Domanda
La nostra azienda ha per oggetto un’attività florovivaistica che svolge sotto forma di Società semplice agricola; i due unici soci sono imprenditori agricoli mentre alcuni collaboratori familiari sono iscritti alla gestione INPS per la contribuzione agricola. Recentemente, è stata eseguita da un perito la stima del valore dell’azienda con il metodo patrimoniale semplice ed il perito ha ritenuto che il settore non comporti situazioni nelle quali il valore dell’azienda agricola “trascenda” significativamente gli elementi patrimoniali per incorporare fattori di redditività legati a specificità e sinergie tecnologiche, organizzative e colturali.
La Società semplice, inoltre, non esercita attività connesse alla propria eccedenti la potenzialità dei fondi e non rientranti nel reddito agrario: i fondi sono in affitto.
In sostanza, il perito ha ritenuto che nel nostro caso nessun sovra reddito (avviamento) sarebbe stimabile versandosi al di fuori dell’ambito del reddito d’impresa – art. 86, comma 2, del TUIR - e, dunque, per carenza del presupposto impositivo.
Siete d’accordo con l’impostazione del perito? Ritenete che nelle aziende agricole, individuali o in forma societaria semplice, si possa configurare un avviamento?
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