Requisiti di ruralità

    Stalla non utilizzata

    Domanda

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    <p style="text-align: justify;">Ho visto la vs. risposta qui: http://www.agricoltura24.com/mantenimento-requisiti-di-ruralita-dei-fabbricati-non-residenziali/p_1862.html (vedi sotto) dove mi sembra di capire che gli immobili agricoli strumentali detengono il requisito della ruralità se effettivamente utilizzati. <br />Mi chiedo però se questa “stalla” non venga più utilizzata da nessuno (e vuota e chiusa) se conserva ancora i requisiti di ruralità? <br />Mi interessa capire ciò perchè mia mamma e mia zia (entrambe casalinghe) hanno ereditato proprio una piccolissima stalla da mia nonna, iscritta come immobile al catasto terreni (e non ai fabbricati), situata in un contesto urbano di un paesino. <br />È stalla per le finiture e ha solo la porta (nessuna finestra), in più è priva di impianti (ne luce ne acqua). <br />La norma (vedi sotto) e qualche commento che ho visto dicono che è sufficiente la caratteristica dell’immobile di costituire “per natura” una costruzione strumentale all’attività agricolo, ma (diversamente dal caso di immobili agricoli abitativi) non sembra prevedere che l’attività agricola debba risultare effettivamente in essere.<br /> Sulla base di cosa sostiene una tesi diversa? Art. 9 D.L. 30/12/1993 n. 557 come modificato da ultimo dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222 art. 9 Istituzione del catasto fabbricati. (Testo in vigore dal 01/12/2007) 3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: <br />a) alla protezione delle piante; <br />b) alla conservazione dei prodotti agricoli; <br />c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; <br />d) all’allevamento e al ricovero degli animali; <br />e) all’agriturismo; <br />f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; <br />g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; <br /> h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola; <br />i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; <br /> l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso. </p><p style="text-align: justify;"><br />15 dicembre 2009 <br />Mantenimento requisiti di ruralità dei fabbricati NON residenziali </p><p style="text-align: justify;"><br />La mia domanda riguarda il caso di un fabbricato agricolo NON ABITATIVO, che deve essere accatastato in quanto sarà oggetto di trasferimento di proprietà.<br /> Attualmente l’immobile, una stalla con annesso deposito attrezzi e soprastante fienile, è per la quota di 15/30 di proprietà di una signora, pensionata agricola che risulta ancora iscritta alle associazioni di categoria (Coldiretti). <br />Le altre quote di proprietà sono intestate ai figli, che non esercitano la professione agricola. <br />Al fine dello scioglimento della comunione è previsto il passaggio dell’ intero immobile ad uno dei figli e pertanto si deve provvedere all’accatastamento, anche per poter frazionare l’annessa area esterna. <br />E qui sorge il problema: ai fini dell’accatastamento e fino al trasferimento della proprietà l’immobile conserva la ruralità? <br />Se si, cosa si deve riportare in un eventuale atto di notorietà da allegare alla pratica catastale? <br />Prima di entrate nel merito della risposta mi consenta di chiarire un aspetto: il fatto che la proprietaria della quota di ½ del terreno sia iscritta ad una associazione agricola non le dà di per sè alcun diritto in merito alla conduzione del fondo. <br />In Italia l’adesione a strutture sindacali è un diritto sancito dalla nostra carta costituzionale ma non può essere tale da poter definire il ruolo agricolo di un soggetto.<br /> L’imprenditore agricolo è il soggetto che svolge le attività dell’art.2135 c.c.. <br />Ciò premesso Lei ci chiede se un fabbricato rurale non abitativo costituito da una stalla con annesso deposito di attrezzi possa essere considerato o meno rurale. <br />Un fabbricato rurale non abitativo è tale come abbiamo più volte ribadito sulle pagine della rivista quanto esiste un rapporto di connessione con il fondo a cui è asservito. <br />La stalla è rurale se in essa viene allevato il bestiame con mangimi ottenibili almeno per un quarto dal terreno, la rimessa attrezzi è rurale se in essa vengono stivati i trattori e le attrezzatura necessarie per la conduzione del fondo, il magazzino delle derrate agricole è rurale se vi stazionano le derrate agricole prodotte dal fondo e così via. <br />Non serve alcun atto di notorietà sarà il professionista a cui si affida a certificare la strumentalità del fabbricato al fondo agricolo. <br />Accatasti quindi tranquillamente il fabbricato nella categoria D/10 e successivamente proceda al trasferimento della proprietà se l’uso del fabbricato non abitativo rimarrà quello rurale non ci saranno problemi anche se la conduzione del fondo venga fatta da soggetti che non esercitano l’attività agricola come professione abituale. <br />Risposta a cura di: Luciano Boanini – Terra e Vita</p>

    Requisiti di ruralità
    - Ultima modifica: 2012-04-24T00:00:00+02:00
    da Daniele Gualdi
    Requisiti di ruralità - Ultima modifica: 2012-04-24T00:00:00+02:00 da Daniele Gualdi

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