Domanda
Le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina erano previste, entro il 31/12/2009, ai sensi del D.L.24 febbraio 1948, nr.114 - Legge 06 agosto 1954, nr.604 e s.m.i..
In riferimento all’articolo 2, comma 4-bis, della Legge 26/02/2010, nr.25, conversione in Legge, con modificazione, del Decreto-Legge 30/12/2009, nr.194, e successivamente con nota esplicativa dell’Agenzia del territorio, con risoluzione nr.36/E del 17/05/2010 e s.m.i., Stabilisce che: al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1 per cento), a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, a favore di coltivatori diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali, richiede l’avvenuta iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale tenuta presso l’INPS del beneficiario dell’agevolazione.
Da quanto su esposto gli Uffici regionali non sono più legittimati al rilascio di alcuna certificazione, ai fini del riconoscimento del regime agevolato, prevista dai successivi articoli 3 e 4 della richiamata Legge nr.604 del 1954.
SI DOMANDA:
- Un Coltivatore Diretto o un Imprenditore Agricolo Professionale volendo acquistare un fondo rustico nell’anno in corso, o nell’anno 2012, a quale normativa invocare i suddetti benefici fiscali se la suindicata Legge le agevolazioni sono assicurate entro il 31/12/2010?
- Un utente agricolo, attualmente in pensione, dovendo effettuare l’atto di trasferimento con Donazione di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, a favore dei figli coltivatori diretti o Imprenditori Agricoli Professionali, questi possono usufruire delle agevolazioni delle Imposte sopra menzionate (registro, Catastale ed ipotecaria)?
- Per gli Imprenditori Agricoli Professionali o Coltivatori Diretti che hanno acquistato fondi rustici costituendo un Compendio Unico, l’impegno a coltivarlo e a condurlo per un periodo di almeno dieci anni vale soltanto per il terreno oggetto di trasferimento e/o anche per i terreni di proprietà acquisiti prima del trasferimento stesso?
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<p>Le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina erano previste, entro il 31/12/2009, ai sensi del D.L.24 febbraio 1948, nr.114 – Legge 06 agosto 1954, nr.604 e s.m.i.. <br />In riferimento all’articolo 2, comma 4-bis, della Legge 26/02/2010, nr.25, conversione in Legge, con modificazione, del Decreto-Legge 30/12/2009, nr.194, e successivamente con nota esplicativa dell’Agenzia del territorio, con risoluzione nr.36/E del 17/05/2010 e s.m.i., Stabilisce che: al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1 per cento), a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, a favore di coltivatori diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali, richiede l’avvenuta iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale tenuta presso l’INPS del beneficiario dell’agevolazione. <br />Da quanto su esposto gli Uffici regionali non sono più legittimati al rilascio di alcuna certificazione, ai fini del riconoscimento del regime agevolato, prevista dai successivi articoli 3 e 4 della richiamata Legge nr.604 del 1954. <br />SI DOMANDA: <br />- Un Coltivatore Diretto o un Imprenditore Agricolo Professionale volendo acquistare un fondo rustico nell’anno in corso, o nell’anno 2012, a quale normativa invocare i suddetti benefici fiscali se la suindicata Legge le agevolazioni sono assicurate entro il 31/12/2010? <br />- Un utente agricolo, attualmente in pensione, dovendo effettuare l’atto di trasferimento con Donazione di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, a favore dei figli coltivatori diretti o Imprenditori Agricoli Professionali, questi possono usufruire delle agevolazioni delle Imposte sopra menzionate (registro, Catastale ed ipotecaria)? <br />- Per gli Imprenditori Agricoli Professionali o Coltivatori Diretti che hanno acquistato fondi rustici costituendo un Compendio Unico, l’impegno a coltivarlo e a condurlo per un periodo di almeno dieci anni vale soltanto per il terreno oggetto di trasferimento e/o anche per i terreni di proprietà acquisiti prima del trasferimento stesso?</p>