Il Contratto di affitto agrario

    Domanda

    Sono proprietario, unitamente a mia madre e mio fratello (in diriva di eredità) di alcuni appezzamenti di terreno agricolo circa 3 ettari in totale, ma frazionati in piccoli appezzamenti).
    Non siamo imprenditori agricoli; mia madre risulta come pensionata dei coltivatori diretti.
    Mi è stato proposto di affittarli, pertanto vi chiedo:
    1) quanto deve durare per legge l’affitto? Leggo di 15 anni, oppure di 6, oppure di qualunque durata temporale si voglia, qual è la durata imposta per legge? Preciso che i terreni verranno affittati x usi agricoli.
    2) il contratto di affitto deve essere sottoscritto da tutti i proprietari? Nel caso, il reddito derivante dal’affitto va dichiarato da ciascuno dei proprietari o basta che lo dichiari solamente uno?
    3) C’è qualche ente, sindacato ecc. che possa assistermi nella stipula del contratto di affitto e darmi delucidazioni?

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    <p style="text-align: justify;">Sono proprietario, unitamente a mia madre e mio fratello (in diriva di eredità) di alcuni appezzamenti di terreno agricolo circa 3 ettari in totale, ma frazionati in piccoli appezzamenti). <br />Non siamo imprenditori agricoli; mia madre risulta come pensionata dei coltivatori diretti. <br />Mi è stato proposto di affittarli, pertanto vi chiedo: <br />1) quanto deve durare per legge l’affitto? Leggo di 15 anni, oppure di 6, oppure di qualunque durata temporale si voglia, qual è la durata imposta per legge? Preciso che i terreni verranno affittati x usi agricoli. <br />2) il contratto di affitto deve essere sottoscritto da tutti i proprietari? Nel caso, il reddito derivante dal’affitto va dichiarato da ciascuno dei proprietari o basta che lo dichiari solamente uno? <br />3) C’è qualche ente, sindacato ecc. che possa assistermi nella stipula del contratto di affitto e darmi delucidazioni?</p>

    Il Contratto di affitto agrario
    - Ultima modifica: 2012-02-29T00:00:00+01:00
    da Daniele Gualdi
    Il Contratto di affitto agrario - Ultima modifica: 2012-02-29T00:00:00+01:00 da Daniele Gualdi

    4 Commenti

    1. Buonasera.
      Mi trovavo a spulciare questi articoli poiché vorrei trovare una soluzione, ove possibile, alla situazione che sta coinvolgendo mio fratello. Quest’ultimo ha stipulato un “contratto agrario di Affitto” (legge 203 del 1982), in cui per clausole espressamente dichiarate da entrambi gli stipulanti, la scadenza è stata fissata in 3 anni e senza alcun rinnovo implicito.
      La scadenza è ormai prossima e i proprietari del rustico, per stipulare il nuovo contratto, richiedono un affitto il cui valore supera il 100% rispetto all’affitto iniziale.
      La mia domanda è: legalmente è possibile aumentare un affitto del più del 100%? La cosa mi sembra assurda.
      Ringrazio chi avrà del tempo da dedicarmi per una risposta.
      Cordiali Saluti
      Giusy

      • La prima questione da porsi è se veramente il contratto abbia durata di tre anni, perché il lettore non specifica se nella sua stipulazione siano stati osservate le formalità previste dall’art. 45 della legge n. 203/1982 e cioè se i contraenti siano stati assistiti dai rappresentanti “delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro organizzazioni provinciali” (è necessario che tali rappresentanti, oltre ad avere prestato effettiva assistenza, abbiano anche sottoscritto il contratto). Se così non fosse il problema proposto dal lettore sarebbe superato, perché il contratto e tutte le sue clausole conformi alla legge rimarrebbero valide, inclusa la misura del canone, ma avrebbe durata di anni quindici come previsto dall’art. 1 della citata legge.
        Dal momento che il lettore non ne parla è verosimile che questa sia la situazione reale, tuttavia nel caso che sia stata validamente pattuita la clausola riguardante la scadenza triennale e l’esclusione del rinnovo tacito e, quindi, il contratto sia davvero in scadenza non esiste nessuna norma che disciplini la misura del canone da quando le disposizioni della legge n. 203/1982 che dettavano le regole per la determinazione dell’equo canone (art. 9) sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale. Se il canone adesso richiesto è veramente fuori mercato e il fratello del lettore non intende accettarlo, lo stesso deve dire (preferibilmente per iscritto) al proprietario che lo ritiene eccessivo e per questo non può stipulare il nuovo contratto, aggiungendo che intende però avvalersi del disposto di cui all’art. 4-bis di detta legge (introdotto dal Decreto Legislativo n.228/2001) e cioè che il concedente, nel caso voglia affittare il fondo a terzi, resta tenuto a comunicargli le offerte ricevute (ovviamente inclusive della misura del canone) mediante lettera raccomandata (dal ricevimento di questa lettera il conduttore ha quarantacinque giorni per offrire condizioni uguali a quelle comunicategli). Dal momento che il 2° comma di tale articolo specifica che tale diritto di prelazione (che a parità di condizioni dà la precedenza al vecchio conduttore) non spetta “quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l’affitto”, il fratello deve stare bene attento a precisare con assoluta chiarezza che vorrebbe rinnovare il contratto, ma non può farlo alle nuove condizioni proposte. Ovviamente per avere successo (e non perdere la conduzione del fondo) è necessario che il canone richiesto sia veramente fuori mercato e sia quindi improbabile che il proprietario trovi un terzo disposto ad accettarlo (se lo trova, pazienza – è un rischio che va accettato –).

        Francesco Mario Agnoli

    2. Sono proprietario di un ettaro di terreno. L’ho’ diviso in trenta lotti da 200 metri quadri. E nessuno mi sa’ dire come
      devo comportarmi per affittarli per piantare ortaggi a privati. Comunque voglio mettermi in regola e pagare le rispettive
      tasse dovute. Grazie anticipatamente.

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