Fabbricati rurali strumentali non abitativi (D10) e possesso di partita IVA

    Chiarimenti sull'obbligatorietà della P.IVA e iscrizione al registro delle imprese

    Domanda

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    <p>Sono proprietario di un fondo agricolo che coltivo direttamente e di un fabbricato che utilizzo in parte come deposito dei prodotti ottenuti dalla coltivazione di quel fondo e in parte come ricovero delle attrezzature e macchine necessarie alla coltivazione dello stesso ma non ho la partita iva. <br />Nel caso in questione il fabbricato ha i requisiti di ruralità ai fini fiscali? <br />Posso richiedere al Catasto il classamento in D10?<br />In merito alla domanda formulata, premesso che: <br />1. I requisiti sono individuati dall’art. 9 c. 3bis D.L. 557/93 2. <br />2. Per l’esenzione (ICI) bisogna iscrivere il fabbricato in categoria D10 (L. 106/2011) <br />3. La richiesta va presentata attraverso il modello C (DM 14/09/2011) <br />bisogna tener presente che: <br />a) nella normativa di riferimento non è dato leggere in nessun enunciato l’obbligo del possesso della partita iva (espressamente prevista per i fabbricati rurali abitativi – vedi iscrizione CCIAA) <br />b) il modello per la comunicazione della variazione di classamento in D10 (allegato C) sembra non prevedere l’obbligo del possesso, dato che il dichiarante alla domanda specifica può rispondere si o no. <br />c) se fosse stata necessaria (conditio sine qua non) per il classamento in D10 sarebbe stato più logico prevedere l’indicazione obbligatoria del n° di partita IVA e non la possibilità di indicarne anche il non possesso. </p><p>Per completezza di dati si riportano gli estratti dei riferimenti normativi citati D.L. 30-12-1993 n. 557 – Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994. Stralcio articolo 9 Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1993, n. 305 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 febbraio 1994, n. 133 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1994, n. 48). </p><p>omissis </p><p>Art. 9. <br />Istituzione del catasto dei fabbricati. […] <br />3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: <br />a) alla protezione delle piante; <br />b) alla conservazione dei prodotti agricoli; <br />c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; <br />d) all’allevamento e al ricovero degli animali; <br />e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (5); <br />f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; <br />g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; <br />h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola; <br />i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (6); <br />l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso (7). </p><p>Codice civile – “Art. 2135. <br />Imprenditore agricolo È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. […] </p><p>Legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia. Stralcio art. 7 </p><p>omissis </p><p>art. 7 Semplificazione fiscale <br />2-bis Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell’articolo 9 del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all&rsquo;Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un’autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell’immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto- legge n.557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni. </p><p>Allegato C al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 settembre 2011 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA PER L’AGGIORNAMENTO DELLE SCRITTURE CATASTALI (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) <br />La presente dichiarazione è esente da bollo ai sensi FABBRICATI RURALI STRUMENTALI <br />[…] <br />Inoltre, dichiara: <br />_ di essere iscritto al Registro delle imprese di cui all’ articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, in qualità di imprenditore agricolo, <br />presso la Camera di Commercio di al n.                                                                    _ Si _ No <br />_ di essere titolare di partita IVA n. ___________________________________ 3 _ Si _ No <br />che i fabbricati strumentali all’attività agricola menzionati nella domanda cui la presente.</p>

    Fabbricati rurali strumentali non abitativi (D10) e possesso di partita IVA
    - Ultima modifica: 2012-04-11T00:00:00+02:00
    da Daniele Gualdi
    Fabbricati rurali strumentali non abitativi (D10) e possesso di partita IVA - Ultima modifica: 2012-04-11T00:00:00+02:00 da Daniele Gualdi

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