Domanda
Sono il direttore di una società che opera nel settore agricolo. Posso attivare tirocini formativi con un cittadino straniero che risiede in un Paese terzo? Nel caso in cui al termine del periodo di tirocinio volessi assumerlo, qual è l’iter da seguire?
Questo contenuto è riservato agli abbonati alle riviste Edagricole. Abbonati
Sei abbonato a Terra e Vita o ad una delle altre riviste Edagricole e hai già effettuato l’accesso al sito?
Fai login per accedere a questo articolo e a tutti i contenuti a te riservati.
Sei abbonato ad una delle riviste Edagricole ma non hai mai effettuato l’accesso al sito?
Registrati qui con la stessa e-mail utilizzata per la sottoscrizione del tuo abbonamento.
Entro 24 ore verrai abilitato automaticamente alla consultazione dell’articolo e di tutti i contenuti riservati agli abbonati.
Per qualsiasi problema scrivi a abbonamenti@newbusinessmedia.it
Lei può attivare tranquillamente un tirocinio formativo con un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e residente in un Paese terzo. A tal proposito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha anche predisposto a settembre 2022 un vademecum che può essere scaricato.
Il cittadino straniero può venire in Italia per svolgere un tirocinio formativo e realizzare un’esperienza professionalizzante presso un soggetto ospitante a completamento di un percorso di formazione già avviato nel proprio Paese.
Esiste però un vincolo importante da rispettare: il tirocinio non può essere attivato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo né per professionalità elementari, caratterizzate da mansioni generiche e ripetitive, oppure riconducibili alla sfera privata (ad es. lavoro domestico o di cura della persona svolto in ambito familiare).
Il periodo per il quale potrà attivare il tirocinio è compreso tra 3 e 12 mesi, tranne che non ci siano comprovate e ragionevoli motivazioni che ne giustifichino una durata inferiore e che andranno valutate dall’ente territoriale per ogni singolo caso, comprese eventuali proroghe, rispettando quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento.
In base a quanto previsto dall’attuale normativa è necessario che venga sottoscritta una convenzione tra lei (soggetto ospitante) e il soggetto promotore del tirocinio. Inoltre, nella convenzione è necessario chiarire se la copertura assicurativa a chi spetta sottoscrivere contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, oltre che per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice.
Successivamente occorrerà redigere il Piano di Formazione Individuale (Pfi) che deve necessariamente essere firmato dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante. Inoltre, deve essere predisposta una richiesta di visto di approvazione del progetto previsto per il tirocinio formativo, che dovrà essere presentata alla Regione oppure alla Provincia Autonoma territorialmente competente. Una volta ricevuta l’istanza la Regione o la Provincia Autonoma, attraverso gli appositi uffici, dovranno concedere o rifiutare il visto al progetto entro e non oltre 60 giorni. Qualora l’esito dell’istanza sia positivo il visto al Progetto Formativo avrà una validità di 6 mesi e al soggetto promotore verrà restituita la documentazione relativa al tirocinio. Sarà poi compito del soggetto promotore inviare la documentazione al tirocinante che si trova all’estero, in modo che egli possa procedere a richiedere il visto per venire in Italia.