Ruralità dei fabbricati, legata al possesso non alla proprietà

    E' necessario un titolo legittimo di uso, come l'affitto del terreno

    Domanda

    Dopo avere ricevuto una risposta dall’esperto della rivista in merito alla ruralità dei fabbricati mi sono recato alla mia associazione di categoria, ma mi è arrivata una doccia fredda. Infatti l’esperto dell’associazione mi ha fatto notare che il Dpr 23 marzo 1998 n. 139 elenca i requisiti da soddisfare per il riconoscimento della ruralità del fabbricato abitativo fra i quali ve ne sono due che io non possiedo e che sono:
    - n. 3 lettera a) possesso del fabbricato: a mia moglie non sarebbe riconosciuto il possesso del fabbricato in quanto non proprietaria, poiché, stando alla loro interpretazione, in questo caso la parola possesso significa proprietà. Ciò, nonostante mia moglie abiti nel fabbricato stesso e rivesta la qualifica di coadiuvante iscritta all’Inps ai fini previdenziali nella fascia di 156 gg annui come previsto dallo stesso articolo.
    - n. 3 lettera d) volume d’affari: il mio volume d’affari, purtroppo, in questi ultimi anni non ha raggiunto il 50% del reddito globale per varie cause (forti grandinate, crisi di mercato della frutta, reimpianti di frutteti ecc.) per cui non possederei il requisito previsto. Sicché si verifica il paradosso per cui oltre al danno subìto per le suddette cause, si aggiunge la beffa, cioè la casa non è più rurale con le note conseguenze. Non convinto della razionalità di questa interpretazione, su suggerimento della stessa organizzazione mi sono recato presso l’ufficio Ici di Ravenna ove, per poter esaminare bene il mio caso e quindi formulare una risposta adeguata ufficialmente, mi è stato consigliato di inoltrare un'istanza di interpello, cosa che ho subito fatto. Alla presentazione della stessa è seguito un animato scambio di interpretazioni con il funzionario preposto il quale si è arroccato sulla sua posizione, fra l’altro identica a quella dell'esperto dell’associazione. In conclusione, secondo lo stesso, dovrei dichiarare spontaneamente la non ruralità del fabbricato, oppure attendere l’accertamento e fare eventualmente ricorso.
    Sia per l’esperto dell’associazione che per il funzionario dell’ufficio Ici la risposta che mi è stata data pubblicamente sulla rivista non è corretta quando afferma che per la ruralità è sufficiente che il titolare del diritto di proprietà abbia il possesso del fabbricato, eserciti la qualifica di imprenditore agricolo (art. 2135 del c.c.) sia titolare di partita Iva e di conseguenza sia iscritto al registro delle imprese (CCIAA competente), tutti requisiti che fra l’altro il sottoscritto possiede.

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    <p>Dopo avere ricevuto una risposta dall’esperto della rivista in merito alla ruralità dei fabbricati mi sono recato alla mia associazione di categoria, ma mi è arrivata una doccia fredda. Infatti l’esperto dell’associazione mi ha fatto notare che il Dpr 23 marzo 1998 n. 139 elenca i requisiti da soddisfare per il riconoscimento della ruralità del fabbricato abitativo fra i quali ve ne sono due che io non possiedo e che sono: <br />- n. 3 lettera a) possesso del fabbricato: a mia moglie non sarebbe riconosciuto il possesso del fabbricato in quanto non proprietaria, poiché, stando alla loro interpretazione, in questo caso la parola possesso significa proprietà. Ciò, nonostante mia moglie abiti nel fabbricato stesso e rivesta la qualifica di coadiuvante iscritta all’Inps ai fini previdenziali nella fascia di 156 gg annui come previsto dallo stesso articolo.<br />- n. 3 lettera d) volume d’affari: il mio volume d’affari, purtroppo, in questi ultimi anni non ha raggiunto il 50% del reddito globale per varie cause (forti grandinate, crisi di mercato della frutta, reimpianti di frutteti ecc.) per cui non possederei il requisito previsto. Sicché si verifica il paradosso per cui oltre al danno subìto per le suddette cause, si aggiunge la beffa, cioè la casa non è più rurale con le note conseguenze. Non convinto della razionalità di questa interpretazione, su suggerimento della stessa organizzazione mi sono recato presso l’ufficio Ici di Ravenna ove, per poter esaminare bene il mio caso e quindi formulare una risposta adeguata ufficialmente, mi è stato consigliato di inoltrare un’istanza di interpello, cosa che ho subito fatto. Alla presentazione della stessa è seguito un animato scambio di interpretazioni con il funzionario preposto il quale si è arroccato sulla sua posizione, fra l’altro identica a quella dell’esperto dell’associazione. In conclusione, secondo lo stesso, dovrei dichiarare spontaneamente la non ruralità del fabbricato, oppure attendere l’accertamento e fare eventualmente ricorso.<br />Sia per l’esperto dell’associazione che per il funzionario dell’ufficio Ici la risposta che mi è stata data pubblicamente sulla rivista non è corretta quando afferma che per la ruralità è sufficiente che il titolare del diritto di proprietà abbia il possesso del fabbricato, eserciti la qualifica di imprenditore agricolo (art. 2135 del c.c.) sia titolare di partita Iva e di conseguenza sia iscritto al registro delle imprese (CCIAA competente), tutti requisiti che fra l’altro il sottoscritto possiede.</p>

    Ruralità dei fabbricati, legata al possesso non alla proprietà
    - Ultima modifica: 2009-03-31T00:00:00+02:00
    da Daniele Gualdi
    Ruralità dei fabbricati, legata al possesso non alla proprietà - Ultima modifica: 2009-03-31T00:00:00+02:00 da Daniele Gualdi

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