Imposte dirette e Iva

    La produzione di liquore di mirto da parte dell'agricoltore

    Domanda

    Sono un coltivatore diretto che esplica la propria attività nel campo delle piante officinali e mettendo a coltura due ettari di mirteto. È mia intenzione procedere alla produzione di liquore di mirto utilizzando le bacche prodotte in azienda. Le materie prime utilizzate per la produzione del liquore di mirto sono bacche di mirto, zucchero in modesta quantità, alcool al 30% del volume ed acqua (sia lo zucchero che l’alcol, ovviamente, non sono prodotti in azienda).

    Si chiede un parere circa la modalità di tassazione del reddito derivante dalla commercializzazione del liquore di mirto in queste due ipotesi:

    1. produzione del liquore di mirto direttamente in azienda in locali e con attrezzature di proprietà;
    2. produzione del liquore di mirto effettuata da un’industria liquoristica a seguito di conferimento delle bacche da parte del sottoscritto coltivatore il quale ritira e commercializza il prodotto finito;
    3. produzione, da parte del sottoscritto coltivatore, del solo “semilavorato” (infusione in alcol delle bacche da cui si ottiene un infuso base per la produzione del liquore di mirto). Sulla tassazione ho riscontrato pareri contrastanti. Nel caso specifico, taluni ritengono che l’attività di produzione e commercializzazione rientri nel novero del cosiddetto reddito d’impresa agricolo e pertanto tassato secondo le modalità catastali riferibili al Reddito dominicale ed al Reddito agrario. Tali altri, invece, sostengono che il reddito prodotto non rientri tra quelli previsti dalla Tabella di cui al Decreto 26 ottobre 2007 – “Individuazione dei beni che possono formare oggetto delle attività agricole connesse” e che pertanto, al reddito prodotto, sia applicata la percentuale di redditività del 15%.

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    <p>Sono un coltivatore diretto che esplica la propria attività nel campo delle piante officinali e mettendo a coltura due ettari di mirteto. È mia intenzione procedere alla produzione di liquore di mirto utilizzando le bacche prodotte in azienda. Le materie prime utilizzate per la produzione del liquore di mirto sono bacche di mirto, zucchero in modesta quantità, alcool al 30% del volume ed acqua (sia lo zucchero che l’alcol, ovviamente, non sono prodotti in azienda).<br /><br />Si chiede un parere circa la modalità di tassazione del reddito derivante dalla commercializzazione del liquore di mirto in queste due ipotesi:<br /><br />1. produzione del liquore di mirto direttamente in azienda in locali e con attrezzature di proprietà;<br />2. produzione del liquore di mirto effettuata da un’industria liquoristica a seguito di conferimento delle bacche da parte del sottoscritto coltivatore il quale ritira e commercializza il prodotto finito;<br />3. produzione, da parte del sottoscritto coltivatore, del solo “semilavorato” (infusione in alcol delle bacche da cui si ottiene un infuso base per la produzione del liquore di mirto). Sulla tassazione ho riscontrato pareri contrastanti. Nel caso specifico, taluni ritengono che l’attività di produzione e commercializzazione rientri nel novero del cosiddetto reddito d’impresa agricolo e pertanto tassato secondo le modalità catastali riferibili al Reddito dominicale ed al Reddito agrario. Tali altri, invece, sostengono che il reddito prodotto non rientri tra quelli previsti dalla Tabella di cui al Decreto 26 ottobre 2007 – “Individuazione dei beni che possono formare oggetto delle attività agricole connesse” e che pertanto, al reddito prodotto, sia applicata la percentuale di redditività del 15%.</p>

    Imposte dirette e Iva
    - Ultima modifica: 2009-09-30T00:00:00+02:00
    da Daniele Gualdi
    Imposte dirette e Iva - Ultima modifica: 2009-09-30T00:00:00+02:00 da Daniele Gualdi

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