Domanda
Sono un agricoltore che applica il regime Iva ordinario. Produco uva che poi consegno alla vicina cantina sociale. Per il trasporto dell’uva non ho mai compilato alcun documento; il mio vicino, anch’egli viticoltore, invece mi dice che deve essere sempre compilato un apposito documento prima di iniziare il trasporto. Vorrei sapere se ho violato qualche norma.
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<p>Sono un agricoltore che applica il regime Iva ordinario. Produco uva che poi consegno alla vicina cantina sociale. Per il trasporto dell’uva non ho mai compilato alcun documento; il mio vicino, anch’egli viticoltore, invece mi dice che deve essere sempre compilato un apposito documento prima di iniziare il trasporto. Vorrei sapere se ho violato qualche norma.</p>
Buona sera.
Gradirei sapere qual è il quantitativo max di uva da vino in kg che un privato può trasportare senza alcun documento.
Grazie.
Eugenio
I casi di deroga previsti all’articolo 25 del Reg. (CE) 436/2009 non contemplano la fattispecie citata dal lettore e, nel caso di trasporto di uve da vino, precisano esenzioni all’emissione del documento a favore dei produttori che, per proprio conto, provvedono (nella stessa zona viticola) al trasporto delle uve da vino dal vigneto alla cantina per una distanza inferiore a 40 km.
Allo stesso modo, fatti salvi gli obblighi di natura fiscale, sono disciplinati casi di deroga all’emissione del documento di trasporto per i prodotti vitivinicoli confezionati (in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri), etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, se il quantitativo totale trasportato non supera i 5 litri per il mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato e 100 litri per tutti gli altri prodotti così come il trasporto, effettuato da privati, di vini e di mosti di uve parzialmente fermentati, destinati al consumo familiare del destinatario, se il quantitativo trasportato non eccede 30 litri.
Pertanto, tornando alla fattispecie esposta dal lettore, nel caso in cui un produttore venda uve da vino ad un privato, che provvede egli stesso al trasporto, si ritiene che sia comunque tenuto all’emissione del documento di trasporto previsto per la circolazione dei prodotti vitivinicoli.
Marco Tullio Parisi