Diritto di prelazione

    L'autonomia colturale e produttiva

    Domanda

    La sentenza 2767 del 3/4/90 definisce quanto riportato sotto. Questo significa che si deve valutare l’autonomia colturale e produttiva, allo stato di fatto in cui si trovava il terreno e alla destinazione colturale dello stesso in quel momento? Nel momento in cui viene esercitata la prelazione, il fondo, la cui destinazione colturale è seminativo asciutto, era tenuto incolto. Se il terreno fosse coltivato, considerata la sua destinazione colturale di seminativo asciutto, pur essendo culturalmente produttivo, questa produttività non sarebbe sufficiente ad assicurare un’utilità economica apprezzabile. La differenza tra i costi di produzione ed i ricavi sarebbe negativa. Tenendo presente che la produttività economica è data dalla differenza tra i costi fissi e variabili per la coltivazione e i ricavi ottenibili dalla vendita del prodotto raccolto. Lo stesso terreno, se fosse trasformato, e cambiata la sua destinazione colturale (ad es. in ortivo intensivo) diventerebbe economicamente produttivo. Nell’esempio più pratico, il giudice, stando alla giurisprudenza, cosa deve valutare? Deve basare la sua decisione su dati certi e valutabili o anche la possibilità di inventarsi un cambio di coltura in grado di garantire una produttività economica più o meno rilevante?

    Riferimento Normativo:
    SENTENZA DEL 3/4/1990
    “Per fondo si deve intendere un’estensione che abbia una propria autonomia colturale e produttiva e l’indagine relativa deve essere effettuata al momento in cui i diritti di prelazione e di riscatto vengono esercitati”.

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    <p>La sentenza 2767 del 3/4/90 definisce quanto riportato sotto. Questo significa che si deve valutare l’autonomia colturale e produttiva, allo stato di fatto in cui si trovava il terreno e alla destinazione colturale dello stesso in quel momento? Nel momento in cui viene esercitata la prelazione, il fondo, la cui destinazione colturale è seminativo asciutto, era tenuto incolto. Se il terreno fosse coltivato, considerata la sua destinazione colturale di seminativo asciutto, pur essendo culturalmente produttivo, questa produttività non sarebbe sufficiente ad assicurare un’utilità economica apprezzabile. La differenza tra i costi di produzione ed i ricavi sarebbe negativa. Tenendo presente che la produttività economica è data dalla differenza tra i costi fissi e variabili per la coltivazione e i ricavi ottenibili dalla vendita del prodotto raccolto. Lo stesso terreno, se fosse trasformato, e cambiata la sua destinazione colturale (ad es. in ortivo intensivo) diventerebbe economicamente produttivo. Nell’esempio più pratico, il giudice, stando alla giurisprudenza, cosa deve valutare? Deve basare la sua decisione su dati certi e valutabili o anche la possibilità di inventarsi un cambio di coltura in grado di garantire una produttività economica più o meno rilevante?<br /><br /><b>Riferimento Normativo:</b><br />SENTENZA DEL 3/4/1990<br />“Per fondo si deve intendere un’estensione che abbia una propria autonomia colturale e produttiva e l’indagine relativa deve essere effettuata al momento in cui i diritti di prelazione e di riscatto vengono esercitati”.</p>

    Diritto di prelazione
    - Ultima modifica: 2009-09-23T00:00:00+02:00
    da Daniele Gualdi
    Diritto di prelazione - Ultima modifica: 2009-09-23T00:00:00+02:00 da Daniele Gualdi

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