Domanda
Il caso è quello di una società agricola semplice A, società semplice di persone, che decide di cedere le proprie quote. Quote che vengono vendute nella loro interezza a un nucleo di 4 soci: padre, madre e due figli.
Quesito 1. I soci della società semplice A vendono i diritti di piena proprietà ad essi spettanti. E li cedono a madre e padre per il diritto usufrutto vitalizio e ai due figli per il corrispettivo diritto di nuda proprietà (50 % nuda proprietà a un figlio e 50% nuda proprietà all’altro). E uno dei figli è Iap.
Domanda. La società agricola gestita ora dai nuovi soci, potrà usufruire delle agevolazioni fiscali riservate alle società semplici Iap (che lo sono in virtù del fatto che uno dei 4 soci è Iap) anche se l’unico socio che è Iap è in regime di nuda proprietà?
Quesito 2. Nel momento del rogito per l cessione delle quote i nuovi soci convengono di modificare la ragione sociale della società in oggetto da “società semplice di caio e sempronio” in “società semplice di xx e yz”.
Domanda. Se nella nuova denominazione non compare la denominazione “società agricola” ma solo “società semplice”, il fatto che uno dei soci sia Iap in regime di nuda proprietà garantisce in futuro la possibilità di poter usufruire, come società agricola, delle agevolazioni riconosciute a una società agricola Iap?
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