale nel 2023 (o anni successivi) percepirà i seguenti importi dei pagamenti diretti:

- sostegno di base: 164,12 €/ha;

- pagamento complementare per giovani agricoltori: 83,50 €/ha;

- per un totale di 248 €/ha circa.

A ciò si aggiunge il sostegno ridistributivo, gli ecoschemi e il sostegno accoppiato, se il giovane agricoltore pratica una coltura o un allevamento che rientrano in tale pagamento.

I requisiti per ottenere il pagamento supplementare

Il possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:

1. superamento dell’esame di Stato per l’esercizio delle professioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario, agrotecnico laureato o titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;

2. titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all’intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale (esito favorevole della domanda di sostegno); per la campagna 2023, l’attestato deve essere posseduto alla data del 30 settembre 2023; per gli anni successivi, l’attestato deve essere posseduto alla data della presentazione della domanda;

3. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all’intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale (esito favorevole della domanda di sostegno).

Ai fini della corretta dichiarazione dei titoli di studio-esperienza lavorativa, si precisa che l’agricoltore deve dichiarare di rientrare specificamente in una sola delle tre casistiche sopra indicate (1, 2 e 3), precisamente quella per la quale soddisfa interamente i requisiti della singola casistica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • se l’agricoltore possiede il titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo senza disporre dell’attestato di frequenza al percorso di formazione ma possiede il requisito dell’esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo per almeno 104 giornate/anno, dovrà dichiarare di rientrare nel caso 3 (titolo di scuola secondaria di primo grado – necessariamente conseguito avendo il superiore titolo di scuola secondaria di secondo grado – e esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo per almeno 104 giornate/anno);
  • se l’agricoltore possiede il titolo universitario a indirizzo non agricolo (ad esempio laurea in giurisprudenza) ma possiede il requisito dell’attestato di frequenza al percorso di formazione, dovrà dichiarare di rientrare nel caso 2 (titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo – necessariamente conseguito avendo il superiore titolo universitario – e attestato di frequenza al percorso di formazione).
Giovani agricoltori, istruiti e competenti per ricevere il pagamento supplementare Pac - Ultima modifica: 2023-07-15T12:06:46+02:00 da K4

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