Successione ereditaria per testamento

    Vendita di quota ereditaria

    Domanda

    All’attenzione dell’esperto Mario Giuseppe Paolucci

    Sono un abbonato del Sole24Ore. Ho letto con interesse la sua risposta del 26 marzo 2012 relativa a “Vendita di terreni agricoli. Trasferimento di una quota ereditaria o parte di essa”, perché mi trovo a dover risolvere un problema di natura simile. Mi permetto di sottoporle il mio quesito nella speranza che Lei mi possa aiutare a chiarirmi le idee.
    La ringrazio anticipatamente.
    Quesito
    In seguito a successione ereditaria per testamento, due sorelle sono divenute proprietarie al 50% di un bene indiviso: un podere costituito da un cascinale e da due terreni di dimensioni diverse, di cui uno contiguo al cascinale e l’altro no. Nessuna delle due è coltivatrice diretta.
    a) Se esse volessero, di comune accordo e congiuntamente, vendere a terzi una parte della proprietà comune (uno dei due terreni oppure il cascinale), potrebbero farlo senza effettuare alcuna divisione legale del podere e mantenendo la comunione tra loro due?
    b) E se, successivamente, una delle due volesse acquistare la quota rimasta dell’altra, potrebbe ancora esercitare il suo diritto di prelazione in quanto coerede, come previsto dall’art. 732 del C.C.?
    Infine, relativamente alla sua risposta del 26/3/12, non mi è chiara una cosa: come può un coerede alienare “un apposito fondo rustico, facente parte di una comunione ereditaria”, dal momento che non ne è l’unico proprietario? E se gli altri coeredi non sono d’accordo? Non devono firmare tutti l’atto di vendita?
    Vorrebbe dire, nel caso da me segnalato, che una delle due sorelle potrebbe vendere uno dei due terreni o la cascina anche se l’altra non vuole? E come si stabilisce a quale quota % corrisponde il bene venduto?
    (Chiedo scusa per la mia ignoranza. Forse non ho capito cos’è la comunione ereditaria o cosa si intenda per fondo rustico)
    Grazie ancora per la sua attenzione e per il suo tempo.
    Spero di ricevere presto una sua risposta.
     

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    <p style="text-align: justify;">All’attenzione dell’esperto Mario Giuseppe Paolucci</p><p style="text-align: justify;">Sono un abbonato del Sole24Ore. Ho letto con interesse la sua risposta del 26 marzo 2012 relativa a “Vendita di terreni agricoli. Trasferimento di una quota ereditaria o parte di essa”, perché mi trovo a dover risolvere un problema di natura simile. Mi permetto di sottoporle il mio quesito nella speranza che Lei mi possa aiutare a chiarirmi le idee.<br />La ringrazio anticipatamente.<br />Quesito<br />In seguito a successione ereditaria per testamento, due sorelle sono divenute proprietarie al 50% di un bene indiviso: un podere costituito da un cascinale e da due terreni di dimensioni diverse, di cui uno contiguo al cascinale e l’altro no. Nessuna delle due è coltivatrice diretta.<br />a) Se esse volessero, di comune accordo e congiuntamente, vendere a terzi una parte della proprietà comune (uno dei due terreni oppure il cascinale), potrebbero farlo senza effettuare alcuna divisione legale del podere e mantenendo la comunione tra loro due?<br />b) E se, successivamente, una delle due volesse acquistare la quota rimasta dell’altra, potrebbe ancora esercitare il suo diritto di prelazione in quanto coerede, come previsto dall’art. 732 del C.C.?<br />Infine, relativamente alla sua risposta del 26/3/12, non mi è chiara una cosa: come può un coerede alienare “un apposito fondo rustico, facente parte di una comunione ereditaria”, dal momento che non ne è l’unico proprietario? E se gli altri coeredi non sono d’accordo? Non devono firmare tutti l’atto di vendita?<br />Vorrebbe dire, nel caso da me segnalato, che una delle due sorelle potrebbe vendere uno dei due terreni o la cascina anche se l’altra non vuole? E come si stabilisce a quale quota % corrisponde il bene venduto?<br />(Chiedo scusa per la mia ignoranza. Forse non ho capito cos’è la comunione ereditaria o cosa si intenda per fondo rustico)<br />Grazie ancora per la sua attenzione e per il suo tempo.<br />Spero di ricevere presto una sua risposta.<br /> </p>

    Successione ereditaria per testamento
    - Ultima modifica: 2012-07-03T00:00:00+02:00
    da Daniele Gualdi
    Successione ereditaria per testamento - Ultima modifica: 2012-07-03T00:00:00+02:00 da Daniele Gualdi

    1 commento

    1. Titolo : atto di acquiescenza questo sconosciuto o no?

      L’ osservazione riguarda la vendita di un bene ricevuto in eredità per testamento (nelcaso olografo)laddove gli adempimenti previsti sono stati eseguiti :pubblicazione e registrazione del testamento .Detto bene è interamente per come disposto di proprieta’ . Altri eredi hanno ricevuto altri immobili per disposizione testamentaria Tutti i documenti di rito (dichiarazione di successione già presentata all’agenzia delle entrate) prodotti per la redazione de rogito.Oltre alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità obbligatoria per legge le cui spese all’insegna delle norme previgenti sono a carico del venditore(nel caso in specie) ci si chiede se occorra qualche altro adempimento a garanzia del compratore . E’ chiaro che la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità si deve fare .
      A proposito di atto di acquiescenza

      Il compratore puo’ chiedere oltre a quanto sopra a sua garanzia obbligatoriamente un ‘azione di acquiescenza dell’eredità ricevuta da parte di tutti gli eredi ?. Gli stessi se acconsentono (ivi compreso il venditore erede) possono produrre un certificato sostitutivo di un atto di notorieta’ a firma dei predetti resa dinanzi a P.U. oppure chiedere al notaio del venditore d’inserire nell’atto da redigere l’aggiunta di tale acquiescenza seppure non incontrovertibilmente necessario ?In questo ultimo caso gli eredi non interessati al rogito devono fronteggiare spese inaspettate . Il c.d. atto di acquiescenza non è un atto trascrivibile a se stante e non essenziale per la stipula dell’atto notarile .Vero è che se introdotto nel rogito assume l’assetto di un atto negoziale che puo’essere ricevuto solo dal notaio. La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità non garantisce la sfera giuridica del compratore ? Quindi il capriccio e/o pretesa dal compratore potrebbe essere non accolta.Per altro la fattispecie non riguarda donazione ma come predetto bene ricevuto in eredità per successione testamentaria. Confido a richiesta visualizzare eventuale riscontro anche mia posta elettronica . Grazie per l’ospitalità

      Dr. Carlo Teri -Catania

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