Domanda
Il Dlgs. 99/2004 ha introdotto la figura dello Iap nell’ordinamento legislativo italiano è stato integrato e modificato dal Dl. n. 101/2005 che al comma 2 dell’art. 1 stabilisce l’introduzione al Dl. 99/2004 del comma 3 bis che recita testualmente “La qualifica di Iap può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società”.
La Determina del dirigente sezione Alimentare n. 49 del 15/2/2016 della Regione Puglia concernente delle precisazioni in merito ai requisiti e all’iter per l’iscrizione come Iap precisa che la qualifica di Iap può essere apportata da parte dell’amministratore “ ad una sola società”. Si pongono i seguenti quesiti:
1) Per società si intende qualsiasi società, sia essa di capitali che di persone? (quindi anche le società semplici?);
2) Se la società di persone è stata equiparata ad una ditta individuale, l’amministratore di due soc. semplici agricole può apportare la qualifica di Iap ad entrambe o ad una sola?
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