Le norme sulla prelazione sono riferite al titolare del diritto

    E non al fondo agricolo oggettivamente considerato

    Domanda

    Sono coltivatore diretto e ho acquistato un fondo da altro coltivatore diretto della mia zona. Il venditore aveva un paio di anni avanti proposto azione di riscatto nei confronti dell’acquirente di un fondo confinante, per il quale in mancanza di comunicazione non era stato messo in condizione di esercitare il diritto di prelazione (il processo è tuttora in corso).
    La circostanza è emersa nel corso della stipulazione del rogito e il professionista che assisteva il venditore mi ha consigliato di intervenire nel processo per ottenere il diritto di riscatto a mio nome. Il notaio ha espresso parere contrario e ha aggiunto che potrei correre il rischio di essere condannato al pagamento delle spese di lite. Chi ha ragione?

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    <p>Sono coltivatore diretto e ho acquistato un fondo da altro coltivatore diretto della mia zona. Il venditore aveva un paio di anni avanti proposto azione di riscatto nei confronti dell’acquirente di un fondo confinante, per il quale in mancanza di comunicazione non era stato messo in condizione di esercitare il diritto di prelazione (il processo è tuttora in corso). <br />La circostanza è emersa nel corso della stipulazione del rogito e il professionista che assisteva il venditore mi ha consigliato di intervenire nel processo per ottenere il diritto di riscatto a mio nome. Il notaio ha espresso parere contrario e ha aggiunto che potrei correre il rischio di essere condannato al pagamento delle spese di lite. Chi ha ragione?</p>

    Le norme sulla prelazione sono riferite al titolare del diritto
    - Ultima modifica: 2009-04-16T00:00:00+02:00
    da Daniele Gualdi
    Le norme sulla prelazione sono riferite al titolare del diritto - Ultima modifica: 2009-04-16T00:00:00+02:00 da Daniele Gualdi

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