Ici e ruralità dei fabbricati del pensionato non agricolo

    I requisiti oggettivi e soggettivi da rispettare

    Domanda

    È evidente che nel comportamento del Comune c’è qualcosa che non va, infatti la questione del reddito o c’è e quindi c'era anche quando il lettore era dipendete dell’Università o non c’era e quindi non c’è neppure oggi.

    Come ho già avuto occasione di dire in altri interventi la norma citata che è nata per agevolare i pensionati dell'agricoltura, che possono usufruire del requisito della ruralità anche durante il periodo della pensione, di fatto è divenuta poi ostativa per i soggetti diversi dai pensionati non agricoli e per i possessori di altri redditi in quanto il legislatore ha fatto riferimento al reddito complessivo e non allo specifico reddito da pensione agricola. 

    È il caso di chiarire l’aspetto letterale “il volume d’affari derivante dalle attività agricole (per volume d’affari si intende il dato indicato al rigo E40 della dichiarazione Iva) del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo…. (il termine è ulteriormente ridottto al venticinque per cento nelle zone montane)”. Tale norma è applicabile sia alla situazione precedente di dipendente che a quella attuale di pensionato. Da più parti si era richiesta la variazione di questa norma per limitarla all’agevolazione per i pensionati e alla strumentalità effettiva dei fabbricati negli altri casi. La Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/06) interviene sui fabbricati rurali con l’art. 2 comma 36/37, “il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà sempre che tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo” (attenzione si dice imprenditore agricolo ai sensi dell’art.2135 c.c. e non imprenditore agricolo a titolo principale) e siano iscritti nel registro delle imprese in apposita sezione speciale (Legge n. 580/93). Quindi adesso è espressamente richiesta l’iscrizione dell’esercente l’attività agricola al registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, e quello è il requisito.

    Il problema però rimane: l’immobile è strumentale in quanto al lettore serve per condurre il fondo? Sussiste quindi il legame funzionale con il fondo agricolo e quindi l’esercizio dell’attività agricola e l’edificio, vi sono quindi i requisiti di ruralità. L’immobile è sì detenuto da un pensionato non agricolo, ma lo stesso è anche un soggetto imprenditoriale che esercita l’attività agricola (art. 2135 c.c.). Quindi è giusto che il Comune abbia dei dubbi sulla strumentalità e sulla correttezza della norma e in questa fase abbia fatto autotutela. Debbo però essere molto cauto in ordine ad una definitiva decisione in quanto in mancanza di un intervento legislativo la norma rimane e d’altra parte anche la suprema Corte costituzionale che si è occupata della questione nell’ordinanza n.366 del 7.11.2003 ha fornito nel merito due importanti principi contrastanti:
    - “la norma introduce un’agevolazione fiscale la cui giustificazione risiede in un intento di incentivazione dell’attività agricola, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l’art. 44 della Cost.”;
    - “in relazione alla suddetta razio incentivante, non appare manifestatamente irragionevole che dal beneficio siano esclusi … i soggetti …che non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito”.

    Come si vede le prime conclusioni della Corte rimettono poi alla discrezionalità del legislatore la materia. Infine debbo precisare che non è lo stesso caso dei quesiti sopra pros

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    <p>Sono titolare di un’azienda agricola cerealicola di circa quaranta ettari ed all’interno dell’azienda ho tre fabbricati rurali abitativi di cui uno utilizzato da me (di tre stanze), uno dal mio operaio agricolo (sei stanze) e uno da mia figlia (villetta di 7 stanze). Ho da sempre corrisposto al Comune l’Ici solo sul fabbricato di mia figlia in quanto lavora all’Università e non ha alcuna attinenza all’attività agricola. Io abito a Mantova ma per condurre la mia azienda che si trova a oltre 200 km dalla mia residenza ho bisogno di avere un punto di appoggio nell’abitazione aziendale. Orbene, fino al 31.12.2005 io svolgevo la mia professione di medico presso l’Università e conducevo l’azienda agricola. In tale situazione non ho avuto nessun problema con il Comune che mi rinosceva l’esonero deall’Ici. Successivamente dal 1.1.2006 sono andato in pensione e il Comune mi ha comunicato che in base alla lett. B) dell’art. 9 del D.L. 557/1993 convertito nella Legge 133/1993 devo pagare l’Ici in quanto il reddito della mia pensione extra-agricola è superiore al volume d’affari dell’azienda agricola. Il mio commercialista ha fatto ricorso contro il provvedimento sostenendo la strumentalità del fabbricato e che tale disposizione vale solo per i lavoratore che hanno un reddito derivante da attività agricola. Il Comune ha subito fatto autotela e ha accolto il mio ricorso sulla strumentalità del fabbricato ma, sostenendo che la cosa non è chiara, ha annunciato che si sarebbero documentati presso l’Anci riservandosi di decidere. Cosa devo fare?</p>

    Ici e ruralità dei fabbricati del pensionato non agricolo
    - Ultima modifica: 2009-03-31T00:00:00+02:00
    da Daniele Gualdi
    Ici e ruralità dei fabbricati del pensionato non agricolo - Ultima modifica: 2009-03-31T00:00:00+02:00 da Daniele Gualdi

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