Domanda
Nel ringraziarvi per la risposta al mio quesito, vi chiedo gentilmente di chiarirmi un ultimo aspetto.
Se come asserite è necessario modificare l'originale destinazione del terreno, qual è il campo di applicazione della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 che all'articolo 32 comma 4 recita:
"La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica?
Letta così sembrerebbe che il locale in cui si svolge l'attività, ovvero i/il campo/i di calcetto, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste all'articolo 2 del DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444, tra cui pertanto la E ossia i terreni ad uso agricolo.
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Nel ringraziarvi per la risposta al mio quesito, vi chiedo gentilmente di chiarirmi un ultimo aspetto.