Domanda
All’attenzione dell’esperto Mario Giuseppe Paolucci
Sono un abbonato del Sole24Ore. Ho letto con interesse la sua risposta del 26 marzo 2012 relativa a “Vendita di terreni agricoli. Trasferimento di una quota ereditaria o parte di essa”, perché mi trovo a dover risolvere un problema di natura simile. Mi permetto di sottoporle il mio quesito nella speranza che Lei mi possa aiutare a chiarirmi le idee.
La ringrazio anticipatamente.
Quesito
In seguito a successione ereditaria per testamento, due sorelle sono divenute proprietarie al 50% di un bene indiviso: un podere costituito da un cascinale e da due terreni di dimensioni diverse, di cui uno contiguo al cascinale e l’altro no. Nessuna delle due è coltivatrice diretta.
a) Se esse volessero, di comune accordo e congiuntamente, vendere a terzi una parte della proprietà comune (uno dei due terreni oppure il cascinale), potrebbero farlo senza effettuare alcuna divisione legale del podere e mantenendo la comunione tra loro due?
b) E se, successivamente, una delle due volesse acquistare la quota rimasta dell’altra, potrebbe ancora esercitare il suo diritto di prelazione in quanto coerede, come previsto dall’art. 732 del C.C.?
Infine, relativamente alla sua risposta del 26/3/12, non mi è chiara una cosa: come può un coerede alienare “un apposito fondo rustico, facente parte di una comunione ereditaria”, dal momento che non ne è l’unico proprietario? E se gli altri coeredi non sono d’accordo? Non devono firmare tutti l’atto di vendita?
Vorrebbe dire, nel caso da me segnalato, che una delle due sorelle potrebbe vendere uno dei due terreni o la cascina anche se l’altra non vuole? E come si stabilisce a quale quota % corrisponde il bene venduto?
(Chiedo scusa per la mia ignoranza. Forse non ho capito cos’è la comunione ereditaria o cosa si intenda per fondo rustico)
Grazie ancora per la sua attenzione e per il suo tempo.
Spero di ricevere presto una sua risposta.
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<p style="text-align: justify;">All’attenzione dell’esperto Mario Giuseppe Paolucci</p><p style="text-align: justify;">Sono un abbonato del Sole24Ore. Ho letto con interesse la sua risposta del 26 marzo 2012 relativa a “Vendita di terreni agricoli. Trasferimento di una quota ereditaria o parte di essa”, perché mi trovo a dover risolvere un problema di natura simile. Mi permetto di sottoporle il mio quesito nella speranza che Lei mi possa aiutare a chiarirmi le idee.<br />La ringrazio anticipatamente.<br />Quesito<br />In seguito a successione ereditaria per testamento, due sorelle sono divenute proprietarie al 50% di un bene indiviso: un podere costituito da un cascinale e da due terreni di dimensioni diverse, di cui uno contiguo al cascinale e l’altro no. Nessuna delle due è coltivatrice diretta.<br />a) Se esse volessero, di comune accordo e congiuntamente, vendere a terzi una parte della proprietà comune (uno dei due terreni oppure il cascinale), potrebbero farlo senza effettuare alcuna divisione legale del podere e mantenendo la comunione tra loro due?<br />b) E se, successivamente, una delle due volesse acquistare la quota rimasta dell’altra, potrebbe ancora esercitare il suo diritto di prelazione in quanto coerede, come previsto dall’art. 732 del C.C.?<br />Infine, relativamente alla sua risposta del 26/3/12, non mi è chiara una cosa: come può un coerede alienare “un apposito fondo rustico, facente parte di una comunione ereditaria”, dal momento che non ne è l’unico proprietario? E se gli altri coeredi non sono d’accordo? Non devono firmare tutti l’atto di vendita?<br />Vorrebbe dire, nel caso da me segnalato, che una delle due sorelle potrebbe vendere uno dei due terreni o la cascina anche se l’altra non vuole? E come si stabilisce a quale quota % corrisponde il bene venduto?<br />(Chiedo scusa per la mia ignoranza. Forse non ho capito cos’è la comunione ereditaria o cosa si intenda per fondo rustico)<br />Grazie ancora per la sua attenzione e per il suo tempo.<br />Spero di ricevere presto una sua risposta.<br /> </p>