Credito d’imposta al 40% per le macchine innovative

    Quali requisiti per le attrezzature 4.0

    Domanda

    La legge 160/2019, cosiddetta “Legge di Bilancio 2020” con la disposizione contenuta all’art.1 nei commi da 185 a 197 ha istituito un credito d’imposta in sostituzione dei precedenti super e iperammortamento, rendendo quindi quest’agevolazione utilizzabile anche dalle aziende agricole.
    Nonostante la legge risalga al dicembre 2019, ad oggi (07/08/2020) non risulta ancora pubblicato nessun decreto attuativo per chiarire i molteplici dubbi sui requisiti delle macchine per poter rientrare nel beneficio.
    Indubbiamente, trattandosi di un contributo con una percentuale di aiuto pari al 40%, la questione è interessantissima per agricoltori e i venditori di macchine agricole. Non a caso molti costruttori stanno promuovendo campagne pubblicitarie su attrezzature 4.0 dichiarate finanziabili dal credito d’imposta beni strumentali. Mentre per i trattori la questione è più chiara, potendo questi rispondere ai vari requisiti degli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, la questione si complica per quanto riguarda le sole attrezzature in quanto queste, per essere certificate 4.0 da un perito, devono poter rispondere agli stessi requisiti.

    Ma andiamo più sul concreto.

    Un’azienda agricola acquista un trattore 4.0, dotandolo di tutto quanto necessario alla rispondenza dei suddetti requisiti, acquistando quindi gli opportuni accessori e relativi abbonamenti al traffico dati. Pertanto la macchina sarà interconnessa ai sistemi aziendali e conforme al “4.0”. Ma, di fatto, la macchina in sé per sé non potrà mai eseguire alcun lavoro in 4.0 se non dotata di un’idonea attrezzatura rispondente ai medesimi requisiti; basti semplicemente pensare al fatto che, se viene inviato un ordine di lavoro al trattore (es. mappa di prescrizione), per svolgere il lavoro inviato, il trattore ha necessariamente bisogno di un’attrezzatura capace di interfacciarsi con questo e, viceversa, per inviare il report del lavoro (es. semina a rateo variabile), la macchina agricola ha necessità del trattore per trasmettere questi dati al sistema aziendale.
    Pertanto l’azienda agricola si attiva mettendosi alla ricerca di un’attrezzatura che possa dialogare col trattore in questione, scegliendo quindi di acquistare una seminatrice, uno spandiconcime e una botte irroratrice portata.
    Per far in modo che queste attrezzature possano essere certificate 4.0, è necessario che rispondano agli stessi requisiti delle trattrici, pertanto devono essere presenti l’interfaccia intuitiva (monitor touchscreen), devono essere interconnesse ai sistemi informatici aziendali (comunicazione bidirezionale con invio di ordini di lavoro da remoto e ricezione dei lavori eseguiti), deve avere un dispositivo gsm per il controllo dalla sede aziendale delle condizioni di lavoro (telemetria), e infine deve rispondere ai requisiti di salute e sicurezza nel lavoro; oltre a questo devono avere un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e il monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro (la cosiddetta telemetria).
    Ma un attrezzo dotato di dispositivo di telemetria autonoma, capace di collegarsi al sistema elettronico del trattore mediante protocollo Isobus, quindi capace di ricevere gli ordini di lavoro e inviare i report dei lavori eseguiti mediante il sistema 4.0 del trattore, può essere certificato come “attrezzatura agricola 4.0”?
    Oppure per essere considerato tale, deve rispettare l’attrezzo stesso i requisiti previsti dagli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 e pertanto essere dotato autonomamente di un sistema d’interconnessione con il remoto?

    Attualmente quasi ogni costruttore si avvale di un proprio protocollo di trasmissione dati, spesso blindato ai sistemi della concorrenza; dovendo quindi dotare ogni macchina di un sistema di trasferimento dati proprio rischieremo di avere si tanti dati, ma anziché raccolti in un unico software per l’elaborazione, saranno sparsi su diverse piattaforme, divenendo così praticamente ingestibili.
    La legge, e i relativi chiarimenti, nascono per il “settore Industria” e pertanto, per essere applicati al settore agricolo, necessitano di interpretazioni le quali, purtroppo, sono sempre soggettive e potrebbero quindi generare disquisizioni in sede di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
    A differenza dell’industria dove ogni macchina è autonoma e a sé stante (al massimo lavora in linea con altre macchine), in agricoltura, escluse le macchine semoventi (mietitrebbiatrici, irroratrici, ecc.) per seguire una lavorazione sono sempre necessari un trattore ed un’attrezzatura.

    In conclusione: un’attrezzatura agricola distributrice di mezzi tecnici (seminatrice, spandiconcime, botte irroratrice, ecc.) dotata di interfaccia Isobus per il collegamento e il dialogo con il trattore, può essere considerata 4.0 e beneficiare del credito d’imposta al 40% da recuperare in 5 anni?

    Quali sono i requisiti per considerare la sola attrezzatura 4.0?
    La connessione al trattore dotato di tutti i sistemi 4.0 mediante interfaccia Isobus è sufficiente a sopperire all’assenza del monitor touchscreen e relativi abbonamenti a piattaforme cloud per l’invio e ricezione dei dati di lavoro? Oppure trattandosi di singola macchina, questa deve essere dotata di tutti i sistemi idonei a soddisfare i requisiti degli allegati A e B annessi alla legge 232/2016?

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    Credito d’imposta al 40% per le macchine innovative
    - Ultima modifica: 2020-10-06T14:00:00+02:00
    da Barbara Gamberini
    Credito d’imposta al 40% per le macchine innovative - Ultima modifica: 2020-10-06T14:00:00+02:00 da Barbara Gamberini

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