Domanda
Sono proprietario di un fondo agricolo di 3 ha confinante da un lato con un fondo sottostante con una scarpata naturale esistente da sempre, che declinava dal mio fondo verso il fondo sottostante.
Il proprietario del fondo sottostante con un escavatore ha tagliato la scarpata, dicendo che era sua proprietà, eliminando la terra della scarpata e creando così, al posto della scarpata, un muro di terra perpendicolare.
Ho letto che la scarpata, di regola, appartiene al fondo superiore, perchè strutturalmente incorporata con le terre a monte, però, essendo in causa legale con il confinante, il mio legale non riesce a trovare la legge o la giustificazione tecnica a sostegno della mia tesi che la scarpata vada col fondo superiore. Vorrei conoscere questa legge o la giustificazione o le fonti da cui derivi che la scarpata vada col fondo superiore.
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L’articolo nominato nella domanda sopra citato è di notevole interesse agricolo, forestale ed ambientale.
Per tale ragione deve essere specificatamente circostanziato e completato da corrette informazioni bibliografiche.
In breve, il lavoro “La proprietà della scarpata è definita in catasto” non ha riferimenti bibliografici validi per cui esso risulta meno efficace del tema tema trattato. Si prega di fornire dettagli bibliografici dove si possono reperire quanto trattato nell’argomento.
Pasquale Martiniello
Gentile lettore, come specificato nella risposta, il quesito fa riferimento a una norma che non esiste. Se vuole approfondire il tema faccia riferimento all’articolo del Codice civile e alla sentenza citate nella risposta.