Esenzione imu terreno edificabile coltivato da i.a.p. affittuario

    Chiarimenti sulla normativa

    Domanda

    Vorrei sottoporre all'attenzione dell'esperto questo caso: mio padre, ex c.d. in pensione e senza p. Iva, ha dato in affitto a mio fratello, Iap regolarmente iscritto alla relativa gestione Inps, un terreno sito in area edificabile su cui viene praticata, da mio fratello, una produzione di erba medica. Ora, il fatto che questo terreno venga condotto da persona diversa dal proprietario esula comunque, quest'ultimo, dal pagamento dell'Imu? In altre parole, la nozione di possesso di cui all'art. 9 L. 504/92 (ai fini Ici) ricomprende la posizione dell'affittuario, tale da destinare l'immobile ad un uso agricolo? Faccio presente che il terreno è delimitato da una bassa recinzione e che si trova in zona classificata come montana.

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    Vorrei sottoporre all'attenzione dell'esperto questo caso: mio padre, ex c.d. in pensione e senza p. Iva, ha dato in affitto a mio fratello, Iap regolarmente iscritto alla relativa gestione Inps, un terreno sito in area edificabile su cui viene praticata, da mio fratello, una produzione di erba medica.

    Esenzione imu terreno edificabile coltivato da i.a.p. affittuario
    - Ultima modifica: 2013-01-17T00:00:00+01:00
    da Daniele Gualdi
    Esenzione imu terreno edificabile coltivato da i.a.p. affittuario - Ultima modifica: 2013-01-17T00:00:00+01:00 da Daniele Gualdi

    3 Commenti

    1. Se il terreno è di comproprietà al 50% di me e mio fratello iscritto regolarmente come imprenditore agricolo, ma lavorato da lui al 100% per la sua azienda, a me tocca pagare l’Imu in percentuale o sono esonerato?

      • Gentile lettore, il terreno in questione, nella quota del 50% di cui Lei è proprietario, va assoggettata ad Imu.
        Dobbiamo infatti ricordare che l’esenzione dall’Imu per i terreni agricoli si applica:
        a) indistintamente ad ogni terreno ricadente in aree montane o di collina (delimitate ai sensi
        dell’art. 15 della legge n. 984 del 1977, secondo i criteri individuati dalla Circolare delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993), a prescindere dai soggetti che li possiedono e li conducono;
        b) ai terreni agricoli, anche incolti, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
        c) ai terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
        d) ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
        Fuori da queste ipotesi, l’Imu è dovuta.
        Il Suo quesito verte sulla definizione di “possesso” riferita al caso b). In buona sostanza Lei chiede se la quota di terreno di Sua proprietà, in quanto in realtà condotti da Suo Fratello nell’ambito della propria impresa, possa essere considerata come posseduta da Suo fratello.
        La risposta, a mio modo di vedere, è negativa, anche se nel nostro ordinamento giuridico, in effetti, la nozione di “possesso” è diversa dalla nozione di “proprietà o altro diritto reale”, sebbene ad essa collegata.
        È l’art. 1140 del codice civile a definire il Possesso come «…il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale».
        La proprietà (o uno degli altri diritti reali) consiste in una situazione “di diritto”, mentre il possesso è una situazione “di fatto”.
        Di regola, il proprietario è anche possessore; ma può ben accadere che i due soggetti siano persone diverse.
        E tuttavia, come i miei Maestri hanno insegnato: «Dal possesso si deve distinguere la semplice detenzione, che consiste nell’avere la cosa nella propria materiale disponibilità: ad esempio, abitare un appartamento, coltivare un fondo, fare uso di un automezzo. Occorre, per essere possessore, l’animo o l’intenzione di possedere, ossia l’intenzione di comportarsi come proprietario della cosa (o, nel possesso di altri diritti reali, come usufruttuario, come superficiario ecc.). Perciò è possessore, negli esempi ora fatti, chi abita un appartamento o coltiva un fondo o usa un automezzo senza riconoscere in altri il proprietario…» (Galgano e Tabet, Principi di Diritto Agrario, Zanichelli, 1983).
        Nel Suo caso è ben evidente che Suo fratello riconosce pienamente la Sua quota di proprietà del terreno, cosicché la fattispecie va ricondotta alla “detenzione” e non al “possesso”.
        La quota di terreno in questione, pertanto, a mio avviso devono essere assoggettati all’Imu, a meno che non ricada in uno degli altri casi di esenzione disposti dalla legge.

        Corrado Fusai

    2. Domanda aggiuntiva:
      Mentre ero iscritta da agricoltore mi hanno cambiato parti del terreno in edificabile. Non ho dovuto pagare Imu, ma da quando sto in pensione devo pagare malgrado ho dato in affitto il terreno ad un coltivatore diretta. Ma è possibile che, quando devi vivere con la pensione minima ti chiedono tutti questi soldi all’improvviso?

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