Domanda
Vi scrivo per avere un chiarimento sulle norme che regolano i contratti di affitto dei terreni agricoli.
Siamo proprietari di un terreno agricolo,e vorremmo darlo in affitto per essere lavorato,nel senso che l'affittuario farebbe la mietitura del fieno e il ricavato di tale mietitura sarebbe dell'affittuario,di modo che l'affittuario abbia il suo guadagno e noi proprietari avremmo il terreno pulito.
Il problema è il seguente, mia mamma dice che vorrebbe farlo lavorare in comodato gratuito perchè in caso di affitto del terreno, allo scadere del contratto dovremmo pagare una buona uscita all'affittuario.
Personalmente a me sembra molto strano questo fattore,non penso che ci sia nessuna buona uscita da pagare,ma come un normale contratto d'affitto (es. come quello delle abitazioni) l'affittuario paga il bene avuto in affitto e allo scadere del contratto lascia il bene
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<p style="text-align: justify;">Vi scrivo per avere un chiarimento sulle norme che regolano i contratti di affitto dei terreni agricoli. <br />Siamo proprietari di un terreno agricolo,e vorremmo darlo in affitto per essere lavorato,nel senso che l'affittuario farebbe la mietitura del fieno e il ricavato di tale mietitura sarebbe dell'affittuario,di modo che l'affittuario abbia il suo guadagno e noi proprietari avremmo il terreno pulito. <br />Il problema è il seguente, mia mamma dice che vorrebbe farlo lavorare in comodato gratuito perchè in caso di affitto del terreno, allo scadere del contratto dovremmo pagare una buona uscita all'affittuario. <br />Personalmente a me sembra molto strano questo fattore,non penso che ci sia nessuna buona uscita da pagare,ma come un normale contratto d'affitto (es. come quello delle abitazioni) l'affittuario paga il bene avuto in affitto e allo scadere del contratto lascia il bene</p>
Allo scadere di un contratto di comodato gratuito di un terreno, coltivato da un contadino per più di venti anni, spetta una buona uscita?
Le buone uscite dovrebbero essere (non so se in qualche angolo di campagna si continui a comportarsi diversamente) il ricordo di un passato ormai non più vicinissimo (dagli anni ’80 in poi). In ogni caso non sono mai state praticate a favore del semplice comodatario, in particolare se a titolo gratuito.
Tuttavia ciò non esclude che anche il comodatario, che, col consenso del proprietario (il consenso è determinante), abbia apportato miglioramenti al fondo tuttora esistenti al momento del rilascio abbia diritto al relativo indennizzo, da calcolarsi in base alle spese sostenute e all’incremento di valore del fondo.
Francesco Mario Agnoli