Prelazione agraria regole e possibili eccezioni

    Ecco i requisiti per poterla esercitare

    Domanda

    Vi chiedo una delucidazione in merito all’esercizio della prelazione agraria.
    Un terreno adiacente e confinante con il mio, non condotto da nessuno (quindi libero) è stato venduto a una persona titolare di ditta individuale e regolarmente iscritta alla previdenza agricola dei coltivatori diretti, quindi un coltivatore diretto iscritto all’Inps al 100%.
    Io sono coltivatore diretto iscritto all’Inps da tantissimi anni e nonostante sia in pensione, continuo a pagare regolarmente i contributi (oltre i 65 anni dimezzati per legge) per mantenere i requisiti del coltivatore diretto.
    Il terreno che conduco in misura del 100% (da 10 anni) ed è di mia proprietà in misura del 50% (sempre da 10 anni) in base alla normativa godrebbe della prelazione riservata ai confinanti.
    Purtroppo non sono stato messo in condizione di esercitare la prelazione e vorrei tentare il riscatto agrario.
    Però, rileggendo la normativa che riconosce il diritto di prelazione (art.8, legge 590 del 26 maggio 1965) leggo, tra i vari requisiti questo:
    “…In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l’affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.”
    Cosa significa “…non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici…salvo scopo di ricomposizione fondiaria…”?
    Io, nei due anni precedenti la data di stipula dell’atto di vendita ho venduto un terreno (composto da due numeri di mappa e di proprietà in misura del 50%) adiacente e confinante a terreno di altra azienda che acquistandolo ha “allargato” il proprio terreno. Logicamente vendendo il terreno ho ricomposto il terreno di altra azienda, non la mia (ora ha un terreno unico più grande) Poi, qualche mese dopo ho acquistato altri terreni in altre zone, per me più comode da lavorare e sicuramente terreni molto più fertili. Quindi il terreno venduto non è stata una operazione speculativa, ma di buon senso.
    Però, dalla vendita di quel terreno (e comunque nei due anni che precedono la vendita del terreno che intendo riscattare) non ho acquistato terreni adiacenti e confinanti con i miei già posseduti.
    Ricordo che dalla data di vendita di quel terreno (di proprietà in misura del 50% e composto da due numeri di mappa) i successivi terreni che ho acquistato, in misura del 100%, hanno goduto delle agevolazioni fiscali, quindi PPC.
    Sono ancora in possesso del requisito di prelazione oppure sono fuori?
    Ed invece, la frase: “…ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia” cosa significa nel concreto?
    Il terreno sul quale vorrei esercitare la prelazione agraria ha una superficie di circa 3300 metri quadrati, mentre la superficie che ho in proprietà sarà sui 12 ettari.

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    Prelazione agraria regole e possibili eccezioni
    - Ultima modifica: 2019-05-08T14:42:32+02:00
    da Barbara Gamberini
    Prelazione agraria regole e possibili eccezioni - Ultima modifica: 2019-05-08T14:42:32+02:00 da Barbara Gamberini

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