Occupazione d’urgenza per servitù da metanodotto

    E un'opera di pubblica utilità regolata dalla legge del 1865

    Domanda

    Sono un coltivatore diretto. Nel marzo del 2003 vengo interpellato dall’Eni relativamente ad un metanodotto da realizzare nei miei terreni; in quella circostanza mi è stata offerta un’indennità di servitù misera di circa 6,40 €/m più i danni. Ho subito rifiutato quell’offerta ed ho proposto una stima di parte che ho successivamente inviato all’Eni. Quest’ultima, dopo vari incontri e dopo aver nominato un tecnico di parte che ha stimato la servitù per un valore molto vicino a quello da me stimato, non ha accettato né la mia stima né quella del suo tecnico incaricato ed ha provveduto, dopo qualche mese, a inviarmi documentazioni che mi dicevano che, o accettavo la loro proposta, oppure avrebbero intrapreso i necessari provvedimenti per l’occupazione d’urgenza della fascia interessata al metanodotto. Infatti nel dicembre 2006 ho ricevuto una lettera dal ministero dello Sviluppo economico dove veniva indicato che l’Eni aveva chiesto al ministero l autorizzazione all’occupazione d’urgenza. Inoltre veniva indicato il giorno e l’ora in cui sarebbe stato effettuato lo stato di consistenza (15/2/2007), e l’avvio dell’istruttoria del procedimento avente come oggetto l’occupazione d’urgenza (artt. 7-8 della L. n. 241/90). Nella data suindicata veniva eseguito dall’Eni lo stato di consistenza dei miei terreni (coltivazione favino da granella) senza la mia presenza; dopo alcuni mesi, cioè a luglio 2007, mi veniva recapitato dal suddetto Ministero il decreto di occupazione d’urgenza. Nel decreto veniva offerto una una-tantum con un’indennità annua per l’occupazione del primo anno e del secondo anno e in più, alla fine del completamento della procedura, un ulteriore indennità.

    Il sottoscritto non ha risposto all’Eni e non ha fatto il ricorso al Tar e né al presidente della Repubblica; l’Eni ha depositato l’indennità provvisoria alla Cassa depositi e prestiti. Nel febbraio 2008 mi è stata recapitata dal prefetto l'autorizzazione alla Società Eni ad eseguire l’occupazione d’urgenza entro i termini già indicati nel precedente decreto di occupazione e cioè entro il 30/6/2008. Ad oggi non c’è stata ancora nessuna occupazione da parte dell’Eni.

    Il sottoscritto pertanto vorrebbe sapere:
    - se è ancora possibile chiedere una migliore indennità per la servitù di metanodotto anche se sono scaduti i termini di trenta giorni dal precedente decreto del 6/8/2007 (senza fare ricorso subito alla Corte d’Appello);
    - se scaduto il termine del 30/6/2008 cosa è possibile fare nonostante la società Eni fosse già entrata nella fascia da asservire e nell’ipotesi di nessuna comunicazione sia da parte del Ministero che da parte dell’Eni;
    - se il verbale di consistenza con colture diverse ha validità anche in relazione alla legge n. 241/90.

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    <p>Sono un coltivatore diretto. Nel marzo del 2003 vengo interpellato dall’Eni relativamente ad un metanodotto da realizzare nei miei terreni; in quella circostanza mi è stata offerta un’indennità di servitù misera di circa 6,40 €/m più i danni. Ho subito rifiutato quell’offerta ed ho proposto una stima di parte che ho successivamente inviato all’Eni. Quest’ultima, dopo vari incontri e dopo aver nominato un tecnico di parte che ha stimato la servitù per un valore molto vicino a quello da me stimato, non ha accettato né la mia stima né quella del suo tecnico incaricato ed ha provveduto, dopo qualche mese, a inviarmi documentazioni che mi dicevano che, o accettavo la loro proposta, oppure avrebbero intrapreso i necessari provvedimenti per l’occupazione d’urgenza della fascia interessata al metanodotto. Infatti nel dicembre 2006 ho ricevuto una lettera dal ministero dello Sviluppo economico dove veniva indicato che l’Eni aveva chiesto al ministero l autorizzazione all’occupazione d’urgenza. Inoltre veniva indicato il giorno e l’ora in cui sarebbe stato effettuato lo stato di consistenza (15/2/2007), e l’avvio dell’istruttoria del procedimento avente come oggetto l’occupazione d’urgenza (artt. 7-8 della L. n. 241/90). Nella data suindicata veniva eseguito dall’Eni lo stato di consistenza dei miei terreni (coltivazione favino da granella) senza la mia presenza; dopo alcuni mesi, cioè a luglio 2007, mi veniva recapitato dal suddetto Ministero il decreto di occupazione d’urgenza. Nel decreto veniva offerto una una-tantum con un’indennità annua per l’occupazione del primo anno e del secondo anno e in più, alla fine del completamento della procedura, un ulteriore indennità. <br /><br />Il sottoscritto non ha risposto all’Eni e non ha fatto il ricorso al Tar e né al presidente della Repubblica; l’Eni ha depositato l’indennità provvisoria alla Cassa depositi e prestiti. Nel febbraio 2008 mi è stata recapitata dal prefetto l’autorizzazione alla Società Eni ad eseguire l’occupazione d’urgenza entro i termini già indicati nel precedente decreto di occupazione e cioè entro il 30/6/2008. Ad oggi non c’è stata ancora nessuna occupazione da parte dell’Eni.<br /><br />Il sottoscritto pertanto vorrebbe sapere:<br />- se è ancora possibile chiedere una migliore indennità per la servitù di metanodotto anche se sono scaduti i termini di trenta giorni dal precedente decreto del 6/8/2007 (senza fare ricorso subito alla Corte d’Appello);<br />- se scaduto il termine del 30/6/2008 cosa è possibile fare nonostante la società Eni fosse già entrata nella fascia da asservire e nell’ipotesi di nessuna comunicazione sia da parte del Ministero che da parte dell’Eni;<br />- se il verbale di consistenza con colture diverse ha validità anche in relazione alla legge n. 241/90.</p>

    Occupazione d’urgenza per servitù da metanodotto
    - Ultima modifica: 2009-04-17T00:00:00+02:00
    da Daniele Gualdi
    Occupazione d’urgenza per servitù da metanodotto - Ultima modifica: 2009-04-17T00:00:00+02:00 da Daniele Gualdi

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