Domanda
Vi sarei grato se mi darete conferma circa l’esenzione IMU per i terreni Montani dopo l’approvazione del Decreto 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito in legge il 26/04/2012, cosi come indicato in una Vostra risposta del 10/04/2012 che ho copiato in calce.
Premetto che non sono coltivatore diretto e ho degli appezzamenti di terreni agricoli presso la X Comunità Montana dell’Alta Val D’Aniene, nel Comune di Agosta, per i quali vi era l’esenzione del pagamento dell’ICI.
Grazie della preziosa collaborazione e di ogni ulteriore precisazione e/o delucidazione in merito.
10 aprile 2012
IMU per i terreni montani
Nuove disposizioni fiscali
Dalle informazioni attinte ho capito che l’Imu sostituirà sia l’Ici, che l’Irpef e le relative addizionali.
Ho un dubbio in proposito: i terreni montani continuano ad essere esenti dall’IMU così come lo erano all’Ici.
Si continuerà quindi a pagare regolarmente, all’atto della compilazione del Mod. UNICO, in base al reddito dominicale e agrario (Quadro RA e RD) o, paradossalmente, i terreni montani sarebbero esentati anche da questa tassazione?
Qual è il comportamento corretto da adottare all’atto della dichiarazione dei redditi per l’anno 2012 (da presentare nel 2013)?
L’IMU è stata introdotta nel nostro ordinamento fiscale in riferimento all’articolo 8 del decreto legislativo sul federalismo fiscale, con la precisazione, però, che l’imposta si applica anche alla prima casa.
L’Imu sostituisce Ici, Irpef e relative addizionali (ha sostituito l’Ire Ex-Irpef e le relative imposte addizionali regionali e comunali).
Si applica sui tutti gli immobili, con esclusione del reddito da locazione dei terreni ad uso non agricolo e dei fabbricati.
Il reddito dell’affitto dei fabbricati continuerà ad essere dichiaro nel quadro “B” della dichiarazione dei redditi con il vecchio sistema o con le modalità agevolate della cedolare secca. Nell’Unico 2013 (redditi 2012) non mancheranno certo le novità .. ci segua sulla rivista ne’ parleremo sicuramente.
Per quanto riguarda i terreni montani debbo dire che già il decreto originario che ha introdotto l’Imu prevedeva l’esenzione.
Quindi è confermata l’esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Per quanto riguarda i terreni montani, l’estensione dell’agevolazione Imu sulle imposte dirette debbo dire che avendo il legislatore utilizzato il termine di esenzione dal pagamento dell’imposta e non esclusione riterrei che sussistono le condizioni per cui non debbano essere più dichiarati.
Su questo però attendiamo il parere definitivo dell’Agenzia delle Entrate.
Risposta a cura di: Luciano Boanini
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<p>Vi sarei grato se mi darete conferma circa l’esenzione IMU per i terreni Montani dopo l’approvazione del Decreto 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito in legge il 26/04/2012, cosi come indicato in una Vostra risposta del 10/04/2012 che ho copiato in calce. <br />Premetto che non sono coltivatore diretto e ho degli appezzamenti di terreni agricoli presso la X Comunità Montana dell’Alta Val D’Aniene, nel Comune di Agosta, per i quali vi era l’esenzione del pagamento dell’ICI.<br />Grazie della preziosa collaborazione e di ogni ulteriore precisazione e/o delucidazione in merito.<br /><br />10 aprile 2012 <br />IMU per i terreni montani<br />Nuove disposizioni fiscali<br />Dalle informazioni attinte ho capito che l’Imu sostituirà sia l’Ici, che l’Irpef e le relative addizionali. <br />Ho un dubbio in proposito: i terreni montani continuano ad essere esenti dall’IMU così come lo erano all’Ici. <br />Si continuerà quindi a pagare regolarmente, all’atto della compilazione del Mod. UNICO, in base al reddito dominicale e agrario (Quadro RA e RD) o, paradossalmente, i terreni montani sarebbero esentati anche da questa tassazione? <br />Qual è il comportamento corretto da adottare all’atto della dichiarazione dei redditi per l’anno 2012 (da presentare nel 2013)?<br />L’IMU è stata introdotta nel nostro ordinamento fiscale in riferimento all’articolo 8 del decreto legislativo sul federalismo fiscale, con la precisazione, però, che l’imposta si applica anche alla prima casa. <br />L’Imu sostituisce Ici, Irpef e relative addizionali (ha sostituito l’Ire Ex-Irpef e le relative imposte addizionali regionali e comunali). <br />Si applica sui tutti gli immobili, con esclusione del reddito da locazione dei terreni ad uso non agricolo e dei fabbricati. <br />Il reddito dell’affitto dei fabbricati continuerà ad essere dichiaro nel quadro “B” della dichiarazione dei redditi con il vecchio sistema o con le modalità agevolate della cedolare secca. Nell’Unico 2013 (redditi 2012) non mancheranno certo le novità .. ci segua sulla rivista ne’ parleremo sicuramente. <br />Per quanto riguarda i terreni montani debbo dire che già il decreto originario che ha introdotto l’Imu prevedeva l’esenzione. <br />Quindi è confermata l’esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Per quanto riguarda i terreni montani, l’estensione dell’agevolazione Imu sulle imposte dirette debbo dire che avendo il legislatore utilizzato il termine di esenzione dal pagamento dell’imposta e non esclusione riterrei che sussistono le condizioni per cui non debbano essere più dichiarati. <br />Su questo però attendiamo il parere definitivo dell’Agenzia delle Entrate.<br /><br />Risposta a cura di: Luciano Boanini <br /><br /><br /> </p>