Azienda agricola in zona svantaggiata ed esonero dal pagamento dei contributi

    Adempimenti e giurisprudenza in materia

    Domanda

    Sono un imprenditore agricolo, olivicolo, con terreni e sede aziendale in zona svantaggiata con sede in San Gregorio D'Ippona (VV) in Calabria (obiettivo 1 comunitario). In materia di contributi da versare per lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato stiamo pagando tali contributi sia pure in forma ridotta e ciò in contraddizione a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n°370 del 30/12/1985 la quale ha decretato la illegitimità costituzionale di alcuni articoli in materia di previdenza agricola nelle parti in cui non prevedevano la esenzione del pagamento dei contributi agricoli unificati in agricoltura per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudini inferiori ai 700mt sul livello del mare e delle aziende con terreni ubicati in zone svantaggiate.
    Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale in data 5 giugno 1986 il Pretore di Cosenza in veste di giudice del lavoro con propria sentenza n° 587/86 depositata in cancelleria in data 17 luglio 86 ha condannato, lo SCAU servizio contributi INPS, alla restituzione dei contributi agricoli riscossi a suo tempo a carico di una impresa agricola in zona svantaggiata  con effetto retroattivo decennale.
    A seguito della suddetta sentenza della Corte Costituzionale la Corte di Cassazione con propria sentenza n° 5140 del 1° giugno 1990 ha emanato il principio della non ripetibilità dei contributi agricoli versati dalle Aziende Agricole in zone svantaggiate per effetto della sentenza della Consulta.
    Ed ancora, sempre a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione con propria sentenza n° 14227 del 27 ottobre 2000 ha statuito che il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali (di cui all'art. 1 della legge 48/88 e successive modifiche ed integrazioni) è compatibile e cumulabile con l'ulteriore e diverso beneficio della riduzione-esenzione contributiva delle montane e svantaggiate (di cui all'art. 9 della legge 67/88 e successive modifiche ed integrazioni). Pertanto il sottoscritto scrivente trovandosi con i terreni della propria azienda agricola in territori considerati svantaggiati ai sensi della legge n° 934/77, ovvero ai sensi del d.P.R. n° 601/73 non avrebbe dovuto versare le somme pagate a titolo di oneri sociali per contributi agricoli per i lavoratori agricoli dipendenti.
    Di tutto questo con lettera raccomandata inviata all'INPS in persona del suo legale rappresentante in data 25/05/09 il sottoscritto ha chiesto all'Ente Inps la restituzione di quanto ha fin quì versato per i contributi agricoli.
    A tale lettera non si sono neanche degnati di rispondere. Domanda che dobbiamo-possiamo fare?

    Questo contenuto è riservato agli abbonati alle riviste Edagricole. Abbonati

    Sei abbonato a Terra e Vita o ad una delle altre riviste Edagricole e hai già effettuato l’accesso al sito?
    Fai per accedere a questo articolo e a tutti i contenuti a te riservati.

    Sei abbonato ad una delle riviste Edagricole ma non hai mai effettuato l’accesso al sito?
    Registrati qui con la stessa e-mail utilizzata per la sottoscrizione del tuo abbonamento.
    Entro 24 ore verrai abilitato automaticamente alla consultazione dell’articolo e di tutti i contenuti riservati agli abbonati.

    Per qualsiasi problema scrivi a abbonamenti@newbusinessmedia.it

    <p>Sono un imprenditore agricolo, olivicolo, con terreni e sede aziendale in zona svantaggiata con sede in San Gregorio D'Ippona (VV) in Calabria (obiettivo 1 comunitario). In materia di contributi da versare per lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato stiamo pagando tali contributi sia pure in forma ridotta e ciò in contraddizione a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n°370 del 30/12/1985 la quale ha decretato la illegitimità costituzionale di alcuni articoli in materia di previdenza agricola nelle parti in cui non prevedevano la esenzione del pagamento dei contributi agricoli unificati in agricoltura per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudini inferiori ai 700mt sul livello del mare e delle aziende con terreni ubicati in zone svantaggiate.<br />Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale in data 5 giugno 1986 il Pretore di Cosenza in veste di giudice del lavoro con propria sentenza n° 587/86 depositata in cancelleria in data 17 luglio 86 ha condannato, lo SCAU servizio contributi INPS, alla restituzione dei contributi agricoli riscossi a suo tempo a carico di una impresa agricola in zona svantaggiata  con effetto retroattivo decennale.<br />A seguito della suddetta sentenza della Corte Costituzionale la Corte di Cassazione con propria sentenza n° 5140 del 1° giugno 1990 ha emanato il principio della non ripetibilità dei contributi agricoli versati dalle Aziende Agricole in zone svantaggiate per effetto della sentenza della Consulta.<br />Ed ancora, sempre a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione con propria sentenza n° 14227 del 27 ottobre 2000 ha statuito che il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali (di cui all'art. 1 della legge 48/88 e successive modifiche ed integrazioni) è compatibile e cumulabile con l'ulteriore e diverso beneficio della riduzione-esenzione contributiva delle montane e svantaggiate (di cui all'art. 9 della legge 67/88 e successive modifiche ed integrazioni). Pertanto il sottoscritto scrivente trovandosi con i terreni della propria azienda agricola in territori considerati svantaggiati ai sensi della legge n° 934/77, ovvero ai sensi del d.P.R. n° 601/73 non avrebbe dovuto versare le somme pagate a titolo di oneri sociali per contributi agricoli per i lavoratori agricoli dipendenti.<br />Di tutto questo con lettera raccomandata inviata all'INPS in persona del suo legale rappresentante in data 25/05/09 il sottoscritto ha chiesto all'Ente Inps la restituzione di quanto ha fin quì versato per i contributi agricoli.<br />A tale lettera non si sono neanche degnati di rispondere. Domanda che dobbiamo-possiamo fare?</p>

    Azienda agricola in zona svantaggiata ed esonero dal pagamento dei contributi
    - Ultima modifica: 2010-05-13T00:00:00+02:00
    da Daniele Gualdi
    Azienda agricola in zona svantaggiata ed esonero dal pagamento dei contributi - Ultima modifica: 2010-05-13T00:00:00+02:00 da Daniele Gualdi

    LASCIA UN COMMENTO

    Per favore inserisci il tuo commento
    Per favore inserisci il tuo nome