Attività agricole connesse, limiti e prevalenza

    Vendere vini di terzi è commercio

    Domanda

    Opero in regime Iva normale nel settore vitivinicolo. In riferimento all’art. 2135 co. 3, c.c., riguardante le attività agricole connesse che hanno per oggetto la manipo- lazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, anche acquistati da terzi, oltre al rispetto dell’appartenenza alla stessa categoria merceologica, al dover sottoporre gli stessi prodotti alla manipo- lazione e alla quantità prevalente, si devono rispettare altre condizioni riguardan- ti il limite di reddito (ottenuto dalla vendita dei prodotti agricoli di provenienza altrui)? Il limite di € 160.000 di reddito proveniente dalla vendita di prodotti altrui, valido per le imprese agricole individuali, riguarda solo il caso di vendita diretta di prodotti di provenienza di terzi, che non subiscono manipolazioni e trasfor- mazioni? Nel caso in cui i prodotti agricoli di provenienza di terzi, non fossero facilmente individuabili sia in termini quantitativi, che di reddito prodotto, come ci si dovrebbe regolare? Nel caso di calamità atmosferica che ha compromesso il raccolto, e in presenza di sottoscrizione di un contratto di fornitura di prodotti della stessa categoria merceologica, per l’acquisto dei medesimi prodotti c/o terzi, c’è un limite quantitativo da rispettare?

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    Attività agricole connesse, limiti e prevalenza
    - Ultima modifica: 2018-02-06T11:20:03+01:00
    da Roberta Ponci
    Attività agricole connesse, limiti e prevalenza - Ultima modifica: 2018-02-06T11:20:03+01:00 da Roberta Ponci

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